Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48888 del 07/10/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 48888 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’AGNESE DANIELE N. IL 29/01/1984
avverso il decreto n. 4888/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 02/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONIC
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. “T/toltx-e4e0
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Data Udienza: 07/10/2015

Ritenuto in fatto

1.Con decreto reso il 2 ottobre 2014 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di
Palermo dichiarava non luogo a provvedere sul reclamo proposto dal detenuto Daniele
D’Agnese avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di rigetto dell’istanza di
concessione della liberazione anticipata speciale. A fondamento della decisione rilevava
che non risultavano emesse nei confronti del reclamante ordinanze su domanda

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato
personalmente, il quale ha dedotto di avere proposto l’istanza durante il periodo di
vigenza del d.l. nr. 146/2013 e di avere ottenuto dal magistrato di sorveglianza di
Caltanissetta la liberazione anticipata ordinaria nei limiti di giorni 45 per semestre di
pena espiata, ma non quella speciale. Ha quindi denunciato l’erroneità del provvedimento
impugnato, che non ha tenuto conto dell’ordinanza del magistrato di sorveglianza di
Caltanissetta e ha riportato un numero di procedimento errato, senza esaminare il merito
del reclamo ritualmente proposto.
3. Con requisitoria scritta del 25/3/2015 il Procuratore Generale presso la Corte di
Cassazione, dr. Francesco Salzano, ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento
impugnato, condividendo i motivi di ricorso per l’insussistenza dei presupposti per la
declaratoria d’inammissibilità del reclamo.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e va dunque accolto.
1. Osserva il Collegio che il Presidente del Tribunale di sorveglianza non poteva,
nella materia specifica ed in relazione alle questioni proposte, pronunziare decreto
secondo lo schema procedurale di cui all’art. 666 cod. proc. pen., comma 2.
1.1 Non soltanto tale statuizione d’inammissibilità dell’istanza ad opera del
Presidente del Collegio è espressamente prevista per le ipotesi in cui “la richiesta appare
manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge” o “costituisce mera
riproposizione di altra già rigettata, e non è dunque in astratto compatibile con questioni
interpretative di diritto articolate in ordine all’ammissibilità del reclamo proposto, ma la
stessa neppure può ritenersi esportabile nel giudizio d’impugnazione, al cui “genus”
appartiene anche il reclamo. Secondo pacifico orientamento di questa Corte, per effetto
del rinvio, quanto al procedimento ormai giurisdizionalizzato (Corte Cost., sent. n. 341
del 2006, n. 349 del 1993, n. 410 del 1993, n. 53 del 1993), operato dall’art. 678
cod.proc.pen. e dall’art. 666 cod.proc.pen., comma 6, alla disciplina generale contenuta
nell’art. 568 cod.proc.pen., in quanto compatibile, e della loro natura di mezzi
impugnatori volti a contestare la decisione reclamata nell’ambito di specifici motivi di
1

riguardante l’applicazione della liberazione anticipata.

doglianza (Cass. sez. 1, nr. 648 del 28/1/2000, Sasso, rv. 215388; sez. 1, n. 37332 del
26/09/2007, Esposito, rv. 237505; sez. 1, nr. 48152 del 18/11/2008, Trasmondi, rv.
242655; sez. 1, n. 993 in data 05/12/2011, Parisi, rv. 251678; sez. 1, n. 23934 del
17/05/2013, Confl. comp. in proc. Nardi, rv. 256142), i reclami previsti dall’ordinamento
penitenziario e diretti al Tribunale di sorveglianza sono soggetti alle regole generali che
disciplinano le impugnazioni.
1.2 Da tale affermazione di principio discende la conseguenza che la declaratoria di

che vi provvede con ordinanza, o eventualmente ai sensi del secondo comma dell’art.
666 cod. proc. pen. con decreto, giudice che però in entrambi i casi va individuato nel
collegio del Tribunale di sorveglianza.
2. Oltre a ciò, va rilevato che anche il presupposto della decisione non è corretto
sotto il profilo fattuale, come dimostrato dal ricorrente, il quale ha documentato,
producendone copia, di avere ottenuto dal magistrato di sorveglianza di Caltanissetta il
riconoscimento della liberazione anticipata ordinaria per i semestri dall’8/6/2011 al
7/06/2013 e non anche di quella, pure richiesta, speciale, in ragione della mancata
dimostrazione del concreto recupero sociale, manifestato nel periodo e ritenuto
condizione necessaria per essere stato il D’Agnese condannato per reati inclusi nell’elenco
di cui all’art. 4-bis ord. pen..
Per tali dirimenti ragioni il provvedimento impugnato, che non ha tenuto conto
dell’interpretazione sopra esposta e che incolpevolmente ha ignorato l’effettiva esistenza
del provvedimento reclamato perché emesso da autorità giudiziaria di altro distretto, va
annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di
Caltanissetta perché provveda sul reclamo nella composizione prescritta. L’individuazione
del predetto Tribunale di sorveglianza, quale giudice deputato a decidere sul reclamo del
D’Agnese – da questi per sua erronea iniziativa rivolto al Tribunale di sorveglianza di
Palermo-, tiene conto della competenza funzionale, determinata dal fatto che il
provvedimento reclamato, effettivamente esistente, è stato emesso dal magistrato di
sorveglianza di Caltanissetta e non di Palermo.
Come affermato da questa Corte con orientamento condiviso e qui riaffermato,
quella assegnata ai giudici della sorveglianza, magistrato o tribunale, va qualificata come
“competenza funzionale inderogabile”, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato del
procedimento (Cass. sez. 1, n. 16372 del 20/03/2015, P.G. in proc. De Gennaro, rv.
263324; sez. 1, n. 45714 del 08/11/2001, Cianciaruso, rv. 220371; sez. 1, n. 3375 del
13/12/1979 – dep. 1980, Pesa, Rv. 144348) e si radica in funzione del collegamento
ordinamentale tra l’ufficio giudiziario e lo stabilimento di pena compreso nella relativa
circoscrizione ove “si trova l’interessato all’atto della richiesta, della proposta o dell’inizio
di ufficio del procedimento”; in senso contrario non assume rilievo decisivo in senso
contrario il dato puramente letterale della denominazione della stessa da parte d Ila
2

non luogo a procedere sul reclamo del D’Agnese compete al “giudice dell’impugnazione”

rubrica dell’art. 677 cod.proc.pen. come “competenza per territorio”, dal momento che
l’intitolazione non fa parte del testo legislativo e di conseguenza non vincola l’interprete.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2015.

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