Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48928 del 27/03/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48928 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROLLETTO ANGELO N. IL 18/05/1992
avverso la sentenza n. 23/2012 TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 13/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 27/03/2013

n.53 ricorrente ROLLETTO Angelo

Motivi della decisione

L’imputato ricorre personalmente per cassazione avverso la sentenza di
cui in epigrafe, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, di applicazione
concordata della pena, quale responsabile del delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n.

attenuante prevista dall’art. 73, comma V° d.P.R. n. 309/1990, dolendosi
genericamente del procedimento seguito nella determinazione della pena
irrogata.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Sul punto, è opportuno ricordare che nel “patteggiamento”, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in
sede di legittimità, questioni con riferimento – non solo alla sussistenza ed alla
qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze – ma anche alla entità ed alle
modalità di applicazione della pena,salvo che non si versi in ipotesi di pena
illegale ( cfr.,ex mu/tis: Sez. VII, 21 dicembre 2009, El Hanana). Eventualità che,
nel caso di specie, neppure viene prospettata risultando peraltro la pena finale
irrogata all’imputato, perfettamente conforme a quella oggetto dell’accordo
concluso tra le parti, ivi incluso il riconoscimento della citata attenuante speciale.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a
favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma,lì 27 marzo 2013.

309/1990,commesso in Boscoreale 1’11 gennaio 2012, concessa la speciale

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