Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48922 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 48922 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VILLANO DOMENICO N. IL 02/03/1968
PETROSINO ANTONIA FRANCESCA N. IL 29/12/1970
avverso la sentenza n. 959/2014 CORTE APPELLO di LECCE, del
29/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MASSIMO RICCIARELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. m q ki o PINSLL;
che ha concluso per t ‘/AyA Purif8it
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. tu CR F501- 151tUrgl CH &
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Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 1/4/2014 la Corte di Cassazione, Sezione 2, annullava
con rinvio, con riferimento alla determinazione della pena pecuniaria, la sentenza
della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che per il residuo
reato di estorsione aveva inflitto a Villano Domenico e a Petrosino Antonia
Francesca la pena di anni uno mesi sei giorni venti di reclusione ed euro 666,67
di multa ciascuno.

ricalcolava la pena pecuniaria nei confronti dei due imputati in relazione al
residuo reato in euro 266,67 ciascuno.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati.
Deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale e omessa
motivazione.
In particolare segnala che, non potendosi parlare di sentenza irrevocabile ed
esecutiva, avrebbe dovuto computarsi il tempo nel frattempo trascorso ai fini
della prescrizione, cosicché era mancata una valutazione del decorso del relativo
termine, del quale si sarebbe dovuto tener conto ai fini di una sentenza di
proscioglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati.
Non deve infatti confondersi la preclusione correlata all’effetto devolutivo del
gravame, che si produce sui punti della sentenza che non formino oggetto di
impugnazione (Cass. Sez. U. n. 1 del 19/1/2000, Tuzzolino, rv. 216239), con il
giudicato progressivo, che si produce sull’accertamento del reato e della
responsabilità dell’imputato, con la definitività della decisione su tali parti,
allorché la Suprema Corte annulli con rinvio solo con riguardo alla
determinazione della pena.
In questo secondo caso, diversamente da quanto avviene nel primo, è
impedita l’applicazione di cause estintive sopravvenute all’annullamento parziale
(il principio è pacifico: Cass. Sez. U. n. 4904 del 26/3/1997, Attinà, rv. 207640;
Cass. Sez. U. n. 4460 del 19/1/1994, Cellerini, rv. 196886; Cass. Sez. U. n.
6019 del 11/5/1993, Ligresti, rv. 193418; più recente Cass. Sez. 3 n. 19690
del3/4/2013, Del Bergiolo, rv. 256377, peraltro nel quadro di un orientamento
granitico in materia di formazione progressiva del giudicato, espresso da ultimo
da Cass. Sez. 1, n. 36331 del 30/6/2015, Cafasso, rv. 264528).
2

Con sentenza del 29/10/2014 la Corte di Appello di Lecce in sede rinvio

Su tali basi è agevole rilevare che nel caso di specie era stato pronunciato
annullamento parziale solo con riguardo alla pena pecuniaria: ne discende che
non avrebbe potuto rilevarsi alcuna causa estintiva sopravvenuta, essendosi
formato il giudicato in punto di responsabilità degli imputati con riguardo al
residuo capo di imputazione.
Di qui l’inammissibilità dei ricorsi con condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa sottesi alla causa di
inammissibilità, della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 19/11/2015

Il Consigliere estensore

res’d

ammende.

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