Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48932 del 27/03/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48932 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TORTELLA FRANCESCO N. IL 18/10/1960
avverso la sentenza n. 1482/2006 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 10/03/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 27/03/2013
n.81 ricorrente TORTELLA Francesco
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato
– giudicato
responsabile, con doppia statuizione conforme in entrambi i gradi di giudizio, del
delitto di cui all’art. 73, comma 1 d.P.R. n. 309/1990, di detenzione, a fini di
spaccio, di gr. 44 circa di sostanza stupefacente tipo eroina, già suddivisa in
undici involucri confezionati con cellophane: fatto commesso in Taranto il 7
attenuante di cui all’art. 73, comma V° del citato d.P.R. – ha interposto ricorso
per cassazione,per tramite del difensore chiedendone l’annullamento.
Il ricorso è inammissibile,
ex art. 606, comma 3 0 , cod.proc.pen., perché
proposto per vizi motivazionali in punto responsabilità, manifestamente
infondati.
La Corte d’appello di
Lecce Sezione staccata di Taranto ha invero
adeguatamente ed esaustivamente
argomentato l’esclusione dell’addotta
destinazione all’u s o personale dell’intero quantitativo della sostanza stupefacente
detenuta dall’imputato, sull’ineccepibile rilievo della già predisposta suddivisione
in dosi pronte per lo spaccio; dell’occultamento dell’eroina così confezionata in
un calzino posto all’interno di un armadio,nella logica consapevolezza dell’illiceità
della condotta; dell’inverosimiglianza di una disponibilità economica atta a
consentire all’imputato, quale venditore di prodotti alimentari, di acquistare un
sì rilevante quantitativo di droga dal quale era possibile estrarre tra 129 e 193
dosi medie singole droganti;dal difetto di prova documentale della condizione di
tossicodipendenza del prevenuto, neppure iscritto al SERT.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, dello stesso
(cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma,lì 27 marzo 2013.
ottobre 2005 e condannato alla pena ritenuta di giustizia, concessa la speciale