Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48911 del 21/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 48911 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PARENTE ENRICO N. IL 26/06/1952
avverso l’ordinanza n. 2412/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
04/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
el PG Dott. £ h„,„9.u.
lette/sentite le conclusio
La- tRat4-, 2′
to- cb–4-52.0.516-ro-x.u. .0-Lta.stegAt-m4
2

UdiVildifensoreAvv.g

d2)

c(

,9-1,0~
02-2-

-Voct>,

n›C-<9-x-1-...,-- • Q Data Udienza: 21/11/2013 Ritenuto in fatto Premessi i titoli, cautelari ed esecutivi, da cui lo Zagaria era attinto, il Tribunale riassume il quadro indiziario nei confronti del Parente (di professione medico), consistenti: nello "strano" e improvviso viaggio da lui intrapreso in macchina nel gennaio 2009, che velocemente (il 24/1) lo portava prima in Austria (da quando sospende le comunicazioni telefoniche con l'Italia: non risponde a due chiamate il 25/1 e Il 26/1) e poi fino in Danimarca (dove prende alloggio il 25/1 che lascia il 28/1), per poi tornare (29/1) in Italia (nella conversazione intercettata il 30/1 con l'amica Perillo Giovanna, che gli chiede quando tornerà, fa cenno all'attesa degli esiti di certe indagini diagnostiche); nella conversazione ambientale (sulla stessa Alfa 166 sulla quale aveva effettuato il viaggio oltre confine sotto il costante controllo della PG) intercettata il 14/2/09 con l'omonimo cugino, cui promette di procurare un cardiologo proprio al latitante Michele Zagaria; nella conversazione intercettata il 17/5/09 con la moglie, dove le spiega che il cugino Michele, latitante e che poco tempo addietro era stato al confine tra l'Italia e l'Austria, era cardiopatico e ogni tanto aveva bisogno del medico. Di qui il quadro indiziario, tale da indurre il Tribunale a disporre la misura richiesta. Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al quadro indiziarlo (il giudice del rinvio, sospettando una sosta al ritorno, non aveva considerato la perfetta compatibilità dei due giorni di viaggio in clima invernale con la distanza chilometrica di 1.700 km tra Copenhagen e Sasso Marconi (80); aveva desunto la volontaria cessazione delle comunicazioni in transito in Austria all'andata da dati (le due chiamate cui non risponde) che non erano riportati nell'informativa dei CC né nella richiesta cautelare; dopo la conversazione col cugino e la promessa fattagli di assistenza al latitante nulla era più emerso in proposito; la conversazione con la moglie era di tre mesi dopo e in essa il Parente riferiva voci di paese e notizie tratte da un libro, che allora circolava sulla camorra, che aveva letto); 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, specie dopo la cattura dello Zagaria (avvenuta il 7/12/11) e la pronuncia n. 57 del 29/3/13 della C. Cost. sulla illegittima presunzione cautelare derivante dall'aggravante dell'art. 7 della L 203/91. Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata. All'udienza camerale fissata per la discussione il PG chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, la difesa il suo accoglimento. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e va accolto di conseguenza. Allo stato, invero, nonostante l'impegno motivazionale del giudice del rinvio il quadro d'accusa nei confronti dell'indagato è e rimane del tutto congetturale. Lo strano viaggio (certo inusuale) del Parente fino a Copenhagen e ritorno in pieno inverno in macchina in pochi giorni (senza che alcuno dei familiari e neppure l'amica Perillo sappia perché parte e dove va) rimasto senza ragione (mai spiegata dall'interessato, neppure dopo la contestazione) induce al sospetto, ma 1 cr Con ordinanza 4/6/13 il Tribunale del riesame di Napoli, in sede di rinvio (dopo l'annullamento da parte della S.C. con sentenza 8/11/12 di precedente provvedimento dispositivo di misura dello stesso Tribunale del 24/5/12), in accoglimento dell'appello del Pm annullava l'ordinanza 16/3/12 del Gip del Tribunale di Napoli che rigettava la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Parente Enrico (indagato di favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena, aggravate ex art. 7 L n. 302/91, in favore di Zagaria Michele, capo storico del clan dei casalesi: in Grazzanise e altri territori, anche esteri, dal gennaio al giugno 2009). Disponeva in conformità. In realtà il giudice del rinvio non ha indicato indizi ulteriori rispetto all'ordinanza annullata, di talché si impone un annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Ciò tanto più in assenza di esigenze cautelari attuali: il soggetto di cui si vuol favorita la latitanza è stato catturato da tempo; emerge dagli atti la posizione di soggezione dell'odierno indagato rispetto al contesto parentale malavitoso che lo circonda (a colloquio col cugino omonimo dopo i fatti in indagine - senza sicura connessione con gli stessi e senza che si abbia prova che la richiesta in questione abbia avuto seguito - quegli lo sollecita a procurare un cardiologo al cugino latitante Michele Zaccaria e, sulla rappresentata convenienza di favorirlo, l'odierno indagato commenta: "ti lasciano stare, insomma"). Pqm annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Roma, 21/11/13 nulla consente di legare tale viaggio a visite mediche o a prestazioni diagnostiche in favore del cugino latitante all'estero (che si trovasse "al confine tra l'Italia e l'Austria" e non per esempio in Danimarca si evince da quello che il Parente dice alla moglie nella conversazione intercettata il maggio successivo). In realtà le congetture potrebbero moltiplicarsi (tanto è vero che prima si ipotizza una sosta all'andata e poi al ritorno, non necessariamente per una visita medica ma eventualmente per un esame diagnostico), ma tali rimarrebbero in ogni caso.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA