Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48908 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 48908 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SOSSIO CANCIELLO N. IL 25/08/1948
PIROZZI MARIA N. IL 06/06/1949
ESPOSITO MARINELLA N. IL 30/11/1968
DE STASIO GIUSEPPE RENATO N. IL 20/03/1960
PUTORTI’ BRUNO N. IL 11/03/1945
avverso l’ordinanza n. 553/2011 TRIBUNALE di SALERNO, del
06/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. an»ACI&A.
cLZ zuh- 7
n915-027 k..32

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 21/11/2013

Ritenuto in fatto

Secondo gli istanti il loro dante causa, la Immobiliare Sud srl titolare degli immobili, non aveva
mai avuto notificato il provvedimento ablativo, mentre il contratto preliminare stipulato tra la
Immobiliare Costruzioni Centro Sud (dante causa) e la Finimmobiliare Sorriso del Pepe (avente
causa) non poteva essere interpretato che come una promessa di vendita del bene di un terzo
(a non domino).
La perizia disposta dal Tribunale accertava invece che il decreto di sequestro fu trascritto in
data 218191, anteriormente agli acquisti delle singole particelle, mentre, con note di manifesta
negligenza, gli acquirenti avevano espressamente esonerato il notaio dall’effettuare oggettive
visure ipotecarie (per immobile).
Ricorreva per cassazione la difesa degli interessati, deducendo: 1) violazione di legge laddove
il provvedimento ablativo di sequestro prima e di confisca poi era conseguito esclusivamente al
rinvenimento del contratto preliminare, senza effetto reale, stipulato il 16/3/90 – a non domino
(domina essendo la Immobiliare Sud) – tra la Immobiliare Costruzioni Centro Sud di Noschese
Carmelo e la Finimmobiliare Sorriso srl di Pepe Mario, né la trascrizione del decreto ablativo
era avvenuta secondo le modalità per soggetto prescritte dal codice civile presso i competenti
uffici; 2) vizio di motivazione laddove il giudice non aveva risposto alle numerose censure della
difesa in ordine all’originaria insussistenza dei presupposti per l’emissione del decreto ablativo
(mancanza di prova circa la disponibilità diretta o indiretta dei beni in capo al Pepe), all’incerta
identificazione degli immobili, all’inosservanza delle prescrizioni normative in tema di pubblicità
immobiliare (nella specie le visure ipotecarie erano state debitamente eseguite per soggetto e
non per oggetto). Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., ritenuto il provvedimento impugnato correttamente
motivato, chiedeva il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è mal indirizzato. Il giudice dell’esecuzione ha proceduto in tema di confisca ex art.
676 cpp e, nonostante la prevista procedura de plano (ovvero senza formalità), ha provveduto
previa instaurazione del contraddittorio. L’ordinanza andava comunque opposta ex art. 667.4.
cpp, provocando una seconda decisione di merito questa volta dovutamente in contraddittorio.
La procedura delineata dagli artt. 676 e 667.4. cpp, a tutela della parte richiedente, non è
derogabile. In ossequio, tuttavia, al principio di conservazione delle impugnazioni di cui all’art.
568.5. cpp, il ricorso va qualificato come opposizione e gli atti trasmessi al Tribunale di Salerno
per il corso ulteriore.
Pqm
qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Salerno.
Roma, 21/11/13

ITATA
CANCELLERIA

Con ordinanza 6/11/12 il Tribunale di Salerno, giudice dell’esecuzione in sede di prevenzione,
rigettava le istanze di Sossio Canciello, Pirozzi Maria, Esposito Marinella, De Stasio Giuseppe e
Putortì Bruno intese alla revoca del provvedimento di sequestro e confisca dei beni di Pepe
Mario (in località Monticello di Scalea) emesso dallo stesso Tribunale il 5/9/92 relativamente ai
beni da loro acquistati (terzi di buona fede) in epoca successiva al provvedimento medesimo.

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