Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48909 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 48909 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PICCOLI LUIGI N. IL 06/01/1971
avverso l’ordinanza n. 702/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO,
del 27/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 21/11/2013

Ritenuto in fatto
Con ordinanza 27/2/13 il Tribunale di Sorveglianza di Torino revocava con effetto ex tunc la
misura dell’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 94 dpr 309190 disposta dallo stesso
Tribunale con ordinanza 1/8/12 nei confronti di Piccoli Luigi.

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo (con unico motivo) vizio di motivazione: la
relazione dei servizi sociali, come ricordato dallo stesso giudice, era globalmente positiva e per
essa era molto probabile che solo per contenere gli stati d’ansia e far fronte alle difficoltà della
vita quotidiana il Piccoli avesse assunto sostanze stupefacenti anche durante il programma
terapeutico; il soggetto, peraltro, oltre ad avere trovato lavoro presso un’industria di Verbania,
si era mostrato disponibile a trattamenti più efficaci, quali ad esempio avrebbero potuto essere
quelli offerti presso una certa comunità di Trontano (VB). Nessuno di questi elementi favorevoli
essendo stato considerato dal Tribunale, che tra l’altro presuntivamente disponeva la revoca ex
tunc della misura alternativa (così nettamente vanificando il periodo positivamente trascorso),
chiedeva l’annullamento (o la riforma) dell’ordinanza impugnata.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., ritenendo infondati i motivi del ricorso, ne chiedeva
Il rigetto.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato per quanto di ragione. Il Tribunale motiva in modo plausibile e corretto le
ragioni della revoca, prendendo obbiettivamente atto dell’inutilità, quanto meno, della misura
(lasciando sullo sfondo il sospetto di un’adesione solo strumentale al trattamento di recupero).
La motivazione è tuttavia incompleta laddove la misura è senz’altro revocata ex tunc, quasi
rivalutando il sospetto e dando per certa la continuità nell’assunzione dei cannabinoidi da parte
dell’affidato in prova. Ciò, a fronte di una relazione UEPE globalmente positiva, si traduce in
carenza di motivazione, il giudice dovendo individuare con maggiore aderenza alla cronologia
emergente dalle relazioni degli uffici esterni preposti all’esecuzione penale quando il soggetto
abbia ripreso ad assumere droga (ovvero se non abbia mai smesso di assumerla). In tali limiti
l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio, per nuovo esame al riguardo, al competente
giudice di merito.
Pqm
annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza degli effetti della revoca della
misura e rinvia per nuovo esame al riguardo al Tribunale di Sorveglianza di Torino.
Roma, 21/11/13
Il

Ciò in quanto il Piccoli, giusta la relazione UEPE del 25/2/13, continuava “ad essere positivo ai
cannabinoidi”, con ciò manifestando, se non la strumentalità della sua adesione al programma,
di certo l’inutilità della misura alternativa.

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