Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48895 del 15/10/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 48895 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LEANZA GIANLUCA N. IL 19/12/1971
avverso l’ordinanza n. 121/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO
MANCUSO;
gette/sentite le conclusioni del PG Dott. Ì

Uditi difensor Avv.; I

Data Udienza: 15/10/2015

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott.
Enrico Delelehaye, Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte, il
quale ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato con
rinvio al giudice del merito per nuovo esame.

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 29.4.2013,

rigettava l’istanza che Leanza Gianluca, essendo stato assolto per non
aver commesso il fatto dall’accusa di riciclaggio della somma di lire
444.745.000 sequestratagli nella fase delle indagini, aveva presentato
per ottenerne la restituzione. Il Leanza proponeva ricorso per cassazione.
Questa Corte qualificava l’impugnazione come opposizione e ne
disponeva il rinvio alla Corte distrettuale che, con ordinanza in data
11.4.2014 depositata il 17.4.2014, la rigettava richiamando il disposto
dell’art. 301 D.P.R. 23.1.1973 n. 43, in base al quale “nei casi di
contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o
furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono l’oggetto
ovvero il prodotto o il profitto”.

2.

Avverso quest’ultima ordinanza, il Leanza ha proposto

ricorso per cassazione datato 8.5.2014, sostenendo che la Corte
distrettuale ha errato nel basare il lamentato rigetto sull’art. 301 D.P.R.
43/1973, in base al quale è disposta la confisca delle cose che servirono o
furono destinate a commettere il reato di contrabbando o ne costituirono
l’oggetto, il prodotto o il profitto, perché egli, oltre ad essere stato assolto
dall’accusa di riciclaggio della somma in argomento, non è mai stato
accusato del reato di contrabbando. Non sussistono le condizioni di cui
all’art. 648 quater c.p.p. per disporre la confisca, né essa può essere
ordinata ai sensi dell’art. 240 comma secondo cod. pen., perché non si
tratta di oggetti la cui detenzione costituisce reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.

Il ricorso è fondato.

Invero, dagli atti emerge che il Leanza è stato assolto, per non
aver commesso il fatto, dal reato di riciclaggio che aveva come
presupposto un reato di contrabbando.

1.

La Corte di appello, quindi, avrebbe dovuto previamente verificare
se era avvenuto un accertamento, con sentenza passata in giudicato, di
una correlazione oggettiva tra la somma sequestrata al Leanza e
l’ipotizzato reato di contrabbando allo stesso non contestato ma indicato
in atti come presupposto del riciclaggio.
Alla mancanza di tale verifica non può sopperire il richiamo del
principio di diritto (indicato da Cass., Sez. 2, n. 8330 del 26/11/2013 –

di contrabbando deve essere disposta, in deroga alla previsione generale
dell’art. 240 cod. pen., la confisca delle cose che servirono o furono
destinate a commettere il reato e delle cose che ne siano state l’oggetto
ovvero il prodotto o il profitto, anche nel caso in cui l’imputato sia stato
prosciolto o assolto per cause che non incidono sulla materialità del fatto.
Per le stesse ragioni, non è sufficiente il richiamo del principio di
diritto (indicato da Cass. Sez. 3, n. 14860 del 17/03/2010 – dep.
16/04/2010, Sunseeker Holding Limited, Rv. 246964), secondo il quale il
proprietario della cosa oggetto del reato di contrabbando doganale, anche
se rimasto estraneo al processo, non gode, salvo quanto previsto dall’art.
301, comma terzo, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, della medesima
tutela del terzo acquirente in buona fede della merce oggetto di
contrabbando, in quanto il primo è, per legge, il soggetto passivo
obbligato al pagamento dei diritti di confine.
Nella stessa logica, non è sufficiente il richiamo del principio di
diritto (indicato da Cass. Sez. 3, n. 28337 del 30/04/2003 – dep.
02/07/2003, Gianquinto e altro, Rv. 225591) secondo il quale, in materia
di reati di contrabbando, l’onere probatorio posto in capo agli acquirenti
di un’imbarcazione – in precedenza utilizzata per commettere il reato di
contrabbando di tabacchi lavorati esteri – richiedenti la revoca della
confisca, disposta ai sensi dell’art. 301, comma 1, D.P.R. n. 43 del 1973,
quali terzi estranei al reato, richiede la prova di avere ignorato senza
colpa l’illecita immissione del bene sul mercato.

4.

In conclusione, il ricorso va accolto, annullando il

provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame alla Corte di
appello di Napoli.

2

dep. 21/02/2014, Antonicelli e altri, Rv. 259009) secondo il quale in tema

P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte
di appello di Napoli.

Così deciso in Roma il 15 ottobre 2015.

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