Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48932 del 27/03/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 48932 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TORTELLA FRANCESCO N. IL 18/10/1960
avverso la sentenza n. 1482/2006 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 10/03/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 27/03/2013

n.81 ricorrente TORTELLA Francesco

Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato

– giudicato

responsabile, con doppia statuizione conforme in entrambi i gradi di giudizio, del
delitto di cui all’art. 73, comma 1 d.P.R. n. 309/1990, di detenzione, a fini di
spaccio, di gr. 44 circa di sostanza stupefacente tipo eroina, già suddivisa in
undici involucri confezionati con cellophane: fatto commesso in Taranto il 7

attenuante di cui all’art. 73, comma V° del citato d.P.R. – ha interposto ricorso
per cassazione,per tramite del difensore chiedendone l’annullamento.
Il ricorso è inammissibile,

ex art. 606, comma 3 0 , cod.proc.pen., perché

proposto per vizi motivazionali in punto responsabilità, manifestamente
infondati.
La Corte d’appello di

Lecce Sezione staccata di Taranto ha invero

adeguatamente ed esaustivamente

argomentato l’esclusione dell’addotta

destinazione all’u s o personale dell’intero quantitativo della sostanza stupefacente
detenuta dall’imputato, sull’ineccepibile rilievo della già predisposta suddivisione
in dosi pronte per lo spaccio; dell’occultamento dell’eroina così confezionata in
un calzino posto all’interno di un armadio,nella logica consapevolezza dell’illiceità
della condotta; dell’inverosimiglianza di una disponibilità economica atta a
consentire all’imputato, quale venditore di prodotti alimentari, di acquistare un
sì rilevante quantitativo di droga dal quale era possibile estrarre tra 129 e 193
dosi medie singole droganti;dal difetto di prova documentale della condizione di
tossicodipendenza del prevenuto, neppure iscritto al SERT.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, dello stesso
(cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma,lì 27 marzo 2013.

ottobre 2005 e condannato alla pena ritenuta di giustizia, concessa la speciale

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA