Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48923 del 27/03/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48923 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE LORENZO ENZO N. IL 19/04/1970
avverso la sentenza n. 1653/2010 TRIBUNALE di SALERNO, del
22/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 27/03/2013
n.46 ricorrente DE LORENZO Enzo
Motivi della decisione
Deve giudicarsi inammissibile, siccome manifestamente infondato, il ricorso
per cassazione proposto, per tramite del difensore, dall’imputato di cui in
Salerno ex art. 444 cod. proc. nei di lui confronti quale responsabile della
contravvenzione di cui all’art. 186, comma 2° lett. c) cod. strada,commessa in
Salerno il 21 agosto 2009.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis
S.U. 27
settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti
(la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del
fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la
congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena
ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata ) e di quelli negativi (che
non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo
129 cod.proc.pen.).
Non è consentito, dunque, all’imputato, una volta
intervenuto e ratificato
l’accordo, proporre questioni in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129
cod.proc.pen. senza precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione
avrebbe dovuto essere applicata nel momento del giudizio.
Nella concreta fattispecie il Primo Giudice ha peraltro specificamente motivato
l’insussistenza dei presupposti legittimanti l’applicazione dell’art. 129 cod.
proc.pen. facendo diretto richiamo al verbale di contestazione ed all’esito
dell’alcooltest.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
PQM
i
epigrafe avverso la sentenza resa in data 22 settembre 2011 dal Tribunale di
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 27 marzo 2013.