Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48902 del 20/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 48902 Anno 2013
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MEREGALLI COSTANTE N. IL 05/02/1962
avverso l’ordinanza n. 601/2012 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
24/01/2013

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sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
,
CAIAZZO;
lette/sitati4c le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.; ./.

Data Udienza: 20/11/2013

RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 24.1.2013 il GIP del Tribunale di Milano, in funzione di giudice
dell’esecuzione, respingeva l’istanza presentata da MEREGALLI COSTANTE con la quale il
predetto aveva chiesto il riconoscimento, ex art. 671 c.p.p., della continuazione tra due gruppi
di reati giudicati con sentenze tutte passate in giudicato:
-nel primo gruppo erano state inserite cinque sentenze per fatti commessi tra il giugno 1991 e
il febbraio 1993 riguardanti reati contro il patrimonio e violazioni della legge stupefacenti;
-nel secondo gruppo erano state inserite quattro sentenze per fatti commessi tra il maggio e il

legge stupefacenti.
Il giudice dell’esecuzione premetteva che l’istante non aveva assolto all’onere di allegare
all’istanza la copia delle sentenze indicate nella stessa istanza, e quindi non aveva messo il
giudicante nelle condizioni di conoscere il merito dei fatti e di ricavare dai provvedimenti
elementi informativi utili a supportare la decisione.
Osservava, poi, che la condizione di tossicodipendenza del Meregalli era attestata in atti solo
dal 9.12.2010, in concomitanza all’inserimento del predetto nel progetto Spazio Carcere
destinato ai tossicodipendenti.
Oltre a non risultare, quindi, che lo stato di tossicodipendenza fosse concomitante alla
commissione dei fatti di reato dei quali era stata chiesta la continuazione, non vi era prova che
a ciascuna delle serie di reati sopra indicati corrispondesse un unico originario disegno
criminoso.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente Meregalli Costante
chiedendone l’annullamento per violazione di legge.
Il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto acquisire d’ufficio, ex art.186 disp.att. c.p.p., la copia
integrale delle sentenze che l’istante aveva indicato e non poteva respingere la richiesta di
riconoscimento della continuazione senza esaminare la motivazione delle sentenze relative ai
reati per i quali era stato chiesto il riconoscimento del suddetto vincolo.
Erroneamente, inoltre, aveva affermato che non vi era prova dello stato di tossicodipendenza
concomitante alla commissione dei reati in questione, poiché in atti vi era certificazione del
SER.T. che attestava lo stato di tossicodipendenza del ricorrente dal 1987.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
In base all’art. 186 delle norme di attuazione del codice di rito, le copie delle sentenze o dei
decreti irrevocabili, se non allegate alla richiesta prevista dall’art.671/1 c.p.p., devono essere
acquisite d’ufficio.
Quindi, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto provvedere ad acquisire d’ufficio le copie
integrali delle sentenze indicate nell’istanza del Meregalli, e solo dopo l’esame dei
1
tj

settembre dell’anno 1999 riguardanti anch’essi reati contro il patrimonio e la violazione della

provvedimenti, ed eventualmente dei documenti e delle informazioni necessari ai fini del
decidere che può chiedere alle autorità competenti ex art. 666/5 c.p.p., avrebbe potuto
accertare, considerando gli argomenti dedotti dalle parti nell’incidente di esecuzione, se possa
ravvisarsi o meno un originario disegno criminoso, alla base di ciascuno dei gruppi di reati
indicati dall’istante, che comprenda tutti o soltanto alcuni dei reati indicati all’interno di ciascun
gruppo.
Fra gli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del reato continuato il giudice

sussistente al momento dei fatti, sempre che il reato risulti consumato in relazione a detto
stato.
Deve anche precisarsi, contrariamente a quanto affermato nell’ordinanza impugnata, che è
ammissibile il riconoscimento della continuazione anche tra delitti e contravvenzioni,
ovviamente nell’ipotesi di reati dolosi e sempre che, sulla base degli indici sintomatici
ripetutamente indicati dalla giurisprudenza, possa ravvisarsi un unico disegno, concepito prima
dell’inizio dell’attività delittuosa.
Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al GIP del
Tribunale di Milano in diversa composizione.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Milano in
diversa composizione.
Così deciso in Roma in data 20 novembre 2013
Il Consigliere estensore

ente

dell’esecuzione deve considerare anche lo stato di tossicodipendenza, se risulta che fosse

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