Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48931 del 27/03/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48931 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE BENEDETTO SALVATORE N. IL 15/03/1978
avverso la sentenza n. 1161/2006 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 16/12/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 27/03/2013
n.80 ricorrente DE BENEDETTO Salvatore
Motivi della decisione
L’imputato ricorre per cassazione, per tramite del difensore, avverso la
sentenza di cui in epigrafe emessa a conferma di quella di primo grado con la
309/1990,di detenzione a fini di spaccio di un quantitativo di hashish contenente
gr. 9,121 di THC, da cui potevano estrarsi n.365 dosi medie singole droganti,
commesso in Taranto il 28 luglio 2004 e condannato alla pena ritenuta di
giustizia, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata
recidiva,lamentando vizi di violazione di legge e di difetto ed illogicità della
motivazione, in punto responsabilità ed in punto al mancato riconoscimento
della speciale attenuante del fatto” lieve “.
I ricorso va giudicato inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen.,
perchè proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità e perché
manifestamente infondato.
Intende invero il ricorrente, mediante la prospettazione meramente apparente
dei dedotti vizi, indurre questa Corte ad una lettura alternativa della valutazione
delle emergenze di puro fatto ( con particolare riferimento all’apprezzamento del
complesso indiziario costituito dall’entità del quantitativo di sostanza
stupefacente detenuta e dalle modalità di occultamento della stessa, in uno con
un taglierino, all’interno di un accappatoio, collocato nella stanza da bagno,a
fronte dell’inverosimiglianza della finalità di tenere nascosto ai genitori
l’assunzione dello stupefacente per un soggetto notoriamente tossicodipendente
)
sottoposte invece a logico ed esaustivo vaglio critico dalla Corte distrettuale
e
del tutto legittimamente poste a base della decisione impugnata.
Manifestamente infondata va altresì giudicata la censura in punto al diniego della
invocata, speciale attenuante, perspicuamente motivato dai Giudici di seconda
istanza sul rilievo del rilevante dato ponderale (soprarichiamato) e delle modalità
di occultamento: il tutto ad esclusione della scarsa offensività penale della
condotta.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
i
quale fu dichiarato responsabile del delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 27 marzo 2013.