Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48921 del 13/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 48921 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CARNIGLIA Valter, n. Novi Ligure (Al) 18.2.1959
avverso la sentenza n. 185/2015 della Corte d’Appello di Torino del 24/04/2015

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., d.ssa P. Filippi, che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Giuseppe Greppi, che ha insistito per l’accoglimento del
ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’Appello di Torino, in parziale riforma di quella emessa
1

-i99

Data Udienza: 13/11/2015

dal Tribunale di Alessandria in data 31/10/2013, ha ribadito la condanna di Carniglia Valter per
esercizio abusivo continuato della professione di ingegnere (artt. 81 cpv., 348 cod. pen.),
dichiarando l’estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione relativamente a cinque episodi
oggetto dell’originaria contestazione e procedendo per i tre residui alla rideterminazione della
pena alla misura finale di due mesi e quattordici giorni di reclusione, sostituiti con la pena
pecuniaria di € 2.812,00 di multa, oltre alle statuizioni in favore della costituita parte civile,
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria.
L’accusa per cui è stata confermata la condanna riguarda la redazione da parte del Carniglia,
di professione geometra, del progetto preliminare o definitivo di opere commissionategli da

la sistemazione idraulica di due corsi d’acqua con opere in cemento armato annesse e la messa
in sicurezza di un ponte, tutte riservate alla competenza degli ingegneri.
Chiamata a pronunciarsi sulla natura del reato contestato al fine di individuarne il termine di
prescrizione, la Corte d’appello ha respinto la tesi, avanzata dalla parte pubblica e dalla parte
civile, di ritenere quello di cui all’art. 348 cod. pen. come un reato abituale, tale da comportare
la decorrenza del termine di prescrizione dall’ultimo dei fatti commessi.
I giudici d’appello ne hanno, invece, riaffermato il carattere istantaneo, come da consolidata
giurisprudenza di legittimità, procedendo all’individuazione del dies commissi delicti per tutti gli
episodi contestati (otto complessivamente all’esito del giudizio di primo grado), dichiarando come anticipato – l’estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione riguardo a cinque di essi
e ribadendo l’affermazione di responsabilità per i rimanenti tre (capi 2, 5 e 6).
Nel merito hanno rilevato che tutte le opere oggetto di contestazione rientrano pacificamente
nel campo delle competenze ingegneristiche e che nessuna di esse riveste le caratteristiche di
opera accessoria o di piccole dimensioni, come tali insuscettibili all’epoca di esentare l’imputato
dal possesso della qualifica professionale richiesta ed oggi di consentire l’applicazione della
causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. (fatto di particolare tenuità), impedita
tra l’altro anche dalla serialità delle condotte in addebito.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, che con i primi due motivi formula in
realtà la medesima doglianza. Secondo il ricorrente, poiché le contestazioni per cui è stata
ribadita l’affermazione di responsabilità indicano genericamente l’epoca di commissione del
reato nel 2006 (capi 5 e 6) e nel 2007 (capo 2), la precisazione ad opera della Corte d’appello
del rispettivo dies commissi delicti (14.6.2007 per il capo 2, 14.1.2008 per il capo 5, 2.11.2006
per il capo 6) al di fuori dei termini della contestazione originaria ha comportato la violazione
del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all’art. 521 cod. proc. pen. e conseguente nullità della decisione ai sensi dell’art. 522 cod. proc. pen.
In tal modo la Corte territoriale ha anche omesso di prendere atto dell’intervenuta prescrizione di tali reati alla data di pronuncia della sentenza d’appello, atteso che l’unico criterio corretto di precisazione dell’epoca di consumazione degli illeciti sarebbe stato quello di ritenerli
perfezionati nel primo giorno dell’anno indicato in ciascun capo d’imputazione.
2

enti pubblici negli anni 2006 e 2007, quali il ripristino e il completamento di una rete fognaria,

Il ricorrente deduce, infine, vizio di motivazione riguardo alla mancata applicazione dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen., sostenendo che la Corte territoriale ha fornito un apprezzamento delle caratteristiche delle opere realizzate che nulla ha a che vedere con il giudizio di tenuità del fatto.

3. Ha fatto pervenire una memoria anche la parte civile costituita, con cui evidenzia la costante giurisprudenza di legittimità sul tema della correlazione tra accusa e sentenza in caso di
precisazione da parte del giudice del tempo di commissione del reato, contrastante con la tesi
difensiva nonché la gravità degli addebiti mossi al ricorrente, incompatibile con il riconosci-

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale va dichiarato inammissibile.

2. Venendo all’esame della prima e più rilevante delle censure formulate, deve semplicemente riaffermarsi la perdurante validità degli approdi interpretativi cui è giunta la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione.
E’ stato, infatti, già affermato il principio che la precisazione della data di commissione del
reato non costituisce modifica del capo di imputazione quando non tocca il nucleo sostanziale
dell’addebito, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dello
imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa (Sez. 5, sent. n. 48727 del 13/10/
2014, Ranieri, Rv. 261229), con le specificazioni che, ai fini della precisazione della effettiva
data di commissione, deve emergere dagli atti il tempo di consumazione del reato e l’imputato
deve aver avuto modo di difendersi e di conoscere tutti i termini della contestazione mossagli
(Sez. 2, sent. n. 17879 del 13/03/2014, Pagano ed altri, Rv. 260009; Sez. 4, sent. n. 18611
del 18/12/2003, Cappello, Rv. 228342).
Il difetto di correlazione tra quello contestato e quello ritenuto in sentenza – tale da comportare la sussistenza di una nullità generale assoluta ed insanabile – richiede, infatti, una
trasformazione radicale del fatto nei suoi elementi essenziali, così da determinare ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui discenda un reale pregiudizio dei diritti della difesa
(Sez. 6, sent. n. 8854 del 20/05/1988, De Michelis G., Rv. 212001).
Ciò non vuol dire che la modifica del capo d’imputazione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non possa comportare un’alterazione avente incidenza
sull’identità sostanziale e sull’identificazione dell’addebito, considerato che, a seconda dei casi,
l’esatta collocazione temporale di un fatto delittuoso può assumere o meno rilevanza decisiva,
condizionando le possibilità di difesa dell’imputato (Sez. 5, sent. n. 10196 del 31/01/2013,
Mannino, Rv. 254658).
3

mento dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen.

Si pensi a mero titolo ‘esempio ad es. ad una contestazione per omicidio volontario in cui sia
in gioco la valutazione di una prova d’alibi ed in cui la data di commissione del reato riveste
rilevanza decisiva ai fini della stessa imputazione soggettiva della condotta oppure ai casi in cui
l’epoca di consumazione di un determinato reato sia incompatibile con un acclarato ed ostativo
stato di detenzione dell’imputato.
Al di fuori delle predette e di altre ipotesi analoghe, tuttavia, la rilevanza della modifica deve
essere apprezzata alla luce delle finalità delle norme di cui agli artt. 516 – 522 cod. proc. pen.,
preordinate ad assicurare il contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa (sul punto v.
ancora Sez. 5, n. 10196/13 cit.).

sione dei singoli addebiti sulla base del materiale probatorio noto alle parti ed oggetto di verifica dibattimentale, ond’è che il ricorrente non può in alcun modo dolersi di un’operazione
condotta in base ad elementi di valutazione legittimamente acquisiti agli atti del procedimento.

4. Risulta manifestamente infondata anche l’ulteriore doglianza riferita all’omesso riconoscimento dell’esimente della speciale tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen.
A parte, infatti, la corretta osservazione svolta dalla parte civile riguardo all’obiettiva rilevanza delle opere di competenza ingegneristica per le quali è stata ribadita l’affermazione di
responsabilità (v. supra), osta al riconoscimento dell’esimente generale di recente introduzione
anche la pluralità delle condotte realizzate (art. 131-bis, comma 3 cod. pen.), nel cui novero
vanno evidentemente computate tutte quelle ascritte al ricorrente, comprese quelle oggetto di
intervenuta declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

5. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 (rnillecinquecento) in favore della
cassa delle ammende.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 13/11/ 015

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha proceduto all’indicazione della data di commis-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA