Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48929 del 27/03/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 48929 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COLUCCI ANGELO N. IL 31/08/1984
avverso la sentenza n. 361/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 22/02/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

7,,7

7

z

77777

Data Udienza: 27/03/2013

n.78 ricorrente COLUCCI Angelo

Motivi della decisione

L’imputato ricorre personalmente per cassazione avverso la sentenza di cui
in epigrafe, emessa a conferma di quella di primo grado – con la quale, in esito
a giudizio abbreviato, fu dichiarato responsabile del reato previsto dall’art. 73

del fatto lieve – lamentando vizi motivazionali.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen., perché proposto
in termini generici ed assertivi e perchè privo di qualsivoglia contenuto di
effettiva,puntuale e specifica critica alla decisione impugnata.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

RQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma,lì 27 marzo 2013.

d.P.R. n. 309/1990 commesso in Taranto il 24 febbraio 2006, esclusa la
recidiva di cui all’art. 99,comma 4 0 cod.pen. e riconosciuta la speciale attenuante

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA