Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 489 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 489 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CUSSINI ALBERTO N. IL 08/04/1942
avverso la sentenza n. 3253/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
12/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 25/10/2013

Ritenuto:
– che la Corte d’appello di Ancona con sentenza del 12/10/2012 ha confermato la sentenza del
Tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, in data 08/07/2011, con la quale
Cussini Alberto era stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 10 del D. Lgs n. 74/2000, a lui
ascritto per avere, quale titolare di ditta individuale, occultato le scritture contabili al fine di evadere
le imposte, e condannato alla pena di mesi sei di reclusione;
– che i giudici di merito hanno valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo

i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva dedotto la mancanza dell’elemento psicologico
del reato, sostenendo che le scritture contabili erarandate smarrite e che la contabilità era tenuta da
un commercialista, poi deceduto;
– che la sentenza ha osservato sul punto che il Cussini aveva emesso fatture per importi significativi,
di alcuni milioni di lire, e non aveva mai presentato dichiarazioni IVA e dei redditi relativamente
all’anno di emissione delle predette fatture, mentre l’imputato non aveva fornito alcuna prova
dell’assunto difensivo, peraltro contrastato da altre risultanze processuali;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, il quale, denunziando
violazione di legge e vizi di motivazione, ripropone la medesima questione già sottoposta all’esame
dei giudici di merito della mancanza dell’elemento soggettivo del reato;
– che le censure concernenti la valutazione delle risultanze probatorie sul punto oggetto di
contestazione in fatto non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale
della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a
tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti genericamente a sollecitare la rilettura
del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento, nonché della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 25.10.2013.

materiale probatorio acquisito agli atti processuali ed, in particolare, la corte territoriale ha rigettato

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