Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48890 del 07/10/2015
Penale Sent. Sez. 1 Num. 48890 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: NOVIK ADET TONI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMORE ALFIO N. IL 24/09/1957
avverso l’ordinanza n. 5367/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 01/10/2014
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sentita la relazione fatta dal Consigliere Dtt. ADET TONI NOVIK;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 07/10/2015
RILEVATO IN FATTO
1. Amore Alfio ha presentato personalmente ricorso per cassazione avverso
il decreto emesso in data 8 settembre 2014 dal presidente del tribunale di
sorveglianza di Torino che ha dichiarato inammissibile la richiesta di liberazione
anticipata speciale di cui al D.L. n. 146/2013, conv. nella L. n. 10 del 21/2/2014,
e ne chiede l’annullamento. Il ricorrente deduce che l’istanza era stata inoltrata
nel vigore del Decreto Legge n. 146 del 2013 e doveva essere decisa applicando
quella normativa, e che avendo interamente espiato la parte di pena ostativa era
meritevole di valutazione del beneficio invocato.
2. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l’annullamento del
decreto impugnato ritenendo possibile lo scioglimento del cumulo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che, in via preliminare, deve rilevarsi che il Presidente
del Tribunale di sorveglianza di Torino non poteva adottare il provvedimento
previsto dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Infatti, la dichiarazione di
inammissibilità de plano, disciplinata dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è
ammessa soltanto in presenza di condizioni processuali tassative, riscontrate le
quali è legittima l’emissione del decreto e la deroga alla regola del contraddittorio
garantito dal procedimento in camera di consiglio. Deve, in proposito, rilevarsi
che questa Sezione ha già avuto occasione di affermare il seguente principio di
diritto: «In tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per
manifesta infondatezza può essere emesso
“de plano”, ai sensi dell’art. 666,
secondo comma, cod. proc. pen., soltanto con riguardo ad una richiesta identica,
per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero priva delle
condizioni previste direttamente dalla legge e non con riferimento al reclamo al
tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza, che è riconducile al
genus dell’impugnazione, sicché la dichiarazione di inammissibilità, ricorrendo
una delle tassative ragioni indicate nell’art. 591 cod. proc. pen., è di competenza
del giudice dell’impugnazione e, quindi, dell’organo collegiale e non del presidente
del Tribunale di sorveglianza» (cfr. Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014, dep.
19/12/2014, Borachuk, Rv. 261662).
2. Tali considerazioni processuali impongono l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato, cui consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di
possibile la scissione del cumulo verificando se vi era una parte di pena
sorveglianza di Torino perché decida sul reclamo proposto nell’interesse di Amore
Alfio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti
al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 7 ottobre 2015.