Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48864 del 15/10/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 48864 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COZZELLA MICHELE N. IL 22/07/1973
CAPUTO VINCENZO N. IL 10/12/1988
avverso la sentenza n. 130/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
08/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
(3-R1-5~2.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Posit
che ha concluso per 92

Udito, per la parte civile, l’Avv/
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 15/10/2015

1. Il Tribunale di Bari, con sentenza del 31 maggio 2012,
condannava alla pena di dieci anni di reclusione Cozzella Michele
ed alla pena di tre anni di reclusione Caputo Vincenzo, giudicati
colpevoli, in concorso tra loro e ritenuta la continuazione, del reato
di tentato omicidio in danno dell’agente di PS Manuela Scodes
(110, 56 e 575 c.p.), di resistenza verso pp.uu. aggravata da
violenza (110, 337, 339 c.p.) ed il solo Caputo del reato di
favoreggiamento personale in favore del Cozzella (378 commi 1 e 2
c.p.). Il tribunale provvedeva altresì a dichiarare il Cozzella
interdetto in perpetuo dai pp.uu. ed in stato di interdizione legale
per tutta la durata della pena.
2. In seguito all’impugnazione della sentenza di prime cure da parte
degli imputati, la Corte di appello di Bari, con sentenza del 16
ottobre 2014, applicate le attenuanti generiche ed in riforma di
quella appellata, riduceva la pena inflitta al Cozzella a cinque anni e
due mesi di reclusione e quella inflitta al Caputo ad anni uno e mesi
otto di reclusione, confermando nel resto la decisione impugnata.
3. Avverso la decisione detta ricorrono per cassazione entrambi gli
imputati, assistiti dai rispettivi difensori di fiducia.
3.1 Nell’interesse del Cozzella l’avv. Chiusolo denuncia la nullità
della sentenza per violazione dell’art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione
agli artt. 29 e 32 c.p., in particolare argomentando: la corte
distrettuale ha confermato la condanna alla interdizione perpetua
dai pp.uu. e quella della interdizione legale, sanzioni accessorie
queste le quali possono essere inflitte soltanto nella ipotesi in cui il
condannato subisca una condanna non inferiore ad anni cinque di
reclusione, pena da individuarsi non già in riferimento alla pena
complessivamente irrogata per il reato continuato, la cui disciplina
non può mai risolversi in una applicazione pregiudizievole per il
condannato, ma in riferimento alla pena base assunta per
l’applicazione dell’art. 81 c.p.; tanto integra insegnamento costante
del giudice di legittimità a far tempo da ss.uu. 8411/1998, Ishaka;
nel caso di specie la pena base indicata dalla sentenza impugnata è

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

di anni cinque di reclusione, all’esito dell’applicazione della
riduzione per il tentativo, delle attenuanti generiche e prima
dell’aumento ai sensi dell’art. 81 c.p. che ha portato la pena per il
reato più grave, pari ad anni cinque di reclusione, a quella
complessiva di anni cinque e mesi due di reclusione; di qui la
richiesta di annullamento delle sanzioni accessorie in discorso nella
dimensione temporale statuite con la sentenza riformata (ed
impugnata sul punto).
3.2 Nell’interesse invece di Caputo Vincenzo l’avv. Giulitto
denuncia vizio della motivazione in relazione all’art. 546 lett. E)
c.p.p., sul rilievo che la pena inflitta all’imputato si appaleserebbe
particolarmente severa, tenuto conto delle circostanze favorevoli
riconosciute in sentenza in suo favore, dell’elevata pena base
assunta per la determinazione sanzionatoria, pari ad anni due e mesi
sei di reclusione, e della sanzione edittale, compresa tra 15 gg. e
quattro anni di reclusione.
4. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
4.1.1 Quanto all’impugnazione proposta nell’interesse di Cozzella
Michele osserva la Corte che, come opportunamente evidenziato
dalla difesa ricorrente, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e
l’interdizione legale, pene accessorie disciplinate, rispettivamente,
dagli artt. 28, co. 1 e 2, e 32 c.p., ai sensi del primo comma dell’art.
29 e del terzo comma dell’art. 32 seguono entrambe la condanna
“per un tempo non inferiore a cinque anni” di reclusione.
Orbene, per determinare tale limite minimo questa Corte suprema di
cassazione ha fissato i seguenti principi di diritto: a) nel caso di
condanna per reato continuato, nel commisurare la durata della pena
accessoria a quella principale deve farsi riferimento alla pena base
inflitta per la violazione più grave, come determinata tenendo conto
del bilanciamento tra circostanze, e non a quella complessiva,
comprensiva cioè dell’aumento per la continuazione (v. da ultimo
Sez. 1, n. 14375 del 05/03/2013, Aquila, Rv. 255407); b) ai fini
dell’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici
uffici, il giudice deve tener conto dell’entità della pena principale
irrogata dalla sentenza di condanna, anche all’esito delle eventuali
diminuzioni processuali (v. da ultimo Sez. 5, n. 46340 del
2

26/11/2008, Giometti, Rv. 242322). Da ultimo, in riferimento ad
entrambi i principi ora richiamati, Cass., Sez. 1, n. 18149 del
04/04/2014, Rv. 259749 ha avuto modo di confermare e precisare
che “ai fini della applicazione della pena accessoria
dell’interdizione dai pubblici uffici, la sussistenza del presupposto
costituito dal “quantum” di reclusione irrogata a titolo di pena
principale deve essere valutata tenendo conto anche delle eventuali
diminuzioni processuali. (In applicazione del principio, la Corte ha
ritenuto illegittima la conferma, in appello, della pena accessoria
dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, in relazione ad una
pena base per il più grave dei delitti in continuazione rideterminata,
al netto della riduzione del terzo per il rito abbreviato, nella misura
di anni due e mesi otto di reclusione)” (conformi: N. 43604 del
2003 Rv. 227608, N. 21113 del 2004 Rv. 229126, N. 46340 del
2008 Rv. 242322).
4.1.2 Nel caso di specie la pena base indicata dalla corte distrettuale
prima dell’aumento a titolo di continuazione era pari a cinque anni
di reclusione, eppertanto “non inferiore a cinque anni”, limite
minimo giustificativo della durata perpetua delle sanzioni
accessorie inflitte, che per tale ragione va pertanto ritenute essere
stata legittimamente mantenute dal giudice dell’appello.
4.2 Manifestamente infondata è, altresì, la doglianza prospettata
nell’interesse del Caputo, essenzialmente incentrata sulla censura
relativa alla dosimetria della pena inflitta.
Al riguardo rammenta il Collegio che, in tema di determinazione
della misura della pena, il giudice del merito, con la enunciazione,
anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri
indicati nell’art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente all’obbligo
della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua
discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri
adottati per addivenirvi in concreto (Cass., Sez. II, 19/03/2008, n.
12749 Cass. pen., Sez. Unite, 25/02/2010, n. 10713).
Benne, nel caso di specie ha la corte territoriale, né poteva non
farlo, sottolineato la gravità del fatto, ancorchè bilanciato in termini
meno gravi rispetto a quello del coimputato, e dei plurimi
3

precedenti penali, con ciò esaustivamente adempiendo all’onere
motivazionale richiesto dalla legge.

P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile tricorsa; e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della
somma di euro 1000,00 in favore della Cassa per le ammende.
Roma, addì 15 ottobre 2015

5. In conclusione, entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili,
con la conseguente condanna, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della Cassa per le ammende, liquidata equitativamente in
euro 1000,00 per ciascuno di essi.

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