Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48929 del 27/03/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48929 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COLUCCI ANGELO N. IL 31/08/1984
avverso la sentenza n. 361/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 22/02/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
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Data Udienza: 27/03/2013
n.78 ricorrente COLUCCI Angelo
Motivi della decisione
L’imputato ricorre personalmente per cassazione avverso la sentenza di cui
in epigrafe, emessa a conferma di quella di primo grado – con la quale, in esito
a giudizio abbreviato, fu dichiarato responsabile del reato previsto dall’art. 73
del fatto lieve – lamentando vizi motivazionali.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen., perché proposto
in termini generici ed assertivi e perchè privo di qualsivoglia contenuto di
effettiva,puntuale e specifica critica alla decisione impugnata.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
RQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma,lì 27 marzo 2013.
d.P.R. n. 309/1990 commesso in Taranto il 24 febbraio 2006, esclusa la
recidiva di cui all’art. 99,comma 4 0 cod.pen. e riconosciuta la speciale attenuante