Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48859 del 15/07/2016

Penale Sent. Sez. 4 Num. 48859 Anno 2016
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
M.M.
c/
C.C.
V.V.

G.G.

avverso il decreto n. 6082/2015 GIP TRIBUNALE di UDINE, del
04/12/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
lette/93trfe le conclusioni del PG Dott. 4e/(,%

Data Udienza: 15/07/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto indicato in epigrafe il Giudice per !e indagini preiiminari
presso il Tribunale di

Udine ha dichiarato inammissibile l’opposizione

all’archiviazione – proposta da A.A. e da M.M., quali
congiunti della persona offesa F.F. – e disposto l’archiviazione del
procedimento iscritto nei confronti di C.C. ed altri per il reato di cui
all’art. 589 cod. peri., ritenendo di condividere le considerazioni poste a
fondamento della richiesta di archiviazione avanzata dal P.m., in ragione degli

contestata dal consulente tecnico delle persone offese, la cui opposizione ha
valutato inammissibile perché le conclusioni e le indicazioni di indagine
provenienti dai consulente delle persone offese non sono idonee a giustificare
l’opposizione in quanto superflue e non idonee a determinare modificazioni
sostanziali del quadro probatorio le investigazioni proposte.

2.

Avverso tale decisione ricorrono per cassazione A.A. e

M.M., nella qualità di prossimi congiunti della persona offesa dal reato,
lamentando con un primo motivo la violazione degli artt. 409, co. 2, 410, Co. 3,
in relazione all’art. 127, co. 5 cod. proc. pen. per aver il Giudice per le indagini
preliminari provveduto all’archiviazione del procedimento

anticipando un

giudizio sulla capacità dimostrativa degli elementi indicati in sede di opposizione
che non può essere fatto de plano. Inoltre il giudice ha errato nei ritenere di non
poter ordinare al P.M. l’iscrizione di ulteriori soggetti, facilmente identificabili,
fondando poi su tale presupposto il proprio provvedimento.

3. In data 23.6.2016 è pervenuta ‘memoria ex art. 611 c.p.p.’ nell’interesse
di G.G., con la quale si assume che il tema posto dal ricorso
è quello se sia consentito alla persona offesa chiedere che vengano svolte ex

novo indagini per un fatto di reato diverso da quello oggetto di investigazioni;
che così sia nel caso che occupa è dimostrato dalla circostanza che le persone
offese chiedono indagini per fatti inesplorati. Tale facoltà non è attribuita alla
persona offesa, la quale può chiedere indagini suppletive che restino racchuse
entro il perimetro del fatto per il quale si sta procedendo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
3.1. Come rileva I P.G. requirente, il consolidato orientamento di questa
Corte è nel senso che il contraddittorio orale rappresenta la regola fondamentale
del procedimento di archiviazione; sicché, a fronte dell’opposizione della persona
offesa alla richiesta di archiviazione, il G.I.P. deve, di norma, provvedere a

(-(

esiti della consulenza tecnica disposta dal P.M., dal giudice affermata non

fissare l’udienza camerale per la decisione nel contraddittorio, tra l’indagato e la
parte lesa, sulla richiesta dei P.M.
Il diritto della parte offesa al contraddittorio orale risulta inoperante in due
soli casi: quando non sia stata presentata tempestiva opposizione (art. 409
c.p.p., comma 1) o quando la parte offesa non abbia ottemperato l’onere,
imposto a pena d’inammissibilità (art. 410 c.p.p., comma 1), di indicare i temi
dell’investigazione suppletiva e ‘`i relativi elementi di prova” (tra le tante, SS.UU.
15 marzo 1996, n. 2 Testa – Cass. Sez. 2, n. 38534/2008 Rv. 241467 -Sez.2a

sentenza n. 8129 del 03/02/2012 Rv. 252476).
Questa Corte ha altresì rimarcato che è illegittima la declaratoria “de plano”
di inammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione motivata dalla
necessità di ulteriori investigazioni, qualora queste ultime siano ritenute inutili in
base a una motivazione tautologica e a una prognosi di non conferenza non
formulabile se non all’esito della udienza in camera di consiglio, nei
contraddittorio dei soggetti interessati (ex multis, Sez. 2, n. 83 del 10/12/2015
dep. 07/01/2016, P.O. in proc. Vavori, Rv. 265490).
Infatti, il giudice, ove intenda disporre l’archiviazione “de plano”, deve
!imitare il giudizio di ammissibilità ai soli profili di pertinenza e di specificità degli
atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo
anticipare valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all’esito delle indagini
suppletive indicate (Sez. 6, n. 40593 del 29/05/2008 – dep. 30/10/2008, P.O. in
proc. Scilletta e altro, Rv. 241360).
3.2. Calando simili premesse nel caso che occupa viene agevole rilevare che
non coglie nel segno la prima doglianza dei ricorrenti, concernente la mancata
fissazione di udienza. Infatti, il provvedimento impugnato non si impegna nella
valutazione della capacità probatoria degli elementi che si richiedono di acquisire
né anticipa valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all’esito delle indagini
suppletive indicate.
3.3. Tuttavia, il ricorso

identifica un reale vizio del provvedimento

impugnato allorquando critica la ricostruzione che dei porpri poteri ha svolto il
Giudice per le indagini preliminari.
A fronte di specifiche richieste di indagini suppletive, con indicazioni dei
profili non approfonditi dal Pm, e delle ulteriori indagini e delle attività da
svolgere, la decisione in esame ne ritiene la superfluità perché attinenti
soggetti non individuati e non oggetto delle indagini, ritenendo – come
correttamente rileva il P.G. – che per il Giudice per le indagini preliminari il
perimetro della decisione sia delimitato dalle scelte investigative del Pm.

10504/2006 Rv. 233811 – Sez. 6, Ordinanza n. 40593/2008 Rv. 241360, Sez. 2,

Ma si tratta di un assunto infondato in diritto. Come rammentato dai
ricorrenti, richiamando opportunamente le sezioni unite n. 4319/2014, il
perimetro di valutazione del Giudice per le indagini preliminari è delimitato dai
fatti a lui sottoposti e nel suo ruolo di controllo del principio di obbligatorietà
dell’azione penale e dei corretto esercizio della stessa può individuare profili
nuovi e diversi non investigati dal P.M., dai quali possono emergere nuovi
indagati che potranno essere identificati successivamente.
Il giudice di legittimità ha ritenuto che nei poteri del Giudice per le indagini

ma anche quello di fatti nuovi, in quanto impliciti nel potere di controllo del
giudice sulla completezza e congruità delle indagini previsto dall’art. 409 cod.
proc. pen. [cfr. Sez. 6, Sentenza n, 37658 del 10/06/2014 Cc. (dep.
12/09/2014) Rv. 26164].
A tali principi – che forniscono risposta anche al quesito posto con la
memoria depositata per il G.G. – non

si

è attenuto il giudice

territoriale, il quale si è indebitamente ritratto, a fronte di una opposizione che,
sulla base della consulenza di parte della persona offesa e di uno degli indagati,
chiedeva di esplorare, richiedendo specifici atti di indagine, il profilo connesso ad
una precedente certificazione di idoneità alla pratica sportiva e all’intervento
rianimatorio, attinenti al fatto (decesso dei giovane calciatore F.F.)
oggetto del procedimento. Il Gip pertanto non poteva valutare la irrilevanza delle
richieste sulla base dell’errato presupposto che fossero attinenti a profili dei quali
non era stato investito.

4. li decreto di archiviazione va pertanto annullato senza rinvio con
trasmissione degli atti al Tribunale di Udine per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli
atti al Tribunale di Udine per l’ulteriore corso.
Cossi deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/7/2016,
Il Consigli
Salvato

stensore
vere

Il Presidente
Francesco aria Ciampi
e

preliminari rientra anche quello di ordinare non solo la iscrizione di nuovi indagati

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