Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4886 del 23/09/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4886 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MIGLIORE DOMENICO N. IL 27/02/1986
avverso la sentenza n. 1478/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
24/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO FOTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la

e civile, l’Avv

Uditi dif nsor Avv.

+

Data Udienza: 23/09/2014

Ritenuto in fatto.

-2- Avverso detta decisione, propone ricorso per cassazione il Migliore, che deduce i vizi
di violazione di legge e di motivazione della sentenza impugnata in punto di affermazione
della responsabilità.
Considerato in diritto.
Il ricorso è inammissibile.
-1- I motivi proposti, in realtà si presentano del tutto generici e per nulla correlati alle
argomentazioni svolte dalla corte territoriale.
I giudici del merito hanno invero osservato che l’imputato, sottoposto ad attento
monitoraggio da parte del personale di PG operante (che aveva assistito alla cessione ad
alcune persone, da parte del Migliore, di alcune bustine prelevate da un’aiuola), è stato
arrestato in flagranza di reato anche a seguito del rinvenimento, nella stessa aiuola da dove
erano state poco prima prelevate le buste consegnate agli acquirenti, di altre bustine
contenenti dosi di cocaina. Così come cocaina conteneva la bustina in precedenza
consegnata ad uno degli acquirenti che, alla vista degli agenti, l’aveva gettata per terra
dandosi alla fuga.
Su tali circostanze, nulla il ricorrente ha dedotto, essendosi limitato alla generic
contestazione della decisione impugnata, senza esplicitare alcuna specifica doglianza.
-2- Tanto affermato, osserva tuttavia la Corte che, a seguito di recenti interventi della Corte
Costituzionale e dello stesso legislatore, l’assetto normativo in materia di stupefacenti è
radicalmente mutato.
In particolare, occorre evidenziare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 32 del
2014, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l’art. 77, secondo
comma, della Costituzione, gli artt. 4 bis e 4 vicies ter del d.l. 30.12.05 n. 272 (convertito
dall’art. 1 co. 1 della legge 21.2.06 n. 49), che avevano unificato il trattamento
sanzionatoti°, in precedenza differenziato, previsto dal d.p.r. n. 309/90 per i reati aventi ad
oggetto le c.d. “droghe leggere” e per quelli concernenti le c.d. “droghe pesanti”.
In conseguenza di tale pronuncia, ritrova oggi applicazione l’art. 73 del richiamato d.p.r., e
relative tabelle, nella formulazione precedente le modifiche apportate con le norme ritenute
incostituzionali, con il conseguente ripristino del differente trattamento sanzionatoti° in
precedenza previsto per i reati concernenti le diverse tipologie di droghe (da due a sei anni di
reclusione, oltre la multa, per le “droghe leggere”, da otto a venti anni di reclusione, oltre la
multa, per le “droghe pesanti”).
Nella materia è altresì intervenuto, per quanto in particolare oggi interessa, il legislatore
con il d.l. 23.12.13 n. 146, convertito con la legge 21.2.14 n. 10, con riguardo alla fattispecie
prevista dall’art. 73 co. 5 del d.p.r. n. 309/90, nel senso che, se da un lato ne sono stati
confermati gli elementi caratterizzanti la individuazione dei fatti di minor gravità, dall’altro,
ne è stata ridefinita la natura giuridica poiché essa non costituisce più circostanza attenuante,
bensì autonomo titolo di reato (come è già possibile rilevare fin dall’apertura del testo

-1- Con sentenza del 24 aprile 2013, la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la
sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Noia, del 27 novembre 2012, che ha
ritenuto Migliore Domenico colpevole del reato di cui all’art. 73 co. 5 del d.p.r. n. 309/90,
per avere illegalmente detenuto ai fini di spaccio e ceduto delle bustine contenenti sostanza
stupefacente del tipo cocaina, e lo ha condannato alla pena di due anni di reclusione ed euro
6.000,00 di multa.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per
nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli. Rigetta nel resto il
ricorso. Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità del
ricorrente.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2014.

normativo che, con la formula “salvo che non costituisca più grave reato”, chiarisce che si è
in presenza di un’autonoma fattispecie incriminatrice). La stessa novella ha anche rivisto in
melius il trattamento sanzionatorio che, per l’ipotesi di cui al 5 0 comma, prevede una pena
edittale massima più contenuta (cinque anni di reclusione). Ancor più di recente, poi, la
materia ha subito un’ulteriore modifica, ancora favorevole all’imputato, posto che, in sede di
conversione del d.l. 20.3.14 n. 36, (con la legge 16.5.14 n. 79) è stata prevista, per la
fattispecie in esame, la pena della detenzione da sei mesi a quattro anni e della multa da
1032,00 a 10.329,00 euro, con eventuale sostituzione della stessa con la sanzione del lavoro
di pubblica utilità.
Il nuovo assetto normativo, sensibilmente mutato e, per diversi profili, in termini più
favorevoli all’imputato rispetto alla normativa precedente, deve essere applicato alla
fattispecie in esame, ex art. 2 del codice penale.
In conseguenza, essendo stata irrogata una pena non rapportata a tale nuovo assetto ed ai
nuovi parametri edittali, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al
trattamento sanzionatoti°, con rinvio, sul punto, alla Corte d’Appello di Napoli.
All’applicazione del più favorevole assetto normativo non è, peraltro, di ostacolo la
inammissibilità del ricorso, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio, ex art. 609 cod.
proc. pen., non potendosi considerare preclusiva la formazione del giudicato in senso
sostanziale atteso che le modifiche normative sono intervenute in tempi successivi rispetto
alla proposizione del presente ricorso, che di esse non poteva certo tener conto.
Per il resto, il ricorso stesso, come già osservato, deve essere respinto, con conseguente
declaratoria di irrevocabilità delle statuizioni della sentenza impugnata concernenti
l’affermazione di responsabilità.

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