Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48864 del 02/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 48864 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
DE ANGELIS ANDREA N. IL 18/01/1971
avverso l’ordinanza n. 224/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
25/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/se7ie le conclusioni del PG Dott. < • eGe 04\) Uditi difens Avv.; ix"›,v-ffi àisa Data Udienza: 02/10/2013 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 25.9.2012 la Corte di appello di Ancona, quale giudice dell'esecuzione, riconosceva il vincolo della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., tra i reati di cui ai provvedimenti irrevocabili specificamente indicati commessi da Andrea De Angelis e determinava la pena complessiva in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 3.000 di multa. In particolare, la Corte rilevava il predetto era tossicodipendente e le condanne si riferiscono a violazioni il 1998; anche i reati di furto e ricettazione sono stati commessi per reperire il denaro necessario ad acquistare lo stupefacente. Riteneva, quindi, che l'epoca di commissione dei reati, la comune finalità e la condizione di tossicodipendenza siano elementi sintomatici della unicità del disegno criminoso. 2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione. Deduce che il giudice dell'esecuzione non si è attenuto ai principi affermati dalla Corte di legittimità in materia di riconoscimento della continuazione. Sottolinea che si tratta di fatti commessi in un arco temporale di ben quattro anni; che la sostanziale omogeneità e la frequenza della commissione dei reati dimostra una compulsività criminale ed una mera inclinazione a delinquere; che la condizione di tossicodipendenza non è in sé sufficiente a dimostrare l'unicità del disegno criminoso; che in mancanza di qualsivoglia allegazione dell'istante idonea a provare detto presupposto il giudice avrebbe dovuto indagare sulla reale consistenza dell'impulso criminoso in concreto. 3. Con memoria depositata il 25.9.2013 il De Angelis, a mezzo del difensore di fiducia, chiede il rigetto del ricorso rilavando che i diversi episodi sono tra loro vicini nel tempo e che la valutazione complessiva sulla base di tutti gli elementi significativi, in primo luogo la riferibilità dei reato alla condizione di tossicodipendente, è coerente con la decisione del giudice dell'esecuzione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato. L'art. 671 c.p.p. attribuisce al giudice il potere di applicare " in executivis" l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod.pen. Tra gli indici rivelatori dell'identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della 2 )-- in materia di stupefacenti commesse senza soluzione di continuità tra il 1995 ed condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo. Anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti indici - purché siano pregnanti ed idonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni. Ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen. la valutazione del giudice dell'esecuzione dei dati sostanziali di delle sentenze di condanna conseguite alle azioni od omissioni che si assumo essere "in continuazione". Le sentenze devono essere poste a raffronto per ogni utile disamina, tenendo presenti le ragioni enunciate dall'istante e fornendo del tutto esauriente valutazione. La decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, rv. 189980; Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, rv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, rv. 200212). Come è noto, la modifica legislativa con la quale è stato inserito il principio secondo il quale tra gli elementi che incidono sull'applicazione del reato continuato vi è la consumazione dei reati in relazione allo stato di tossicodipendenza, tenuto conto della rado legis, è stata evidentemente diretta ad attenuare le conseguenze penali della condotta sanzionatoria nel caso di tossicodipendenti, sotto il particolare aspetto del reato continuato, e comunque, lo status di tossicodipendente può essere preso in considerazione per giustificare l'unicità del disegno criminoso con riferimento ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato di tossicodipendenza, sempre che sussistano anche altre condizioni per la sussistenza della continuazione (Sez. 1, 14.2.2007, Berardinis, n. 7190; da ultimo Sez. 1, 29 maggio 2009, n.30310, Piccirillo, rv. 244828; Sez. 1, 7 luglio 2010, n. 33518, Trapasso, rv. 248124). Tanto premesso, dunque, il provvedimento impugnato è conforme ai suddetti principi, in quanto ha evidenziato con motivazione, ancorchè sintetica, compiuta ed esente dai denunciati vizi-quindi, non sindacabile in sede di legittimità,Khe le condotte poste a fondamento delle diverse condanne, l'epoca delle stesse e le causali sono idonee a configurare l'unicità del disegno criminoso. Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso. 2 n Così deciso, il 2 ottobre 2013. possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio

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