Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48927 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 48927 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPOTI GIUSEPPE N. IL 04/08/1953
LAVINO RITA N. IL 07/02/1961
nei confronti di:
PROVENZANO LUIGI MARIO N. IL 18/09/1964
avverso la sentenza n. 4060/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di LECCE, del 17/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. n eto 4trL eU4 e

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Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17.3.2015 il G.U.P. del Tribunale di Lecce ha dichiarato
non doversi procedere nei confronti di PROVENZANO Luigi Mario perché
il fatto non sussiste in ordine ai reati ascrittigli di cui ai capi A) ( artt.
56,629 cod. pen.), B)(art. 368 cod. pen.), C) (art. 595, comma 3 cod.
pen.), D) (artt. 61 n. 11, 81, 646 cod. pen.) , E) (artt. 61 n. 11, 81, 646

2. Avverso la decisione propongono ricorso per cassazione , a mezzo dei
rispettivi difensori,

CAPOTI Giuseppe,

in proprio e quale

amministratore pro-tempore del condominio CAPOTI, e LAVINO Rita,
parti civili costituite.
3. Nell’interesse di CAPOTI Giuseppe si deduce:
3.1.

Violazione degli artt. 627 comma 3 e 425 cod. proc. pen. in
relazione alla prognosi di sostenibilità dell’accusa essendo stato
ripercorso – dopo l’annullamento da parte della S.C. della precedente

sentenza assolutoria – il medesimo percorso valutativo nel merito delle
singole imputazioni che – come si espone in relazione a ciascuna di esse
– per un verso si riferisce ad allegazioni difensive non precisate e che, in
ogni caso, dà atto dell’esistenza di ipotesi di lettura del quadro
probatorio differenti che lasciano spazio a possibili soluzioni aperte che
imporrebbero il vaglio dibattimentale.
3.2.

Violazione degli artt. 78, 79, 420, 419 comma 2, 428 comma 2 e

586 cod. proc. pen. in relazione all’ordinanza di inammissibilità della
costituzione di parte civile del condominio CAPOTI per difetto di
legittimazione attiva , emessa all’udienza del 17.3.2015 in
considerazione del verbale assembleare del 14.11.2015. Il Giudice, non
solo sarebbe andato contro i presupposti legittimanti la costituzione di
parte civile ed il potere di verifica a lui demandato che riguardano i soli
profili della tempestività dell’atto di costituzione e l’esistenza del petitum
e della

causa petendi –

ma sarebbe incorso in una evidente

contraddittorietà con specifici atti del processo omettendo di considerare
l’ulteriore delibera contenuta nel verbale di assemblea di condominio del
16.1.2015, già depositata in data 27.1.2015 in cui viene rinnovata e
deliberata la volontà del condominio di costituirsi parte civile con il voto
favorevole della maggioranza dei condomini.
3.3.

Violazione degli artt. 56, 629 cod. pen, 192,194 e 425 cod. proc.
pen. e mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in
1

cod. pen.).

relazione al capo A). Il Giudice avrebbe fondato le proprie conclusioni
movendo da premesse incerte e non corrispondenti alle dichiarazioni
delle pp. oo., sarebbe in contraddizione in relazione alla perfetta
conoscenza da parte dell’imputato della intervenuta sanatoria e non
avrebbe considerato che nessun legittimo credito sosteneva la richiesta
dei 10mila euro alla d.ssa LAVINO. In ogni caso, la valutazione sarebbe
in contrasto con l’orientamento secondo il quale costituisce minaccia

quello previsto dall’ordinamento.
3.4.

Violazione degli artt. 368 cod. pen, 192,194 e 425 cod. proc.
pen. e mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in
relazione al capo B). Il Giudicante, avrebbe omesso di considerare la

copiosa documentazione allegata dai denuncianti e, in particolare, la
assorbente circostanza secondo la quale la denuncia del PROVENZANO
era stata archiviata, nonché la pacifica sanatoria degli abusi edilizi.
3.5. Violazione dell’art. 595 cod. pen. e mancanza ed illogicità della
motivazione in relazione al capo C). Il Giudice, sul punto, farebbe
riferimento ad inesistenti elementi difensivi senza tener conto del
travalicamento dei limiti della verità e continenza delle affermazioni
obiettivamente diffamatorie.
3.6.

Violazione degli artt. 646 cod. pen, 192,194 e 425 cod. proc.
pen. e mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in

relazione ai capi D) ed E). Invero, la conclusione secondo la quale non
esisterebbe la prova che l’imputato abbia fatto transitare le somme in
questione nel proprio patrimonio, in relazione al capo D), contrasterebbe
con due documenti prodotti secondo i quali la somma portata
dall’assegno rilasciato dalla compagnia assicuratrice intestata
all’imputato non è stata mai contabilizzata. Quanto al capo D) è provato
che, mentre i condomini hanno versato interamente quanto previsto di
loro spettanza dal piano di riparto per complessivi euro 44.416, 00 oltre
iva , l’imputato risulta aver pagato, a soggetto diverso da quello al quale
l’appalto risulta conferito, solo euro 22.340,00. Di qui la prova della
appropriazione da parte dell’imputato delle somme ricevute dal
condominio.
3.7.

Nell’interesse di LAVINO Rita si deduce con unico ed articolato
motivo violazione degli artt. 646, 368, 595 , 56,629 cod. pen. e 192,
194 e 425 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione. Il Giudice sarebbe incorso nel medesimo

errore di diritto già in precedenza censurato dalla Corte di legittimità
2

estorsiva la prospettazione dell’esercizio di un diritto per scopi diversi da

procedendo ad una analisi di merito delle prove acquisite dal P.M.. In
relazione al capo A), a parte tale vizio della regola di giudizio, il Giudice
non avrebbe esercitato alcun potere critico sulla ricostruzione del fatto e
non avrebbe tenuto conto che la tentata estorsione non si è verificata
solo nella data del 10 Marzo 2010, ma anche nel successivo mese di
aprile. Anche quanto ai capi B) e C) risulterebbe l’analogo vizio del
giudizio di merito, non risultando che gli elementi introdotti dalla difesa

dando piuttosto luogo ad una situazione in cui la fonte di priva si può
prestare a soluzioni alternative o diverse valutazioni, la qual cosa
impone il rinvio a giudizio. Quanto ai capi D) ed E) il Giudice, per
giustificare le proprie affermazioni, farebbe ricorso ad indicazioni
assolutamente generiche riferendosi alla non meglio specificata
produzione documentale della difesa dell’imputato, laddove la
documentazione offerta dalla denuncia avrebbe portato ad opposte
conclusioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati ed al limite dell’inammissibilità.
2. Quello proposto dal CAPOTI nella qualità di amministratore pro-tempore
del condominio è infondato, stante la esclusione di detta parte civile
deliberata dal Giudice, considerando la invalidità della delibera del
14.11.2015 e non risultando – comunque – successivamente prodotta
altra valida delibera, quella del 16.1.2015 essendo stata solo citata
nell’atto di nomina difensiva.
3. I ricorsi nell’interesse del CAPOTI e della LAVINO sono infondati.
4. Con decisione la cui

che questo Collegio condivide – è

ratio –

sicuramente applicabile anche alla impugnazione delle parti civili, è stato
affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione, proposto dal
pubblico ministero avverso sentenza di non luogo a procedere, se l’atto
di impugnazione, in una situazione di incertezza probatoria, si limiti a
contestare il merito dell’apprezzamento del G.u.p., senza dedurre
specificamente gli ulteriori elementi di prova che avrebbero potuto
essere acquisiti al dibattimento, né i punti del quadro probatorio
suscettibili di integrazione attraverso il contraddittorio dibattimentale,
poiché, secondo il principio generale desumibile dal sistema, deve
3

dell’imputato siano tali da neutralizzare in radice l’ipotesi accusatoria,

procedersi al dibattimento solo se dallo svolgimento della relativa
istruttoria la prospettiva accusatoria può trovare ragionevole sostegno
per fugare la situazione di dubbio, ma non anche in caso di astratta
possibilità di una decisione diversa a parità di quadro probatorio (Sez.
6, n. 17659 del 01/04/2015, Bellissimo e altro, Rv. 263256).
5. Alla luce di questo criterio di legittimità possono essere valutate le
analoghe doglianze mosse da entrambi i ricorrenti in relazione alle

6. Quanto al capo A) le deduzioni che la vicenda estorsiva non si sarebbe
limitata al 10 marzo è generica ed in fatto rispetto alla stessa ipotesi di
accusa fissata in quel giorno. Il contrasto insanabile in ordine all’episodio
specificamente contestato giustifica il proscioglimento.
7. Quanto al capo B), le deduzioni sono generiche rispetto alla motivazione
che si appunta sulla diversità delle violazioni edilizie oggetto di
procedimento rispetto a quelle oggetto della denuncia.
8. Quanto al capo C) le deduzioni – oltre che in fatto – sono infondate
rispetto al criterio di legittimità ricordato.
9. Quanto ai capi D) ed E), le deduzioni sono in fatto rispetto alla
conclusione espressa dal provvedimento impugnato circa la mancanza di
prova dell’incameramento delle somme, che legittimamente fonda la
prognosi negativa all’accesso dibattimentale dell’accusa.
10.AI rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma,11.11.2015.

singole ipotesi di accusa.

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