Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48927 del 27/03/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48927 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

.1)

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
NAPOLI
nei confronti di:
DE LAURENTIS MICHELE N. IL 06/10/1978
inoltre:
DE LAURENTIS MICHELE N. IL 06/10/1978
avverso la sentenza n. 29/2012 TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 13/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 27/03/2013

n.52 ricorrenti il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello
di Napoli e l’imputato De Laurentis Michele

Motivi della decisione

Deve dichiararsi inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso proposto dal
Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Napoli avverso la sentenza di

cod. proc. pen. nei confronti di DE LAURENTIS Michele,quale responsabile del
delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, commesso in Torre Annunziata il 12
gennaio 2012, previa concessione della speciale attenuante prevista dall’art. 73,
comma V° d.P.R. n. 309/1990. Deduce il ricorrente la violazione di tale
disposizione di legge nonché vizi della motivazione sul rilievo della palese
illogicità dell’affermazione di

“modestia ”

del quantitativo di sostanza

stupefacente, sequestrata all’imputato, costituita invero da ben 287 grammi di
marijuana. Rileva il Collegio che, alla luce della giurisprudenza di legittimità
consolidata e prevalente, al Procuratore Generale, benchè organo dell’accusa
sovraordinato al Procuratore della Repubblica, non è riconosciuto un potere di
impugnazione autonomo qualora il rappresentante dell’accusa in udienza abbia
raggiunto con l’imputato l’accordo sulla pena e sulle circostanze attenuanti
applicabili ( Sez. 2 n.3622 del 2006 rv 233369; Sez.5 n.627 del 1999 rv.213520
) pur dovendosi ribadire il principio di diritto, egualmente costantemente
riaffermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale resta sottratta
alle parti la potestà della qualificazione giuridica del fatto.
Quanto all’impugnazione principale proposta dall’imputato, è opportuno ricordare
che nel “patteggiamento”, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non
è più consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni con
riferimento – non solo alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto,
alla sua attribuzione soggettiva, alla applicazione e comparazione delle
circostanze – ma anche alla entità ed alle modalità di applicazione della
pena,salvo che non si versi in ipotesi di pena illegale ( cfr.,ex mu/tis: Sez.VII, 21
dicembre 2009, El Hanana). Eventualità che, nel caso di specie, neppure viene
prospettata, limitandosi il ricorrente a censurare, con assunti generici e del tutto
inconferenti, l’applicazione del trattamento sanzionatorio cui il Tribunale ha fatto
luogo in stretta conformità a quello oggetto dell’accordo intervenuto tra le parti,
dal quale invero esulava il riconoscimento delle attenuanti generiche. Del pari
inammissibile deve poi giudicarsi l’ulteriore ricorso proposto in via incidentale
dallo stesso imputato,non previsto dal codice di rito a differenza dell’appello
incidentale.

i

cui in epigrafe emessa dal Tribunale di Torre Annunziata ex art. 444 e segg.

Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del De Laurentis
Michele al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro
1.500,00 a favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa,
del predetto (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna De Laurentis Michele al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 27 marzo 2013.

PQM

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