Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48841 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48841 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANTINEO NICOLA N. IL 10/04/1981
avverso la sentenza n. 3308/2014 GIP TRIBUNALE di MESSINA, del
08/12/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. -UlAi.eiv \A,0
che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 24/11/2015

Considerato in fatto
Con ordinanza in data 6.2.2014 la Corte d’Appello di Messina qualificava come
ricorso per cassazione l’impugnazione proposta dal difensore di Mantineo Nicola avverso
la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Messina di condanna dell’imputato alla pena di €
2.000,00 di ammenda per il reato di guida senza patente e rimetteva gli atti a questa
Corte.
Come unico motivo di gravame il ricorrente deduce che doveva essere assolto in

Alla odierna udienza il P.G. ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in diritto
La doglianza del ricorrente è fondata.
Dalla lettura degli atti risulta che Mantineo Nicola venne tratto a giudizio del
Tribunale di Messina per rispondere: a) del reato di cui all’art.75 legge n.159/2011,
comma secondo, perché sottoposto a misura di prevenzione speciale di P.S. con obbligo
di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre, contravveniva all’obbligo
di non violare la legge ponendosi alla guida del motociclo Honda SH 300 nonostante non
avesse mai conseguito la patente; b) del reato di cui all’art.6 legge n.575/1965 perché,
quale sottoposto alla detta misura, guidava il motociclo Honda SH 300 nonostante non
avesse mai conseguito la patente di guida. I fatti erano datati 26 febbraio 2014.
Con sentenza resa il 7 marzo 2014 il Giudice Monocratico affermava la penale
responsabilità del Mantineo e lo condannava alla pena di giustizia per entrambi i reati,
riqualificando la contestazione sub b) in quella di cui all’art.73 legge n.159/2011.
Con la sentenza oggetto dell’odierno gravame il G.U.P. del Tribunale di Messina, in
relazione al medesimo fatto, condannava il Mantineo per la contravvenzione di guida
senza patente di cui all’art.116 commi 15 e 17 del D.Lgs.n.285/1992.
Così ricostruita la vicenda, le argomentazioni poste dal giudice di merito a
sostegno della pronuncia di condanna non sono corrette in diritto e non possono essere
condivise.
Occorre infatti rilevare che il sorvegliato speciale che si pone alla guida di un
veicolo senza patente viola una duplice norma, quella che attiene alla misura che gli
grava e gli impone di vivere onestamente (art.75) e quella propria del fatto di essersi
posto alla guida di un veicolo senza esserne legittimato in quanto privo di patente
(art.73).
Le norme citate tutelano differenti interessi giuridici: la disposizione di cui
all’art.75, comma secondo, D.Lgs.n.159/2011 è diretta invero a far sì che il soggetto si
conformi agli obblighi tipici della sorveglianza speciale impostagli (sicché il parametro
normativo di riferimento è proprio la misura in questione), mentre la disposizione di cui
all’art.73 del citato Decreto è volta a far sì che il soggetto, senza patente, o dopo che I

quanto, come sorvegliato speciale, già in precedenza giudicato per il medesimo fatto.

patente sia stata negata, sospesa o revocata, trovandosi nella condizione di sorvegliato
speciale, guidi senza titolo abilitativo (sicché il parametro normativo di riferimento è
quello del testo unico sul codice della strada).
L’art.73 costituisce peraltro norma speciale rispetto all’art.116 del Codice della
Strada, come già più volte statuito da questa Corte dopo l’entrata in vigore del
D.Lgs.n.159 del 2011, prevedendo una sanzione ben più grave rispetto a quella prevista
in via generale per l’analoga contravvenzione al codice stradale (in tal senso Sez.I,

Nel caso di specie, avendo il Mantineo riportato già una condanna per il reato di
cui all’art.73 del c.d. Codice antimafia, non poteva essere nuovamente giudicato, per la
medesima condotta, quale autore del reato di guida senza patente previsto dal codice
della strada.
Del tutto errata e frutto di una non corretta lettura della precedente sentenza è
dunque l’affermazione contenuta a pag.2 della sentenza impugnata / laddove si legge che
il 7 marzo 2014 l’imputato aveva riportato una condanna soltanto per i reati di cui all’art.
75 cit. e 6 della L.n.575/65 e non anche per la violazione di cui all’art.73, poiché – come
già detto – vi era stata una riqualificazione della norma incriminatrice in relazione alla
seconda contestazione.
Ne deriva l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza ai sensi dell’art.620
lett.a) c.p.p. perché l’azione penale non doveva essere proseguita.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata senza rinvio
perché l’azione penale non doveva essere proseguita.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 novembre 2015

Il Consi

24.4.2014 n.17728; Sez.I, 26.3.2013, n.27828).

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