Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48916 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 48916 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BOLOGNINO SERGIO N. IL 25/08/1968
avverso la sentenza n. 2728/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
15/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. iruto ettiukt
che ha concluso per ./C t ritma. AAAAA;I’vW tz- Atk

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15.1.2015 la Corte di appello di Brescia, giudicando
in sede di rinvio, a seguito di gravame interposto dall’imputato
BOLOGNINO Sergio avverso la sentenza emessa il 7.5.2013 dal
Tribunale di Bergamo, ha confermato detta sentenza con la quale il

artt. 81, 648 c.p. e 483 cod. pen. e condannato a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo
del difensore, deducendo:
2.1.

Violazione dell’art. 627, comma 3 , cod. proc . pen. in quanto la

sentenza rescindente – come si desumerebbe dalla sola lettura della
relativa motivazione – riguardava il solo reato di cui all’art. 648 cod.
pen. e non anche quello di falso.
2.2.

Violazione dell’art. 648 cod. pen. e manifesta illogicità della
motivazione avendo considerato la Corte territoriale solo le emergenze a

carico dell’imputato e non anche quelle dirette a scagionalo provando la
sua buona fede nell’acquisto della vettura, con particolare riguardo alla
intestazione della stessa a sé medesimo ed alla denuncia di coloro che
gliela avevano venduta avendo appreso solo il giorno della perquisizione
della origine delittuosa della autovettura BMW X6.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato rispetto alla risposta data
dalla Corte di merito che ha considerato correttamente l’annullamento
con rinvio disposto dalla sentenza rescindente – emessa a seguito della
impugnazione del P.M. in relazione ad entrambi i reati -jn ordine ad
entrambi questi ultimi.
3. Il secondo motivo è generico ed in fatto rispetto alla motivazione resa
dalla sentenza impugnata che – in uno alla conforme di primo grado ha desunto univocamente la condotta di ricettazione attraverso la
verifica degli indici già segnalati dalla sentenza rescindente, ritenuti
ineccepibilmente concludenti in ordine alla mala fede dell’imputato, che
1

predetto imputato è stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli

risultava avere acquistato una costosa autovettura – provento di furto e
con telaio contraffatto – , per di più, da soggetti non identificati e senza
accertare che essi ne fossero i legittimi proprietari o che, comunque, ne
avessero la legittima disponibilità, ricevendosi una fattura ben anteriore
alla consegna della stessa vettura, rispetto a solo asserite rilevanti
somme date in pagamento.
4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al

determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 11.11.2015.

pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo

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