Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48932 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 48932 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MYRTAJ PARID N. IL 28/12/1988
avverso l’ordinanza n. 15778/2014 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
10/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO
RICCIARELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. r VL
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(….1-//,§1- 70

Uditi difensor Avv.;

11._

g. ( Q. aer-r)

fL

2.1 C (Z.S

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10/4/2015 il Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l’istanza di applicazione della pena
formulata da Myrtaj Parid riguardante imputazióne originariamente qualificata ai
sensi degli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990: rilevava il Giudice che
non era stata modificata l’imputazione, con esclusione dell’aggravante
contestata, e che anche in base a quanto precisato dal P.M. d’udienza sarebbe

rappresentato da nota a margine dell’istanza, formulata nel presupposto
dell’esclusione dell’aggravante.

t

2. Presentava ricorso il difensore dell’imputato, deducendo l’abnormità del
provvedimento, in quanto recante una valutazione non consentita a fronte di una
richiesta di applicazione recante il consenso del P.M.
Al giudice non sarebbe stata consentita alternativa diversa dall’accogliere la
richiesta o respingerla, entrando nel merito della relativa valutazione, con ‘le
conseguenze in ordine alla successiva incompatibilità al prosieguo del giudizio.
Ciò sarebbe dovuto valere tanto più che il Giudice aveva respinto la richiesta
di rinvio, volta a consentire un’interlocuzione con il P.M. titolare delle indagini, il
quale aveva espresso consenso, in modo da consentirgli una migliore
precisazione della sua posizione in merito all’imputazione, rinvio negato facendo
leva sull’impersonalità dell’ufficio, in udienza rappresentato da magistrato che
aveva reputato il consenso mancante e la nota a margine stilata sull’istanza
“tamquam non esset”.
I
3. Il Procuratore Generale depositava requisitoria scritta, concludendo nel
senso del rigetto del ricorso, in quanto legjttimamente il P.M. revocato il
consenso prima del provvedimento.

4. Con memoria depositata in risposta alle conclusioni del Procuratore
Generale, il ricorrente ribadiva la propria doglianza, segnalando che in concreto
non vi era stata revoca del consenso da parte del P.M.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2

dovuto ritenersi mancante il consenso del Pubblico Ministero, non idoneamente

Il provvedimento non è, come tale, soggetto ad impugnazione, a meno che
non debba éssere qualificato come atto abnorme. Ma nel caso di specie la
dedotta abnormità non ricorre.

2. Venendo in considerazione l’applicazione di norme processuali, la Corte di
cassazione è anche giudice del fatto e può dunque direttamente accedere alla
cognizione degli atti e dei verbali.
2.1. Risulta dunque che il Myrtaj aveva formulato istanza di applicazione di

stata respinta un’istanza di patteggiamento avanzata dal Myrtaj, incentrata
sull’equivalenza tra la contestata aggravante e le attenuanti generiche; il Giudice
aveva reputato non congruo quell’accordo e subito dopo si era astenuto
dall’ulteriore trattazione.
Di seguito il nuovo difensore del Myrtaj, munito di procura speciale, aveva
riformulato il 10/3/2015 l’istanza di patteggiamento, questa volta muovendo
dall’esclusione dell’aggravante.
Il P.M. titolare delle indagini aveva annotato in alto a sinistra sull’istanza un
«parere favorevole».
In data 13/3/2015 il nuovo G.U.P. dott. Gaspare Sturzo, in calce all’istanza,
aveva già annotato per iscritto •che l’imputato aveva chiesto espressamente il
giudizio abbreviato e che tale richiesta non era stata revocata e inoltre che il
P.M. non aveva espressamente modificato l’imputazione in relazione
all’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. 309 del 1990.
All’udienza del 10 aprile 2015 il P.M., in persona di magistrato diverso da
quello che aveva stilato l’annotazione sull’istanza, aveva rilevato che
quest’ultima non era idonea ad incidere sulla qualificazione giuridica del fatto
contestato anche in ragione delle valutazioni espresse dal GIP in sede cautelare e
che il giudizio a carico dell’imputato doveva considerarsi gravato dalla
contestazione dell’art. 80, essendo inoltre ancora pendente la richiesta di
giudizio abbreviato, atteso l’esito della precedente udienza preliminare del
4/2/2015.

I

A seguito delle deduzioni della difesa, il P.M. aveva replicato che in udienza
l’Ufficio era da lui stesso rappresentato e che si sarebbe dovuto reputare
inidoneo, tamquam non esset,

quel consenso prestato fuori udienza, non

potendosi comunque prestare consenso all’esclusione dell’aggravante.
2.2. Dopo ulteriori deduzioni difensive il Giudice aveva rilevato che secondo
le indicazioni espresse dal P.M. in aula il consenso di cui alla richiesta di
patteggiamento risultava non idoneamente formato e dunque non esistente, non
potendo detto P.M. esprimere consenso a fronte di un’imputazione recante la
3

pena e in subordine di definizione con giudizio abbreviato: in data 4/2/2015 era

contestazione dell’aggravante. Aggiungeva il Giudice che la stessa difesa aveva
sottolineato come il P.M., titolare delle indagini, non avesse avuto conoscenza
dell’esito dell’udienza preliminare precedente, nella quale era stato respinto
patteggiamento basato sul giudizio di equivalenza. Deduceva ancora che con la
nota del 13/3/2015 aveva inteso sollecitare una modifica espressa
dell’imputazione con riguardo all’aggr iavante, ciò che non era avvenuto.
Concludeva rilevando la mancata modifica dell’imputazione e l’assenza del
consenso da parte del P.M.

udienza, il Giudice aveva inoltre respinto la richiesta della difesa volta ad
ottenere un rinvio al fine di consentire al P.M. titolare delle indagini di esplicitare
meglio la propria posizione in merito all’aggravante.
Di seguito l’udienza preliminare era proseguita con la revoca da parte
dell’imputato della richiesta di giudizio abbreviato.

3. Ciò posto, si rileva che è abnorme «non solo il provvedimento che, per la
singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento
processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di
legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste,
al di là di ogni ragionevole limite. L’abnormità dell’atto processuale può
riguardare tanto il profilo strutturalé, allorché l’atto, per la sua singolarità, si
ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo
funzionale, quando esso, pur non estraneo al -sistema normativo, determini la
stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo» (Cass. Sez. U. n. 26 del
24/11/1999, dep. nel 2000, Magnani, rv. 215094).
Peraltro si è precisato che «tanto che si tratti di un atto strutturalmente
“eccentrico” rispetto a quelli positivamente disciplinati, quanto che si versi in una
ipotesi di atto normativamente previsto e disciplinato, ma ?utilizzato” al di fuori
dell’area che ne individua la funzione e la stessa ragione di essere nell’iter
procedimentale, ciò che segnala la relativa abnormità è proprio l’esistenza o
meno del “potere” di adottarlo. In questa prospettiva, dunque, abnormità
strutturale e funzionale si saldano all’interno di un “fenomeno” unitario. Se
all’autorità giudiziaria può riconoscersi l'”attribuzione” circa l’adottabilità di un
determinato provvedimento, i relativi, eventuali vizi saranno solo quelli previsti
dalla legge, a prescindere dal fatto che da essi derivino effetti regressivi del
processo. Ove, invece, sia proprio

(

“attribuzione” a far difetto – e con essa,

quindi, il legittimo esercizio della funzione giurisdizionale – la conseguenza non
potrà essere altra che quella dell’abnormità, cui consegue l’esigenza di
rimozione.» (così in motivazione Cass. Sez. U. n. 25957 del 26/3/2009, Toni).
4

Tenendo conto che l’Ufficio del P.M. era idoneamente rappresentato in

Ed allora la categoria dell’abnormità, che deve essere comunque
restrittivamente intesa (secondo quanto ammonisce Cass. Sez. U. n. 2595,
Toni, cit.), deve essere distinta dalla erroneità o illegittimità del provvedimento,
essa basandosi essenzialmente sull’assenza del potere di adottare un
determinato tipo di provvedimento.

4. Nel caso di specie il ricorrente ha sostanzialmente prospettato che il
provvedimento del Giudice sarebbe stato adottato strumentalmente, oltre tutto

allo scopo di pervenire al rigetto dell’istanza senza correlato obbligo di
astensione dall’ulteriore trattazione. t
4,1. Ma in realtà va rimarcato che il Giudice già con l’annotazione in calce
dei 13/3/2015 aveva posto in luce due profili pregiudiziali, la mancata espressa
modifica dell’imputazione e la pendente richiesta di giudizio abbreviato.
Inoltre deve comunque rilevarsi che aveva finito pèr porre alla base della
propria determinazione non tanto la revoca del consenso, prospettata dal
Procuratore Generale nella requisitoria scritta, ma in concreto inammissibile,
almeno in assenza di legge più favorevole sopravvenuta (Cass. Sez. 4, n. 38070
del 11/7/2012, Parascenzo, rv. 254371), quanto invece, sulla scorta delle
precise indicazioni del P.M. in udienza, la sostanziale mancanza di consenso da
parte dell’Ufficio, essendo reputato inidoneo quello in apparenza desumibile
dall’annotazione redatta da altro magistrato della Procura.
4.2. Ora, nel caso in cui la richiesta formulata dall’imputato sia incentrata
sull’esclusione di un’aggravante o su una modifica della qualificazione giuridica, il
consenso del P.M., che finisce per incidere sul contenuto dell’azione penale
t.
esercitata, deve compiutamente espnmere l’accettazione di quella modifica: ciò
implica l’utilizzo di formulazioni tali da rendere inequivoco il contenuto del
consenso espresso, in modo che lo stesso non si risolva nella mera valutazione di
congruità della pena proposta.
Ben potrebbe risultare sufficiente anche la formula «parere favorevole», o
altra simile, purché possa dirsi certo che il P.M. ha inteso aderire anche alla
modifica dell’imputazione.
Ma il tema finisce per incidere sulla Concreta esistenza del consenso rispetto
alla cornice giuridica: conseguentemente esso ‘entra nel fuoco della valutazione
cui è chiamato il Giudice ai sensi dell’art. 448, comma 1, cod. proc. pen. («il
giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall’art.
444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza»).

5

dopo che il Giudice aveva sollecitato una presa di posizione del P.M. in udienza,

Ne discende che la valutazione dl Giudice in ordine alla sussistenza o meno
di un valido consenso si fonda su un potere espressamente conferito, a
prescindere dall’erroneità o meno della valutazione in concreto effettuata.
Né siffatta valutazione, riguardando i presupposti formali, implica la
successiva astensione del magistrato giudicante.

5. Non è dunque ravvisabile alcun profilo di abnormità, fermo restando che
l’imputato conserva imputato sia nel caso di dissenso del P.M. sia nel caso di

dibattimento, ben potendo ottenere un esplicito consenso o dedurre l’esistenza
del consenso del P.M., negata dal Giudice nell’udienza preliminare.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle
spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., per i profili di colpa
sottesi alla ravvisata inammissibilità, della somma di euro 500,00 in favore della
cassa delle ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 19/11/2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

rigetto conserva la facoltà di rinnovare l’istanza negli atti preliminari del

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