Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4885 del 23/09/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 4885 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BARI
nei confronti di:
SIMONE PASQUALE N. IL 28/09/1962
avverso la sentenza n. 134/2012 GIUDICE DI PACE di MONOPOLI,
del 05/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO FOTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Atilyv-vay
che ha concluso per
f

gí,vt 1,,

‘,k’ ez,e_e_

Data Udienza: 23/09/2014

Udito, per la p e civile, l’Avv
Uditi dife or Avv.
;-

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bari propone ricorso
per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Monopoli, del 5 luglio 2013, con la
quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di Simone Pasquale in ordine al
reato di lesioni personali colpose, essendo lo stesso estinto per emissione di querela.
Deduce il ricorrente che la decisione sarebbe affetta da violazione di legge, laddove il
giudicante ha ritenuto che la mancata presentazione in udienza della persona offesa, già
avvisato che la sua assenza sarebbe stata considerata quale tacita manifestazione di remissione
della querela, costituisca condotta incompatibile con la volontà di insistere nella querela stessa.
Decisione peraltro in contrasto con quanto affermato, sul punto, da questa Corte a Sezioni
Unite.
Considerato in diritto.
Il ricorso è fondato.
Come ha esattamente osservato il PG ricorrente, le Sezioni Unite di questa Corte (n.
46088/08, rv. 241357), risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che: “Nel
procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal P.M, ex
art. 20 D.Lgs. n. 274 del 2000, la mancata comparizione del querelante – pur previamente
avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione
tacita della querela – non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella
stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152, comma secondo, cod. pen.”.
Peraltro, occorre osservare che l’improcedibilità per la mancata presentazione del querelante è
disciplinata normativamente solo nel procedimento davanti al giudice di pace e riguarda solo il
caso -non ricorrente nella vicenda in esame- previsto dall’art. 28 co. 3 del D.L.vo n. 274/2000
(disposizioni in materia di competenza penale del giudice di pace).
La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata, con rinvio per nuovo esame al
Giudice di Pace di Monopoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice di Pace di Monopoli.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2014.

Ritenuto in fatto.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA