Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48898 del 19/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 48898 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SOFRA’ GIUSEPPE N. IL 22/01/1945
avverso l’ordinanza n. 3205/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
GENOVA, del 13/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette~ite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 19/11/2013

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RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 13.12.2012 il Tribunale di sorveglianza di Genova respingeva il reclamo
proposto da Sofrà Giuseppe avverso il provvedimento del Magistrato di Genova in data
13.11.2012 con il quale era stata respinta la richiesta di liberazione anticipata in relazione al
periodo di affidamento in prova ai servizi sociali dall’11.1.2012 al 5.1.2013.
Il Tribunale di sorveglianza premetteva che era stato imposta al Sofrà anche la prescrizione di
risarcire la parte lesa (il Sofrà stava scontando la pena inflitta per il reato di usura), ma il
condannato aveva prodotto documentazione dalla quale risultava solo un risarcimento parziale,

giustificato con l’impossibilità di risarcire totalmente il danno causa le proprie condizioni
economiche.
Secondo il Tribunale, non avendo il Sofrà ottemperato alla prescrizione pur risultando
proprietario di un bene immobile (la casa di abitazione), non vi erano le condizioni previste
dall’art.47/12-bis O.P. per concedere il richiesto beneficio.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone
l’annullamento per violazione di legge.
Il ricorrente premetteva che unico reddito della famiglia del Sofrà era una pensione di circa
mille euro al mese e che il predetto non sarebbe stato in grado di far fronte alle elementari
esigenze di vita se avesse venduto la sua casa per soddisfare il residuo danno (solo morale)
nei confronti della parte lesa.
Il Tribunale di sorveglianza non aveva tenuto conto del comportamento tenuto dal Sofrà
durante il periodo di affidamento (aveva svolto una regolare attività lavorativa e si era
occupato solo della sua famiglia) e della dimostrata impossibilità a completare il risarcimento.
Il Sofrà non era un usuraio professionale ma era stato indotto al prestito occasionalmente, solo
al fine di completare la costruzione della sua casa di abitazione.
Erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che solo dal mancato risarcimento si potesse
desumere la non partecipazione all’opera di rieducazione.
Nel caso in cui la norma si dovesse interpretare nel senso che il mancato risarcimento della
parte offesa costituisca prescrizione imprescindibile per accertare la partecipazione all’opera di
rieducazione, il ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma in
relazione all’art. 3 della Costituzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della concessione della liberazione anticipata
all’affidato in prova al servizio sociale, come previsto dall’art. 47, comma dodicesimo bis,
dell’ordinamento penitenziario, occorre, rispetto al normale requisito della partecipazione
all’opera di rieducazione, un “quid pluris”, costituito, in base al testuale tenore della suddetta
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norma, dall’avere il condannato dato prova di un “concreto recupero sociale, desumibile da
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comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità”; il che comporta la
necessità di una valutazione globale del comportamento tenuto dal condannato nel corso
dell’affidamento, non essendo ontologicamente configurabile un “concreto recupero” a semestri
(V. ordinanza n. 10433 del 2.2.2005, Rv. 230927).
Il rigetto dell’istanza di liberazione anticipata è stato motivato prendendo in considerazione
soltanto l’omesso integrale risarcimento del danno derivato dal reato commesso, con
conseguente violazione della prescrizione di risarcire il danno, imposta al condannato con il
provvedimento che lo ammetteva all’affidamento in prova ai servizi sociali.

consentissero allo stesso di completare il risarcimento del danno, senza sacrificare in modo
insopportabile le di lui esigenze di vita e quelle della sua famiglia.
In effetti, è un principio generale (anche) dell’ordinamento penitenziario che un beneficio
condizionato al risarcimento dei danni alla parte lesa non può essere negato nel caso in cui il
condannato sia nell’impossibilità, in ragione delle sue condizioni economiche, di adempiere alla
obbligazione. Del resto, lo stesso art. 47 O.P. prevede che l’ammissione del condannato
all’affidamento in prova al servizio sociale possa essere accompagnato dalla prescrizione di
adoperarsi “in quanto possibile” in favore della vittima del proprio reato.
Il Tribunale di sorveglianza, inoltre, ha omesso una valutazione complessiva della condotta
osservata dal condannato durante il periodo in cui è stato sottoposto all’affidamento in prova,
elemento questo indispensabile per accertare la sua adesione al processo di reintegrazione
sociale e l’evoluzione della sua personalità.
Pertanto, l’ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Genova
per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di
Genova.
Così deciso in Roma in data 19 novembre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Il Tribunale di sorveglianza ha omesso di valutare se le condizioni economiche del ricorrente

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