Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48928 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 48928 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ENNA
nei confronti di:
FASCETTO LUIGI N. IL 04/03/1972
avverso la sentenza n. 1124/2015 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di ENNA, del 26/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
44~/sentite le conclusioni del PG Dott. trt,à,0 e’

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Uditi difensor Avv.;

I GW.LÀ•44.~~11) 4Z->AA. /15 ■AANO

Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26.3.2015 il GUP del Tribunale di Enna ha dichiarato
non doversi procedere perché il fatto non sussiste nei confronti di
FASCETTO Luigi, imputato del reato di cui agli artt. 81, 110 e 323 cod.
pen.

in concorso con LA GIGLIA Simone e MAIUZZO Michele,

rispettivamente presidente e segretario della IPAB “Barone di falco” di

senza procedere alla forma del pubblico incanto ed in assenza dell’atto
deliberativo del C.d.a. della predetta IPAB.
2. Avverso la sentenza propone ricorso il Procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta, deducendo
violazione degli artt. 323 cod. pen. e 425 cod. proc. pen. e mancanza
della motivazione. In particolare, il Giudice avrebbe esorbitato dai poteri
desumibili dall’art. 425 cod. proc. pen. concludendo in modo del tutto
generico circa la inidoneità del compendio probatorio a configurare la
decisiva incidenza della condotta dell’imputato.
3. Con memoria difensiva nell’interesse dell’imputato, si evidenzia che la
sentenza ha recepito le argomentazioni svolte in sede di discussione
come supportate dalla documentazione prodotta relativa alla prassi
posta in essere dall’Ente secondo la quale erano concessi in affitto i
terreni con trattativa privata. Inoltre, nel caso di specie si trattava di un
mero subentro del FASCETTO con la propria società agricola in nome
collettivo alla precedente posizione di affittuario come persona fisica.
Inoltre, in diritto, non risulta integrato il reato contestato in assenza di
violazione di legge e del dolo intenzionale e senza che vengano integrati
elementi del concorso del privato nella condotta dei pp.uu..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2. In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione della sentenza di non
luogo a procedere non deve incentrarsi su distinzioni astratte tra
valutazioni processuali e valutazioni di merito, ma deve avere riguardo come per le decisioni emesse all’esito del dibattimento – alla
completezza ed alla congruità della motivazione stessa, in relazione
1

Nicosia in relazione alla stipula di un contratto di affitto di fondo rustico

all’apprezzamento, sempre necessario da parte del G.u.p., dell’aspetto
prognostico dell’insostenibilità dell’accusa in giudizio, sotto il profilo della
insuscettibilità del compendio probatorio a subire mutamenti nella fase
dibattimentale (Sez. 6, n. 29156 del 03/06/2015, Arvonio e altri, Rv.
264053).
3. Va, pertanto, riconosciuto il vizio di mancanza della motivazione nella
sentenza impugnata che apoditticamente ha affermato l’inidoneità del

rispetto alla condotta abusiva propria dei pubblici ufficiali coinvolti – per
di più, rispetto ad un atto contrattuale incriminato al quale l’imputato
ha partecipato – osservando, altresì, che tale lacuna non sarebbe
potuta essere colmata in sede dibattimentale. Giudizio apodittico ed
incongruo che non permette di verificare il percorso logico-giuridico
posto a base della decisione liberatoria.
4.

La sentenza deve, quindi, essere annullata con rinvio al Tribunale di
Enna per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Enna per nuovo
giudizio.
Così deciso in Roma, 11.11.2015.

compendio probatorio a sostenere la condotta concorsuale dell’imputato

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