Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48915 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 48915 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

Data Udienza: 11/11/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TLC HOLDING SPA
nei confronti di:
ROSSETTI ENRICO MARIA N. IL 29/06/1962
avverso la sentenza n. 3122/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
26/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. tr1, etti-co
che ha concluso per /(1-.~4A4341-/glic.
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Udito, per la parte civile, l’Avv.
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RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26.1.2015 la Corte di appello di Milano – a seguito di
gravame interposto dalla parte civile TLC HOLDING S.P.A. avverso la
sentenza emessa dal locale Tribunale il 20.12.2013 nei confronti di
ROSSETTI Enrico, imputato dee reato di cui all’art. 373 cod. pen. – ha
confermato detta sentenza con la quale il predetto imputato è stato

reato.
2.

La vicenda oggetto della imputazione – in estrema sintesi – ha riguardo
ad una perizia redatta dall’imputato nell’ambito di una causa civile
intentata presso il Tribunale civile di Milano da SPAL TLC s.r.l. ( già
GALACTICA s.p.a. e SERVINTERNET s.p.a.) nei confronti di Telecom
Italia s.p.a.

per inadempimento agli obblighi

precontrattuali.

Successivamente all’adozione di una condanna generica della convenuta
al risarcimento dei danni t il Giudice conferiva all’imputato un incarico
peritale, all’esito del quale il ROSSETTI sosteneva la non imputabilità a
TELECOM Italia della perdite subite da GALACTICA, assumendo la
inutilità di rispondere ai primi due quesiti in considerazione del fatto che
il servizio era in perdita già prima della copertura dei costi variabili,
vigente la tariffa di acquisto più favorevole all’attrice che aveva errato il
pricing della propria offerta ma aveva inadeguatamente impostato le
proprie strategie imprenditoriali anche dal punto di vista tecnologico.
3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la parte civile
costituita a mezzo del difensore e procuratore speciale deducendo:
3.1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione in relazione alla esclusione dell’elemento soggettivo del
reato di cui all’art. 373 cod. pen., avendo la sentenza impugnata
ripercorso le motivazioni della prima sentenza senza esprimere le ragioni
della condivisione di quelle, anche senza tener conto della memoria
difensiva del 10.12.2014 rispetto alle cui doglianze non vi è stata
risposta.
3.2.

Violazione della legge penale e di altre norme di cui tener conto

nell’applicazione della legge penale con particolare riferimento all’art.
373 cod. pen.. Non rileverebbe l’argomento utilizzato da entrambi i
Giudici di merito secondo il quale le specifiche censure mosse dalla parte
civile non riguarderebbero circostanze o dati rilevanti ai fini della
individuazione del danno risarcibile, rilevando ai fini del reato contestato
1

mandato assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce

la affermazione di fatti non conformi al vero indipendentemente dal fatto
che tali affermazioni incidano sulla quantificazione di un danno o siano
meramente esemplificative o di contorno. Le difformità dal vero
sarebbero quelle relative al rapporto linea/utenti, quella sulla tecnologia
superata di riferimento, della scarsa significatività delle tabelle inserite
alla pg. 42 dell’elaborato reso dal ROSSETTI, sul

business plan di

GALACTICA. Cosicché, l’analisi delle falsità esposte dal perito avrebbe
dovuto condurre al rilievo della sua coscienza e volontà a riguardo. In

conclusioni della perizia del ROSSETTI con quelle della perizia del
MANZONETTO, stante la diversità delle rispettive premesse.
4. Con memoria difensiva nell’interesse di ROSSETTI Enrico Maria,
evidenzia la insussistenza – come confermata dalle doppie conformi
decisioni di merito – di ciascuno dei profili della accusa elevata ar carico
dell’imputato l che del tutto correttamente aveva attribuito alla strategia
imprenditoriale di GALACTICA tutti i danni da essa patiti a seguito della
condotta di TELECOM.Oeduce, inoltre, la inammissibilità del primo e
secondo motivo che non considerano l’intera motivazione offerta dalla
sentenza impugnata. Inoltre, il secondo motivo propone per la prima
volta la questione circa la rilevanza della sola difformità dal vero dei fatti
rappresentati in perizia, principio peraltro non condivisibile perché in
violazione del principio di offensività. Si tratta, comunque, di
prospettazioni nel merito dei fatti preclusa in sede di legittimità, che la
memoria procede analiticamente a contestare perché infondate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Va premesso che il giudice dell’appello, confermando la sentenza di
primo grado con espresso richiamo degli elementi valutati e delle
considerazioni svolte dal primo giudice e condividendone la motivazione
anche in ordine ai motivi dedotti dall’imputato, opera una motivazione
“per relationem”, legittima perché le sentenze di primo e di secondo
grado, quando non vi è difformità di decisione, si integrano a vicenda,
costituendo un insieme organico ed inscindibile, particolarmente poi
quando i motivi di impugnazione si limitino ad una mera censura della
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ogni caso, non sarebbe possibile sostenere la sovrapponibilità delle

decisione impugnata, senza indicazione di specifiche ragioni di critica in
ordine al punto impugnato (Sez. 2, n. 1642 del 28/05/1982, Magnisi,
Rv. 157558).
3. Il primo motivo è generico rispetto alla motivazione resa dalla sentenza
impugnata che, nel condividere la ricostruzione della prima sentenza
attraverso la sua dettagliata esposizione, ha considerato – da un lato che la sentenza di condanna generica di TELECOM da parte del Tribunale

riconoscimento

seguisse

il

riconoscimento

di

un

pregiudizio

concretamente verificatosi, di tal chè le conclusioni del perito dell’Ufficio
che non avevano rinvenuto alcun danno fossero automaticamente
elusive del quesito ricevuto e – dall’altro – che i rilievi del MANZONETTO
e dello stesso Giudice che aveva poi liquidato il danno in favore della
attuale parte civile confermavano che i dati sui quali il ROSSETTI aveva
poi assunto le sue valutazioni erano in gran parte sovrapponibili a quelli
utilizzati dalla seconda perizia, così confermandosi che la discrasia fra i
due periti si concentrava soprattutto sulle valutazioni in una materia
obiettivamente non certa, tanto che MANZONETT0,- che aveva rilevato
come la individuazione e la quantificazione del danno era avvenuta per
rispondere ad una esplicita richiesta del Giudice, ma consisteva in una
stima assolutamente ipotetica, relativa a valori futuri che non potranno
mai portare , per quanto era occorso nei rapporti tra le parti, a risultati
concreti tali da poter confermare o smentire quelle stime ( v. pg. 6 della
sentenza impugnata ) – nel liquidare una somma trenta volte inferiore a
quella indicata dall’attrice nel giudizio civile f sottolineava che si trattava
di valutazioni che non potevano ricevere una conferma fattuale e che
erano state assunte sulla base di una piattaforma convenzionale
concordata con i periti di parte>>. D’altro canto, la sentenza ha
senz’altro escluso l’elemento psicologico in ragione

anche della

difformità dei due autorevoli pareri.
4. Il secondo motivo è in fatto.
5. In tema di falsa perizia, nel contesto di accertamenti valutativi (nella
specie valutazione di ramo aziendale), la presenza di difformi autorevoli
pareri nonché l’adesione del primo giudice ad una stima diversa da
quella accolta dal giudice di appello sono elementi atti a dimostrare che
il risultato della stima debba considerarsi obiettivamente controvertibile
e difficilmente rapportabile alla certezza dello schema dettato dall’art.
373 cod. pen., salva una giustificazione attenta a raccordare la
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civile di Milano non comportava assolutamente che a detto

delicatezza del quesito offerto al perito e la certa infedeltà del risultato
da questi reso (Sez. 5, n. 7067 del 12/01/2011, Sabolo e altro, Rv.
249836).
6. Ebbene, con il motivo in esame si sollecita la Corte di legittimità a
verificare la sussistenza di prospettazioni false da parte dell’imputato,
ancorché – in ipotesi – non decisive rispetto alle conclusioni della perizia
da lui svolta in ordine alla quantificazione del danno. Verifica che,

sede, costituendo peraltro reiterazione di questioni di merito risolte
senza vizi logici e giuridici dalla Corte territoriale con la motivazione
appena richiamata. Cosicché non può accedersi a tale accertamento per
inferire una diversa conclusione circa la sussistenza dell’elemento
psicologico.
7. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 11.11.2015.

comportando un accertamento di merito, non è proponibile in questa

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