Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48865 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 48865 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
BELKADI ISSAM N. IL 27/07/1987
avverso la sentenza n. 1245/2013 TRIBUNALE di FERMO, del
11/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per
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Q-Q

Udito, per la
Uditi d. nsor Avv.

CD-Uk (.0•CPC C3

Data Udienza: 24/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 11.6.2014 il Tribunale di Fermo, in composizione
monocratica, condannava Belkadi Issam, riconosciute le circostanze attenuanti
generiche e l’ipotesi lieve, alla pena condizionalmente sospesa di euro 300,00 di
ammenda per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, per avere portato,
senza giustificato motivo, fuori dall’abitazione una baionetta ed un coltello da

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte
di appello di Ancona, denunciando la violazione di legge, limitatamente al
trattamento sanzionatorio, atteso che il fatto è stato commesso nella vigenza del
d.lgs n. 204 del 2010, che ha modificato la pena edittale relativa alla violazione
contestata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La censura del Procuratore generale è fondata.
Deve rilevarsi che il fatto contestato all’imputato risulta commesso nel
maggio 2012, quindi, successivamente alla entrata in vigore della modifica
dell’art. 4 comma terzo legge n. 110 del 1975, intervenuta con il d.lgs n. 204 del
2010, in vigore dal 1° luglio 2011, che ha aumentato la pena edittale
dell’ammenda da euro 1.000 ad euro 10.000.
Così che, anche tenuto conto delle circostanze attenuanti generiche
riconosciute, la pena inflitta all’imputato è inferiore al minimo edittale.
Pertanto, in applicazione del principio di cui all’art. 2 comma quarto cod.
pen., la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento
sanzionatorio e deve essere disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto al
Tribunale di Fermo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e
rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Fermo.

Così deciso, il 24 novembre 2015.

cucina.

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