Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48845 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48845 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
FORMICHI FILIPPO N. IL 09/06/1991
avverso la sentenza n. 2238/2013 GIP TRIBUNALE di GROSSETO,
del 20/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI;
lette/sontite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 24/11/2015

Considerato in fatto
1. Il Procuratore della Generale presso la Corte d’Appello di Firenze ricorre
avverso la sentenza resa dal Tribunale di Grosseto emessa in data 20.11.2014 che nel
definire ex art.444 c.p.p. il processo a carico di Filippo Formichi per il reato di cui agli
artt. 186, comma II, lett.b) e 186 bis C.d.S. applicando la sanzione concordata tra le
parti, ometteva la irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida.

al punto oggetto di censura.
Ritenuto in diritto
1. Il rilievo è fondato. Con la sentenza di patteggiamento infatti vanno applicate le
sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto eccezionale dell’art.445 c.p.p.
limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca (Sez.Un.,
27 maggio-21 luglio 1998, n.8488).
Ne consegue che con la sentenza ex art.444 c.p.p. deve essere disposta la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista
dall’art.222 C.d.S. e ciò perfino se essa sia stata già disposta dal prefetto, posto che una
volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo
di tempo eventualmente già scontato. Non rileva che nella richiesta di patteggiamento
non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacché essa non può
formare oggetto dell’accordo delle parti, limitato alla pena, e consegue di diritto alla
sollecitata pronuncia. Né potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe
applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se
non si fa luogo all’affermazione della responsabilità dell’imputato, si procede comunque
all’accertamento del reato, sia pure sui generis, essendo fondato sulla descrizione del
fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo di
imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta, perché stimata
rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile (Sez.IV, 27.7.2005, n.27931;
Sez.IV, 8.10.2007, n.36868; Sez.IV, 27.10.2004, n.47955).
2. Stante la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, va
disposto di conseguenza l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
limitatamente alla omessa sospensione della patente di guida.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla
mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Grosseto.
Così deciso in Ro

ella camera di consiglio del 24.11.2015

2. Il P.G. ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente

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