Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48923 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 48923 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHMIST LUKASZ N. IL 07/02/1988
avverso la sentenza n. 4428/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
12/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MASSIMO RICCIARELLI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. pile,
che ha concluso per
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0.5 -T5RA4/442toM6

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

g d.CTo

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12/2/2015 la Corte di Appello di Firenze confermava la
condanna pronunciata in sede di giudizio abbreviato dal GIP del Tribunale di
Pistoia in data 3/6/2014 nei confronti di Chmist Lukasz in ordine al reato di
detenzione illegale di vari quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish,

specifica.
La Corte respingeva le doglianze in ordine all’asserita revoca, nell’ambito del
giudizio abbreviato condizionato, dell’ammissione dell’audizione dell’originario
coimputato Fragasso Antonio, osservando inoltre che non sarebbe stato
necessario procedere a tale audizione, e, quanto al merito, smentiva la principale
doglianza, inerente l’assenza in capo all’imputato della consapevolezza della
presenza in casa della droga, in quanto ivi portata dal solo Fragasso, segnalando
soprattutto il significato attribuibile al rinvenimento di svariati quantitativi di
stupefacente sul tavolo del soggiorno dell’appartamento, nel quale dimoravano
sia il Fragasso sia, da qualche mese, l’imputato, invero presente nel momento
dell’irruzione della P.G., la circostanza che fosse da ritenersi in corso il
confezionamento di involucri contenenti lo stupefacente, la diversità delle
versioni fornite dal Fragasso e dall’imputato in sede di iniziale interrogatorio e la
scarsa attendibilità delle medesime.
La pena era da ricollegarsi al quantitativo della droga e al numero di dosi
ricavabili per ciascun tipo di stupefacenti, elementi tali da far escludere l’ipotesi
di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, dovendosi assumere come pena
base, dopo la sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, quella riferibile
alla detenzione di MDMA.

2. Presentava ricorso il difensore dell’imputato.
2.1. Con il primo motivo impugnava specificamente l’ordinanza del
3/6/2014, con cui era stato negato il giudizio abbreviato condizionato all’esame
di Fragasso Antonio.
Riproponeva in particolare la doglianza già esposta nei motivi di appello in
ordine alla revoca dell’ammissione dell’audizione del Fragasso, che avrebbe
potuto dar conto della piena assunzione di responsabilità per il reato oggetto di
imputazione e chiarire i motivi per cui aveva all’inizio reso dichiarazioni di un
certo tenore, comunque con la prospettiva di giovare al prevenuto.

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marijuana, MDMA, fatto risalente al 27/2/2014 e aggravato dalla recidiva

2.2. Con il secondo motivo denunciava contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione in ordine alla valutazione degli elementi indiziari a
carico di Chmist.
L’inconsapevolezza dell’imputato in ordine alla presenza della droga sarebbe
potuta desumersi dal comportamento da costui tenuto dopo che egli nel corso
della notte era tornato a casa ubriaco addormentandosi.
All’arrivo delle forze dell’ordine egli aveva manifestato solo imbarazzo per la
situazione.

della droga all’interno della casa e chi vi avesse provveduto.
Tra le versioni fornite era da ritenersi veritiera quella dell’imputato,
confermata anche da tal Marchese, sentito dal difensore.
La valutazione degli indizi contenuta nella sentenza sarebbe dovuta
considerarsi illogica.
2.3. Con un terzo motivo il ricorrente denunciava violazione, inosservanza e
erronea applicazione della legge penale, in particolare dell’art. 2, comma 4 cp
agli effetti dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen, ed eccessività della
pena.
Nel calcolo della pena, pur tenendosi conto degli effetti della sentenza n.
32/2014 della Corte costituzionale, era stato violato il principio di irretroattività
delle disposizioni meno favorevoli: nel caso di specie era stato computato un
aumento della pena base a titolo di continuazione, quando si era trattato della
detenzione di più tipologie di droga, integrante in precedenza un unico reato.
Per la pessima qualità e per il quantitativo di MDMA sarebbe dovuta inoltre
riconoscersi l’ipotesi di cui all’art. 73 comma 5, d.P.R. 309/90.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché genericamente
formulato con deduzioni in punto di fatto, che non tengono conto delle ragioni
addotte nel provvedimento impugnato, e perché comunque manifestamente
infondato.
1.1. La Corte territoriale ha in realtà spiegato dettagliatamente le ragioni per
cui le censure mosse avverso l’ordinanza emessa dal G.I.P. fossero infondate.
Ha in particolare rilevato che nell’originaria richiesta di giudizio abbreviato
condizionato era stata inclusa anche l’integrazione costituita dall’audizione
dell’originario coimputato Fragasso: il Giudice, dopo aver reputato formalmente
ammissibile l’istanza e fissato l’udienza apposita, aveva ritenuto detta
integrazione superflua e respinto la richiesta di giudizio abbreviato. Di seguito
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Inoltre non era stato dimostrato quando si fosse proceduto alla suddivisione

era stata formulata istanza di giudizio abbreviato condizionato, non includente
questa volta l’audizione del Fragasso, e tale istanza era stata accolta.
1.2. Non può dirsi dunque che il Giudice avesse indebitamente revocato una
prova già ammessa, giacché la fissazione dell’udienza non equivale
all’ammissione al rito, che legittimamente viene disposta o respinta in udienza
(Cass. Sez. 2, n. 25307 del 15/3/2012, Pusceddu, rv. 253406; peraltro il
principio è coerente con quello affermato da Cass. Sez. U. n. 30200 del
28/4/2011, Ohonba, rv. 250348, relativo alla decorrenza dei termini di custodia

abbreviato e non dall’emissione del decreto di fissazione dell’udienza).
D’altro canto l’imputato aveva poi liberamente optato per il rito abbreviato
senza l’ulteriore integrazione, così consolidando quel quadro probatorio.
Va aggiunto che la Corte territoriale ha anche correttamente spiegato,
condividendo la scelta del primo Giudice, le ragioni per cui non vi era necessità di
risentire il Fragasso nel corso del giudizio, a fronte dei temi puntualizzati dal
difensore dell’imputato, posto che il Fragasso era stato sentito e aveva reso
dichiarazioni riguardanti il coimputato, fra l’altro parlando dei proventi per
l’acquisto della sostanza stupefacente, che costituiva uno dei temi su cui si
sarebbe dovuto procedere a nuova audizione. Inoltre la Corte ha chiarito come
l’ulteriore tema, costituito dalla spiegazione delle ragioni per cui in precedenza il
Fragasso avesse reso quelle determinate dichiarazioni, non coincidenti, quanto ai
propri movimenti, con quelle rese dall’imputato Chmist, fosse di per sé del tutto
anomalo e non rientrasse in alcuno dei parametri di ammissibilità di prove
integrative, avendo di mira solo il riallineamento a scopi difensivi di un dato
dissonante, peraltro in precedenza già sondato.
Nel ricorso si prospettano temi che non risultano debitamente puntualizzati
in sede di giudizio abbreviato e che comunque non valgono a disarticolare le
risposte fornite dalla Corte.
In ogni caso la scelta del ricorrente di accedere al rito abbreviato anche
senza l’ulteriore integrazione comporta che non siano rilevabili vizi di sorta in
parte qua.
Per contro anche nel giudizio abbreviato, ove si tratti di prove non
sopravvenute, «può essere censurata la mancata rinnovazione in appello
dell’istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparato
motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste
illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di
decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate
provvedendosi all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello»
(Cass. Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, PR, rv. 261799). Ed allora il problema
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cautelare nel giudizio abbreviato dall’ordinanza con cui si dispone il giudizio

diventa quello di verificare se la motivazione in punto di responsabilità risulti
lineare, completa e logica o se presenti smagliature, che l’esame del Fragasso
avrebbe potuto evitare, ciò che forma oggetto del secondo motivo di ricorso.

2. Ma anche il secondo motivo risulta inammissibile perché genericamente
formulato e incentrato su ricostruzioni alternative di merito, non consentite in
sede di legittimità.
La Corte territoriale ha invece motivato in modo logico e completo in ordine

Chmist nella detenzione delle sostanze stupefacenti rinvenute nell’appartamento:
ha infatti rilevato che lo stesso Chmist aveva ammesso di dimorare
nell’appartamento di Marliana, via Mammianese 567, a partire dal mese di
ottobre del 2013; ha segnalato che non si sarebbe dovuto dunque attribuire
rilievo alle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da Marchese Luca in
ordine al fatto che Chmist non avesse un posto fisso dove andare; ha
sottolineato che il comportamento tenuto dal ricorrente al momento dell’arrivo
degli operanti non implicava affatto mancanza di consapevolezza, essendo
semplicemente emerso che nella situazione data sarebbe stato comunque
impossibile far scomparire in breve ogni traccia dello stupefacente, posto che sul
tavolo del soggiorno vi erano una bilancia di precisione, sacchetti atti al
confezionamento con ternnosaldatura, la confezione contenente sostanza del tipo
MDMA, sacchetti già confezionati di marijuana, mentre quattro pani di hashish,
già confezionati con modalità analoghe a quelle dei sacchetti sul tavolo, erano ai
piedi dello stesso.
La Corte ha altresì posto in luce come l’assunto secondo cui Chmist fosse
tornato a casa ubriaco e inconsapevole, si scontrava da un lato con la presenza
in casa di entrambi i protagonisti e con l’evidenza di un’attività di
confezionamento in corso e dall’altro con l’implausibilità delle contrastanti
spiegazioni dei propri movimenti nella notte fornite da Chmist e da Fragasso,
essendo fra l’altro non credibile che quest’ultimo si fosse attardato in giro per
locali nonostante il pericoloso carico di cui disponeva.
Inoltre è stato reputato irrilevante, perché non si trattava comunque di
elemento idoneo ad escludere la corresponsabilità dello Chmist, il fatto che
l’esborso per l’acquisto potesse essere stato fatto dal solo Fragasso, essendo
peraltro ciò in contrasto con le dichiarazioni rese dal predetto in ordine alle
proprie precarie condizioni economiche.
Si tratta di motivazione che tiene conto di tutti gli argomenti difensivi e li
confuta in modo logico, muovendo dal fondamentale rilievo della presenza non
occasionale in casa di Chmist e dell’attività di confezionamento in corso, che
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alle ragioni per cui si sarebbe dovuto ritenere il consapevole concorso dello

aveva già riguardato almeno i quattro pani di hashish, a fronte dell’incongruità
dell’alternativo racconto delle modalità con cui la droga sarebbe stata portata in
casa.
La legittima conclusione che la Corte ne trae è che Chmist avesse concorso
nella detenzione e nella predisposizione della droga.
Si tratta di conclusione immune da fratture logiche e fondata su una lettura
completa del materiale probatorio, cui il ricorrente contrappone solo

3. E’ fondato invece il terzo motivo.
3.1. I fatti risalgono al 27/2/2014: l’imputazione aveva ad oggetto un’ipotesi
di detenzione «mista» di sostanze stupefacenti di diversa specie, anche se era
stato indicato anche l’art. 81 cod. pen.
Sta di fatto che, secondo l’interpretazione dominante, nel vigore dell’art. 73
legge 309 del 1990, come modificato dall’art. 4-bis della legge 49 del 2006 di
conversione del d.l. 272 del 2005, la detenzione di varie tipologie di droga
integrava comunque un unico reato (Cass. Sez. 6, n. 10613 del 11/2/2014,
Franzoni, rv. 259356).
3.2. La sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, pubblicata sulla
G.U. del 5 marzo 2014, ha però dichiarato costituzionalmente illegittime le
modifiche apportate all’art. 73 dal citato art.

4-bis

legge 49 del 2006,

ripristinando in tal modo il regime previgente, incentrato sulla distinzione tra
droghe c.d. pesanti e droghe c.d. leggere, alle quali deve dunque applicarsi l’art.
73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990 che contempla una sanzione assai più mite.
In pratica è stata ripristinata la duplicità dei reati, a seconda che abbiano ad
oggetto sostanze stupefacenti di un tipo ovvero dell’altro.
Peraltro ha avvertito la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 32 che
«quanto agli effetti sui singoli imputati, è compito del giudice comune, quale
interprete delle leggi, impedire che la dichiarazione di illegittimità costituzionale
vada a detrimento della loro posizione giuridica, tenendo conto dei principi in
materia di successione di leggi penali nel tempo ex art. 2 cod. pen., che implica
l’applicazione della norma penale più favorevole al reo» (Corte cost. n. 32 del
2014).
Ciò comporta che debba applicarsi la disciplina che risulta più favorevole,
quand’anche possa corrispondere a quella reputata incostituzionale.
3.3. In tale prospettiva va rimarcato che nel caso di fatti anteriori alla
sentenza 32 del 2014, aventi ad oggetto la detenzione contestuale di droga
«mista», assecondando gli effetti della declaratoria di incostituzionalità
potrebbero determinarsi conseguenze sfavorevoli all’imputato, esposto al rischio
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inammissibili percorsi alternativi.

di subire la condanna per due distinti reati, pur, se del caso, unificati ai sensi
dell’art. 81 cod. pen., invece che per un unico reato, con conseguente aumento
della pena in precedenza imputabile all’unico reato.
Di ciò si è fatta espressamente carico, in un caso simile, la Suprema Corte di
cassazione, che ha di recente puntualmente affermato (Cass. Sez. U. n. 22471
del 26/2/2015, Sebbar El Mostafa, in motivazione) che «che lo sdoppiamento
delle fattispecie (in caso di “droga mista”) non potrà risolversi in danno
dell’imputato, rimanendo quindi immutata la “pena unica”…[…]..applicata,

stupefacenti».
In definitiva, pur potendosi immaginare una pluralità di situazioni, nelle quali
il trattamento più favorevole deve essere valutato in concreto (ad esempio in
relazione alla diversa imputabilità e al diverso effetto di eventuali aggravanti),
nel caso di detenzione contestuale di droga «mista» può concludersi che, se si
tratta di fatti anteriori alla sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale,
risulta più favorevole la disciplina anteriore, incentrata sull’individuazione di un
unico reato.
Da ciò discende che l’applicazione di un aumento di pena ex art. 81 cod.
pen. risulta illegittimo e va eliminato.
3.4. Poiché risulta con precisione il calcolo operato dal primo Giudice, poi
confermato dalla Corte di appello, la Cassazione può annullare senza rinvio per
questa parte, direttamente procedendo alla rideterminazione ai sensi dell’art.
620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.: in particolare risulta essere stata
imputata ad aumento ex art. 81 cod. pen. la pena di mesi tre di reclusione ed
euro 6.000,00 di multa, cosicché, muovendo dalla pena base di anni sei di
reclusione ed euro 30.000,00 e calcolando il disposto aumento per la recidiva
fino ad anni sei e mesi sei ed euro 45.000,00, si può pervenire al nuovo totale di
anni sei e mesi sei ed euro 45.000,00, pena sulla quale va computata la
riduzione di un terzo per il rito.

all’epoca, sul presupposto della equipollenza tra i due tipi di sostanze

In definitiva può eliminarsi la pena di mesi due di reclusione ed euro
4.000,00 di multa, che va riferita all’aumento ritenuto illegittimo, e
rideterminarsi la pena in anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro
30.000,00 di multa.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta
continuazione ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione ed euro

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[

4.000,00 di multa e ridetermina la pena in anni quattro mesi quattro di
reclusione ed euro 30.000,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19/11/2015

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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