Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48842 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48842 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
WERNER DANIELA N. IL 21/06/1976
DEL MONACO CLAUDIO N. IL 24/02/1947
avverso la sentenza n. 1824/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
25/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Gwyrale in persona del Dott.
che ha concluso per
21″~>”*~,…4.)

E

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.”

Data Udienza: 24/11/2015

Ritenuto in fatto

WERNER Daniela e DEL MONACO Claudio ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe
che, riformando in melius quella di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio [in
ragione della riqualificazione

ex

articoli 624 e 61, numero 11, c.p. del fatto

originariamente incriminato ex articolo 624 bis c.p.], li ha peraltro riconosciuti colpevoli
dei due episodi di furto in contestazione [aventi ad oggetto legna da ardere e bottiglie di

vino, champagne e liquori].

Con i ricorsi, separati, ma identici, si prospetta la nullità della decisione in ragione del
diniego ritenuto illegittimo della richiesta di rinvio dell’udienza davanti alla Corte di
merito, motivato per la ravvisata inesistenza del legittimo impedimento del difensore di
fiducia.

Impedimento legittimo che si ritiene invece dovesse essere riconosciuto, argomentandosi
che, ricevuta in data 3 gennaio 2014 la notifica della data dell’udienza per il 25.2.2014,
il difensore, il 13 febbraio 2014 si era attivato per chiedere il rinvio in ragione della
propria assenza da Ancona, in quanto impegnato per lavoro in Russia [a supporto si
richiama la documentazione attestante la presenza in Russia].

Si censura il diniego della richiesta rinnovazione dell’istruttoria per la “riaudizione” di
alcuni testimoni, motivata per vero dalla Corte sul rilievo che tali testimoni, tra cui la
stessa persona offesa, erano già stati ampiamente sentiti in primo grado, alla presenza
del difensore, e non erano stati indicati elementi concreti a supporto.

Si censura, infine, la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’articolo 62, numero
4, c.p., non condividendosi il giudizio del giudicante che pure avere ritenuto modesto,
ma comunque non minimale il valore delle circa 40 bottiglie sottratte.

Considerato in diritto

I ricorsi sono manifestamente infondati.

Quanto al motivo processuale vale osservare con valutazione assorbente che la richiesta
di rinvio, come emerge dall’ordinanza in atti, non è stata accolta dalla Corte di merito sul
rilievo che il difensore non aveva indicato né attestato in alcun modo l’impossibilità di
farsi sostituire.

2

In proposito, vale ricordare che il concorrente impegno professionale del difensore, per
essere considerato legittimo e giustificare il rinvio, deve essere “prontamente
comunicato”, non appena cioè sia stata conosciuta la contestualità degli impegni
professionali ed è onere del difensore dare giustificazione della mancata nomina di
un sostituto, la cui doverosità è desumibile, oltreché da ragioni d’ordine sistematico,
dall’ultimo periodo dell’art. 420 ter, comma 5, c.p.p. ( v. Sez. VI, 15 ottobre 2014, M., rv.
261251; Sezione V, 22 aprile 2014, Sicolo ed altro,).

Nel caso in esame, la tempestività è da escludere, avendo il difensore rappresentato, nei
termini suindicati, di avere presentato l’istanza di rinvio più di un mese dopo dalla
ricezione della notifica in data [13 febbraio 2014] prossima a quella dell’udienza [25
febbraio 2014] e soprattutto, come evidenziato dalla Corte di merito, non è stata fornita
alcuna indicazione circa la possibilità di nomina di un sostituto.

Incensuribile è il motivato diniego della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, tra
l’altro avente ad oggetto testimonianze già assunte in primo grado, in ragione del
carattere eccezionale dell’istituto.

Neppure potrebbe qui evocarsi il tema della mancata assunzione di una prova decisiva
[tale da potere costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 606,
comma 1, lettera d),

c.p.p.] vuoi perché non si tratterebbe di prove sopravvenute o

scoperte dopo la pronuncia di primo grado, che avrebbero dovuto essere ammesse
secondo il disposto dell’articolo 603, comma 2, c.p.p., vuoi perché la prospettazione
operata in ricorso è generica in punto di decisività della “riaudizione” dei testimoni.

Generica è anche la doglianza sulla concessione dell’attenuante di cui all’articolo 62,
numero 4, c.p.

Basta ricordare che, ai fini dell’applicabilità della circostanza attenuante di cui all’articolo
62, numero 4, c.p., non basta che il danno sia lieve, ma occorre che rivesta il carattere di
“speciale tenuità” e, a tal fine, il relativo apprezzamento va effettuato anzitutto in
relazione al valore della cosa: in questa prospettiva, la Corte di merito si è ampiamente
soffermata sul valore non minimale delle cose sottratte e il tema non può essere qui
proposto in cassazione, tra l’altro a fronte di ricorso generico ed assertivo.

Alla inammissibilità dei ricorsi, riconducibile a colpa dei ricorrenti(Corte Cost., sent. 7-13
giugno 2000, n. 186), consegue la condanna dei ricorrenti medesimi al pagamento delle
spese processuali e, ciascuno, di una somma, che congruamente si determina in mille
euro, in favore della cassa delle ammende.

3

P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno a quello della somma di 1000,00 euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in data 24 novembre 2015

1i-‘residente

Il Consigliere estensore

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