Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48924 del 27/03/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48924 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MINOIA GIUSEPPE N. IL 15/06/1970
avverso la sentenza n. 9384/2010 GIP TRIBUNALE di BRINDISI, del
06/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 27/03/2013
n.47 ricorrente MINOIA Giuseppe
Motivi della decisione
L’imputato – al quale fu applicata, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena
previsto dall’art. 186, comma 2° lett. b) e comma 2- sexies cod. strada
commesso in Fasano il 3 ottobre 2010 – interposto personalmente ricorso per
cassazione, ha successivamente fatto pervenire, in data 6 marzo 2013,
dichiarazione di rinunzia all’impugnazione con allegata la fotocopia di un proprio
documento di identità.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile,
ex
art.591, comma 1, lettera d),
cod.proc.pen.
Segue, a norma dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
titolo di sanzione pecuniaria, a favore della cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma,lì 27 marzo 2013.
concordata tra le parti con la sentenza in epigrafe quale responsabile del reato