Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48848 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48848 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PICARELLA GIUSEPPE N. IL 20/07/1954
FRIGIONE CONCETTA N. IL 09/07/1973
avverso l’ordinanza n. 194/2015 CORTE APPELLO di MESSINA, del
03/04/2015
sentita la r lazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
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lette/se e le conclusion del PG Dott. P e_t fito
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Udit i difensor Avv./

Data Udienza: 24/11/2015

Ritenuto in fatto

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina

dichiarava

inammissibile l’istanza di ricusazione presentata da PICARELLA Giuseppe e FRIGIONE
Concetta nei confronti della dott.ssa Maria Scolaro Giuseppa, giudice del Tribunale di
Messina, titolare del procedimento, nel quale erano indagati gli istanti, unitamente ad

L’istanza di ricusazione era fondata sul rilievo che la dott.ssa Scolaro verteva in una
situazione di incompatibilità ex art. 34 c.p.p, giacchè, nell’ambito del medesimo giudizio,
con riferimento a taluni capi di imputazione, aveva già pronunciato in data 12.11.2014
una sentenza di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione nei confronti del Picarella
e del Tripiciano, non ravvisando i presupposti per una pronuncia con formula più
favorevole ex art. 129, comma 2, c.p.p.

Il giudice della ricusazione rilevava che” il tenore della sentenza ex art. 129 c.p.p…. sia
chiarissimo, e che da essa appaia evidente come il termine ” prevenuta” sia frutto di
mero errore materiale, aggiungendo che” la ricusazione non può essere chiesta per gravi
ragioni di convenienza”.

Avverso l’ordinanza anzidetta il difensore e procuratore speciale di Picarella e Frigione
propone ricorso per cassazione con il quale lamenta, con il primo motivo, la violazione
degli artt. 41, comma 3 e 127 c.p.p., per avere la Corte di appello emanato la ordinanza
di inammissibilità senza la previa fissazione dell’udienza camerale.

Con il secondo motivo deduce l’inosservanza dell’art. 34 c.p.p. per avere la Corte di
appello erroneamente ritenuta inammissibile l’istanza di ricusazione formulata dagli
imputati nei confronti del Tribunale monocratico, il quale, nel pronunciare sentenza ex
art. 129 c.p.p aveva esteso l’accertamento non soltanto al fine di verificare il decorso dei
termini prescrizionali di alcuni reati ma anche in ordine a valutazioni nel merito che
attenevano alla posizione processuale degli imputati in ordine ad altri reati strettamente
connessi a quelli dichiarati prescritti ed estendendo la propria valutazione nel merito
anche in ordine alla posizione di altra imputata, la quale non era parte interessata alla
intervenuta pronuncia di prescrizione.

Con il terzo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo
del provvedimento impugnato laddove a fronte dei motivi formulati con l’istanza di
ricusazione il giudicante si era limitato ad evidenziare che il tenore della sentenza ex art.
2

altra persona ( tale Tripiciano Vincenzo).

129 c.p.p fosse “chiarissimo” e che l’adozione del termine ” prevenuta” fosse frutto di
mero errore materiale.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato, in conformità a quanto rilevato dal P.G. in sede.

de plano ai fini della

declaratoria di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione non solo nei casi in cui la
dichiarazione è stata proposta da chi non ne aveva diritto o senza l’osservanza dei termini
o delle forme previste dall’art. 38 c.p.p, ma anche quando i motivi dedotti sono
manifestamente infondati.

Ciò tuttavia implica, come osservato dal PG in sede, che la manifesta infondatezza dei
motivi emerga, con assoluta chiarezza dalla motivazione del provvedimento impugnato.

In realtà, nel caso in esame, la Corte di Messina con argomentazione apodittica, senza
ricostruire il contesto nel quale ha avuto origine la causa di ricusazione ( in particolare,
non è neanche chiaro quale sia l’imputazione ascritta alla Frigione) ha cripticamente
affermato che il tenore della sentenza ex art. 129 c.p.p. pronunciata dalla dott. Scolaro
sia ” chiarissimo” senza spiegarne le ragioni e soprattutto senza rispondere al motivo di
censura che denunciava l’effetto pregiudicante di tale sentenza nei confronti della
coimputata. Ciò assume ancora più rilievo laddove la stessa Corte di merito ha
sottolineato che il termine” prevenuta” ( utilizzato sempre nella sentenza in questione da
parte della dott. Scolaro) sia frutto di ” mero errore materiale”.

Dalla lettura del provvedimento impugnato non emergono, pertanto, le ragioni della
ritenuta manifesta infondatezza dell’istanza di ricusazione, con la conseguente violazione
dell’art. 41, comma 1, c.p.p. che legittima solo in questo caso, per quanto, qui rileva, una
decisione de plano.

Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per nuovo
esame.

3

L’art. 41, comma 1, c.p.p. prevede la legittimità della procedura

PQM
Annulla l’ impugnata ordinanza con rinvio alla Corte di appello di Messina per nuovo
esame.
Così deciso in data 24 novembre 2015

Il Consigliere estensore

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