Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48925 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 48925 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di
QUATTRONE EMANUELE, nato il 24.3.1969
avverso la sentenza n. 10215/2015 pronunciata dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria il
17.3.2015;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
.udita la relazione del consigliere Stefano Mogini;
udito il sostituto procuratore generale Mario Pinelli, che ha concluso per l’annullamento con
rinvio della sentenza impugnata con riferimento al capo D dell’imputazione;
udito l’Avv. AntoniktP Delfino, difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per
l’accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Emanuele Quattrone ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la
sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha, in riforma di quella
di primo grado pronunciata dal g.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria ad esito di giudizio
abbreviato, ridotto a sei anni di reclusione e Euro 20.000 di multa la pena a lui inflitta in ordine

Data Udienza: 19/11/2015

al delitto di detenzione a fini di spaccio di 91 grammi di cocaina, pari a 64,948 grammi di
sostanza drogante corrispondente a 433 dosi singole (capo D) e ai reati di cui ai capi A, B, C,
ed E dell’imputazione relativi alla detenzione di munizioni e di arma comune da sparo con
matricola punzonata, oltre che della ricettazione della stessa arma clandestina.

2. Il ricorrente censura la sentenza impugnata deducendo:
a) Violazione di legge penale in relazione al mancato riconoscimento della detenzione per uso
esclusivamente personale e dell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, che
la Corte territoriale ha giustificato col solo riferimento al dato ponderale della droga

tossicodipendenza del ricorrente, al fatto che la droga era stata rinvenuta su indicazione
Specifica del Quattrone, che per il relativo acquisto non aveva dovuto impiegare una
disponibilità economica straordinaria;
b) Violazione di legge penale in riferimento agli artt. 2, comma 4, 62-bis, 99 e 133 c.p. e
conseguenti vizi di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, sia quanto al
formulato giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alla ritenuta recidiva, che
ha trascurato l’esiguo disvalore sociale che connota la fattispecie e la confessione resa dal
ricorrente, sia in ordine alla eccessiva entità della pena comminata e del disposto aumento per
la continuazione.

Considerato in diritto

3. Il primo motivo di ricorso è fondato. La sentenza impugnata non giustifica
adeguatamente la destinazione allo spaccio della droga sequestrata. Tale destinazione deve
infatti essere oggetto di prova positiva e non può essere ricavata esclusivamente dal
quantitativo detenuto superiore a quello tabellare, del quale non si argomenti, sulla base degli
elementi di cui all’art. 73, comma 1-bis, D.P.R. 309/1990, l’incompatibilità con un accumulo
per uso personale da parte di soggetto tossicodipendente (Sez. 6, 10 gennaio 2013, Russo;
Sez. 6, 10 gennaio 2013, Mansi). Gli elementi indicati dall’art. 73, comma 1-bis, I.s. quali
parametri utili al fine di apprezzare la destinazione ad un uso non esclusivamente personale
(quantità, modalità di presentazione, altre circostanze dell’azione) non vanno valutati
isolatamente, ma alla luce delle complessive circostanze del caso concreto (Sez. 6, 26 ottobre
2011, Pirone; Sez. 6, 26 ottobre 2011, Santoro), sicché incongrua appare al riguardo la
motivazione della sentenza impugnata, basata di fatto esclusivamente sul dato ponderale della
cocaina sequestrata e sulla tipologia della sostanza, non conferente rispetto alla dimostrazione
della finalità di spaccio dovendosi ritenere la circostanza che la droga fosse nascosta in una
casa del ricorrente assieme alla pistola pure ivi sequestrata.
Quanto invece alla seconda doglianza avanzata col primo motivo di ricorso, il Collegio ricorda
che in tema di sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento dell’autonoma figura di reato
del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia
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sequestrata, senza tener conto di altre emergenze istruttorie, relative allo stato di

quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono
all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della
condotta criminosa), dovendo, conseguentemente, escludere l’integrazione della fattispecie di
cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 quando anche uno solo di questi elementi porti ad
escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di “lieve entità”

(ex multis, da ultimo,

Sez. 3, n. 32695 del 27/03/2015, Rv. 264491).
Il secondo motivo di ricorso risulta assorbito.

l’annullamento del”yg4a impugnata con rinvio degli atti ad altra Sezione della Corte di
Appello di Reggio Calabria perché, in coerente applicazione dei principi di diritto dettati dalle
richiamate decisioni di legittimità, proceda a nuovo esame sui punti e profili critici segnalati,
anche con riferimento alle specifiche censure enunciate dal ricorrente, colmando – nella piena
autonomia dei relativi apprezzamenti di merito – le indicate lacune e discrasie della
motivazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte
d’Appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2015.

Alla luce di quanto fin qui esposto si rende necessario, in conclusione,

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