Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48925 del 27/03/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48925 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RODI MARCO N. IL 14/03/1985
avverso la sentenza n. 4996/2011 GIP TRIBUNALE di BRINDISI, del
06/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 27/03/2013

n.48 ricorrente RODI Marco

Motivi della decisione

L’imputato, per tramite del difensore, propone ricorso per cassazione
avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale il GIP del Tribunale di
Brindisi ha applicato, nei suoi confronti, la pena ex art. 444 cod. proc. pen.
quale responsabile del reato, di cui all’art. 187, comma 1° cod. strada,

sospensione della patente di guida per anni DUE, applicata la riduzione per il
rito.
Lamenta il ricorrente vizi di inosservanza della legge penale e di difetto della
motivazione in relazione, rispettivamente, all’applicazione della suddetta
sanzione amministrativa accessoria ( benchè non inclusa nell’accordo intervenuto
tra le parti sulla pena); al mancato riconoscimento di cause di proscioglimento
nonché delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Diversamente dalle apodittiche critiche del ricorrente, il Giudice di prime cure
ha, nel caso di specie, fatto corretta applicazione del precetto di cui alli art. 187
cod. strada che chiaramente prevede l’irrogazione della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida,quale statuizione
pacificamente esulante, in conformità al costante e prevalente insegnamento di
questa Corte, dall’accordo sull’applicazione della pena di cui agli artt. 444 e segg.
cod. proc. pen.,intervenuto tra le parti ( Sez. 5 n.45687 / 2008 rv.241611; Sez.
4 n.36868/2007 rv. 237231).
Quanto alle residue doglianze, deve rammentarsi che,come questa Corte ha
ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis

S.U. 27 settembre 1995, Serafino),

l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena
va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto
qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla
delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti,
la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze
ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della
sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa
subordinata ) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza
di proscioglimento a norma dell’articolo 129 cod.proc.pen.).
Non è consentito, dunque, all’imputato, una volta

intervenuto e ratificato

l’accordo, proporre questioni in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129
cod.proc.pen. come pure delle attenuanti generiche,senza precisare per quali

i

commesso in Torre S. Susanna il 7 agosto 2011, disponendo altresì la

specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata nel
momento del giudizio.
Nella concreta fattispecie il Primo Giudice ha peraltro specificamente motivato
l’insussistenza dei presupposti legittimanti l’applicazione dell’art. 129 cod.
proc.pen. facendo diretto richiamo al contenuto degli accertamenti di P.G.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di

stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a favore della cassa
delle ammende,
Così deciso in Roma,lì 27 marzo 2013.

causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente

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