Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48926 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 48926 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MOUTAKIL YOUNESS N. IL 02/10/1982
HMANI MUSTAPHA N. IL 22/10/1982
avverso la sentenza n. 4258/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
13/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MASSIMO RICCIARELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ma R I o P(w,rtii,
che ha concluso per 1( (NO. siitivi (LP 3/L (Ttf
CI eo ia.r(

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5/12/2013 il GIP del Tribunale di Prato giudicava con
rito abbreviato Moutakil Youness e Hmani Mustapha, oltre che Rene Ali, chiamati
a rispondere di varie ipotesi di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti,
Hmani anche del delitto di cui all’art. 385 cod. pen., in relazione all’art. 47-ter
comma ottavo, D.P.R. 354 del 1975, fatti aggravati dalla recidiva specifica,
reiterata e infraquinquennale e per Hmani anche ai sensi dell’art. 61, comma 1,

Il Giudice riconosceva Moutakil colpevole dei reati di cui ai capi f) e g),
ritenuta l’attenuante di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 19990,
prevalente sulla recidiva, e lo condannava alla pena di anni due di reclusione ed
euro 4.000,00 di multa; riconosceva inoltre Hnnani Mustapha colpevole dei reati
a lui ascritti e lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione ed euro
30.000,00 di multa.
Applicava inoltre le pene accessorie di legge-

2. Con sentenza del 13/11/2014 la Corte di appello di Firenze rideterminava
nei confronti di Hmani la pena in anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro
22.000,00 di multa e nei confronti di Moutakil in anni uno mesi sei di reclusione
ed euro 4.000,00 di multa, confermando nel resto.

3. Presentavano ricorso i difensori dei due imputati.
3.1. Quanto a Moutakil Youness, veniva proposto un unico motivo:
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla
mancata concessione delle attenuanti generiche.
La motivazione di rigetto, fondata sull’assenza di segni di resipiscenza, era
scollegata dai parametri normativi di riferimento, incentrati sulla valutazione
degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.
La valutazione avrebbe dovuto dunque riguardare complessivamente gli
elementi inerenti al profilo sia oggettivo che soggettivo, difettando dunque sul
punto una motivazione completa.
3.2. Quanto Hmani Mustapha veniva denunciata inadeguatezza della
motivazione, in relazione all’eccessività della pena nonché al mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche e dell’ipotesi attenuata di cui all’art.
73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.
Nella sentenza impugnata non si era tenuto conto dell’ipotesi lieve e della
corretta condotta processuale dell’imputato, oltre che del fatto che la sostanza in
sequestro sarebbe potuta imputarsi al prevenuto solo in parte, a fronte del
2

n. 11 quater, cod. pen.

rinvenimento di essa nell’immobile in cui erano presenti anche altri
extracomunitari.
La quota riferibile a Hmani sarebbe potuta pertanto rientrare nell’ambito dei
quantitativi compatibili con l’ipotesi attenuata.
Era inoltre mancata idonea motivazione in punto di attenuanti generiche, da
considerarsi almeno equivalenti, essendo stato ignorato il quadro probatorio e il
comportamento collaborativo dell’imputato.

1. Il ricorso presentato nell’interesse di Moutakil Youness è inammissibile
per genericità.
Si indicano i parametri cui il Giudice dovrebbe attenersi ai fini della
concessione delle attenuanti generiche e si assume che la Corte territoriale
avrebbe formulato una motivazione svincolata da essi, così da impedire
all’imputato di effettuare il controllo sull’uso fatto dal Giudice del suo potere
discrezionale.
Si tratta all’evidenza di proposizioni che non si confrontano in alcun modo
con la sentenza impugnata e non censurano specifici passaggi della stessa,
esponendo ragionate critiche.
In realtà la corte territoriale ha dedicato al tema una specifica valutazione,
osservando che non si sarebbe potuto attribuire rilievo alla giovane età
dell’imputato, che aveva palesato la sua capacità criminale, e neppure alla
condotta processuale, visto che il Moutakil non aveva manifestato resipiscenza:
aveva aggiunto che era concretamente applicabile la contestata recidiva, in
quanto la condotta esprimeva pericolosità sociale.
Tali argomenti sono sicuramente in linea con i parametri che presiedono alla
valutazione in materia di attenuanti generiche, cosicché il diniego delle stesse
risulta pienamente legittimo, senza che il ricorrente abbia sottoposto quegli
argomenti a puntuale critica.

2. Parimenti inammissibile risulta il ricorso presentato nell’interesse di
Hmani, giacché il motivo risulta formulato genericamente ed è comunque
manifestamente infondato.
2.1. In primo luogo viene contestato il mancato riconoscimento dell’ipotesi
di cui all’art. 73 comma 5, d.P.R. 309 del 1990: a tal fine si adduce che la Corte
non ha valutato la corretta condotta processuale dell’imputato e il fatto che la
sostanza in sequestro si sarebbe potuta addebitare al predetto solo in parte,
posto che nell’abitazione vi erano altri cittadini extracomunitari.
3

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ma l’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, originariamente
integrante una circostanza attenuante e attualmente costituente un reato
autonomo, dopo le modifiche da ultimo apportate dall’art. 1, comma 24-ter, lett.
a), d.l. 20 marzo 2014 n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio
2014 n. 79, presuppone la convergente, sincronica valutazione favorevole di una
serie di parametri, costituiti dai mezzi, dalle modalità o circostanze dell’azione,
dalla qualità e quantità delle sostanze, in modo che il fatto possa dirsi di lieve
entità.

offensività, fermo restando che quando uno degli indici risulti negativamente
assorbente, ogni altra considerazione risulta priva di incidenza (Cass. Sez. U. n.
35737 del 24/6/2010, Rico, rv. 247911; Cass. Sez. 3, n. 32695 del 27/3/2015,
Genco, rv. 264491; Cass. Sez. 6, n. 39977 del 19/9/2013, Tayb, rv. 256610).
Nel caso di specie la Corte ha attribuito al ricorrente con riguardo al capo a)
la detenzione dell’intero quantitativo di droga, pari a g. 365 di cocaina e a g. 95
di hashish, rinvenuta nell’abitazione in cui il predetto abitava, osservando che
erano ivi presenti anche materiale per il confezionamento delle dosi, bilancini di
precisione e denaro provento di spaccio, e inoltre che Hmani non lavorava e non
aveva saputo giustificare la provenienza del denaro: ha aggiunto la Corte che
Hmani era ristretto agli arresti domiciliari per fatto relativo alla materia degli
stupefacenti e che la presenza di droga nelle parti comuni dell’appartamento non
smentiva l’assunto, non essendovi prova che gli altri occupanti fossero
consumatori o spacciatori dello stupefacente.
Si tratta di argomenti logici, che attestano la completezza della valutazione,
cui è stato opposto solo che al ricorrente si sarebbe potuta imputare solo una
parte della droga, compatibile con la sfera di applicazione dell’ipotesi della lieve
entità: ma tale assunto è inconferente, in primo luogo perché non è stato
correlato ad alcuno specifico vizio della motivazione e in secondo luogo perché, a
fronte del rinvenimento di microinvolucri contenenti cocaina, di un panetto di
hashish e di sette involucri più grandi di cocaina, non è stato specificato quale
parte si sarebbe dovuta considerare di pertinenza di Hmani, fermo restando che,
come emerge dalla sentenza di primo grado, a costui erano stati sequestrati
materiali utilizzabili per confezionare e pesare lo stupefacente.
Risulta in tal modo delineato il quadro che osta all’ipotizzabilità del fatto di
lieve entità, essendo stati posti in luce due elementi, il quantitativo e le diverse
specie di stupefacenti, che non sono compatibili con un giudizio di minima
offensività.

4

Tale giudizio postula comunque che il fatto sia caratterizzato da minima

Né potrebbe assumere rilievo la condotta processuale, fermo restando che la
stessa non è stata in alcun modo caratterizzata, così da risultare in questa sede
apprezzabile.
2.2. Del tutto generiche sono le censure riguardanti il diniego delle
attenuanti generiche, a fronte di quanto osservato dalla Corte territoriale, che,
facendo buon uso dei parametri che presiedono alla relativa valutazione, ha
reputato irrilevanti l’età, a fronte della palesata capacità criminale, nonché lo
stato di persona regolare nel territorio dello Stato, circostanza che avrebbe

E’ stata inoltre applicata l’aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 11
quater, cod. pen. in ragione della commissione dei fatti nel periodo in cui
l’imputato era sottoposto a detenzione domiciliare.
Non vengono censurati specificamente tali argomenti e non vengono
prospettati elementi ulteriori e diversi.
Di qui la rilevata inammissibilità.

3. Segue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, in relazione ai profili di colpa sottesi alla causa di
inammissibilità, della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00(rn favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 19/11/2015

Il Consigliere estensore

potuto propiziare semmai il reperimento di lecite fonti di reddito.

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