Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48924 del 27/03/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 48924 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MINOIA GIUSEPPE N. IL 15/06/1970
avverso la sentenza n. 9384/2010 GIP TRIBUNALE di BRINDISI, del
06/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 27/03/2013

n.47 ricorrente MINOIA Giuseppe

Motivi della decisione

L’imputato – al quale fu applicata, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena

previsto dall’art. 186, comma 2° lett. b) e comma 2- sexies cod. strada
commesso in Fasano il 3 ottobre 2010 – interposto personalmente ricorso per
cassazione, ha successivamente fatto pervenire, in data 6 marzo 2013,
dichiarazione di rinunzia all’impugnazione con allegata la fotocopia di un proprio
documento di identità.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile,

ex

art.591, comma 1, lettera d),

cod.proc.pen.
Segue, a norma dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
titolo di sanzione pecuniaria, a favore della cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma,lì 27 marzo 2013.

concordata tra le parti con la sentenza in epigrafe quale responsabile del reato

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA