Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48911 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 48911 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA GIULIANO, nato il 30/09/1966
avverso l’ordinanza n. 368/2014 TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE
del 11/02/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Sante Spinaci, che
ha chiesto disporsi la trasmissione del ricorso -qualificato come
opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen.- al Tribunale di
Nocera Inferiore per l’ulteriore corso.

Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell’H febbraio 2015 il Tribunale di Nocera Inferiore, in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse
di Bevilacqua Giuliano, volta all’applicazione dell’indulto previsto dalla legge n.
241 del 2006 con riguardo alla pena di anni tre di reclusione e di euro mille di
multa, allo stesso irrogata con propria sentenza del 15 luglio 2010, irrevocabile il

2.

Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione per mezzo del suo

difensore il condannato, che ne chiede l’annullamento sulla base di unico motivo,
con il quale denuncia violazione dell’art. 648 cod. pen. e della legge n. 241 del
2006 e mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla
individuazione della data del commesso reato, rappresentandone l’antecedenza
al 2 maggio 2006 con conseguente concedibilità del chiesto beneficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere qualificato opposizione ai sensi dell’art. 667,
comma 4, cod. proc. pen.

2. L’art. 672, comma 1, cod. proc. pen. prevede che la decisione in ordine
all’applicazione dell’indulto è riservata alla competenza del giudice della
esecuzione, che procede a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Il richiamato articolo dispone che il giudice dell’esecuzione provvede senza
formalità con ordinanza contro la quale il pubblico ministero, l’interessato e il
difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il quale
dovrà procedere con le forme dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 666 cod.
proc. pen., previa fissazione dell’udienza.
2.1. Alla stregua del combinato disposto delle dette norme, pertanto,
avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, reso nella indicata materia,
è esperibile da parte dell’interessato opposizione, ai sensi dell’art. 667, comma
4, cod. proc. pen., allo stesso giudice, che deciderà con le garanzie del
contraddittorio camerale di cui all’art. 666 cod. proc. pen., e non ricorso per
cassazione che, precluso dallo strumento specificamente previsto dalla legge,
sarà proponibile contro l’ordinanza che deciderà sull’opposizione.
Tali criteri sono coerenti con il condiviso orientamento di questa Corte, che li
ha enunciati in plurime decisioni, rimarcandone l’applicazione anche quando il
giudice dell’esecuzione abbia irritualnnente provveduto nelle forme della udienza

2

10 settembre 2014.

camerale, di cui all’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., e richiamando la ratio
della previsione normativa della fase della opposizione, quale

“riesame” nel

merito del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, che, al contrario
del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice
deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente sostanzialmente privato di un grado di giudizio in una materia per cui il
legislatore ha previsto la fase della opposizione proprio per la sua peculiaritànon è stato in grado di sottoporre a un giudice di merito (tra le altre, Sez. 1, n.

39919 del 27/09/2007, dep. 29/10/2007, P.G. in proc. Raccuglia, Rv. 238046;
Sez. 1, n. 4120 del 16/01/2008, dep. 28/01/2008, Catania, Rv. 239076; Sez. 1,
n. 6290 del 04/11/2014, dep. 12/02/2015, Citarella, Rv. 262877; Sez. 1, n.
25226 del 13/03/2015, dep. 16/06/2015, La Torre, Rv. 263975).
2.2. Nella specie, il ricorrente avrebbe dovuto, pertanto, non adire questa
Corte contro la decisione del Giudice dell’esecuzione, ma avrebbe dovuto
proporre opposizione dinanzi allo stesso Giudice.

3. Il ricorso per cassazione proposto non deve, tuttavia, essere dichiarato
inammissibile perché rimedio non previsto dalla legge.
Infatti, conformemente all’indirizzo prevalente di questa Corte (espresso
anche con le sentenze suindicate), la riqualificazione da parte del giudice
dell’atto di impugnazione, prevista dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve
ritenersi esperibile anche in caso di opposizione, sulla base del principio generale
di conservazione degli atti giuridici – i –

ffipiugmalrsna ioni costantemente

affermato.

4. L’impugnazione deve essere, quindi, qualificata come opposizione, con
conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Nocera Inferiore perché
provveda ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen., rimanendo
preclusa a questa Corte ogni ulteriore valutazione pertinente al proposto ricorso.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Nocera Inferiore per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, in data 11 novembre 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

28045 del 10/07/2007, dep. 13/07/2007, Spezzani, Rv. 236903; Sez. 1, n.

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