Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48840 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48840 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ILASCU FLORIN VASILE N. IL 24/02/1987
avverso la sentenza n. 294/2014 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 02/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
t. O ‘JVCit
Udito il Procuratore Geyerale in persona del Dott. E.

L.
che ha concluso per O
C,,,,p+

AA

14.1~Asen

Udito, per la parte civile, l ‘Avv
Udit i difensor Avv. /7

Data Udienza: 24/11/2015

Ritenuto in fatto

ILASCU FLORIMVASILE ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, riformando
quella di primo grado limitatamente alla ravvisata aggravante dell’incidente stradale [che
ha escluso, rideterminando in melíus la pena], per il resto ne ha confermato il giudizio di
responsabilità per il reato di cui all’articolo 186, lettera b), del codice della strada [va
peraltro osservato che risulta contestata e ravvisata, anche a livello di trattamento

sanzionatorio, l’ipotesi di cui alla lettera b), pur emergendo un tasso alcolemico pari,
nella due misurazioni, al valore di 1,58 per entrambe, sicchè doveva semmai ritenersi
l’ipotesi più grave di cui alla lettera c)] ( fatto dell’11.2.2011)

Con il ricorso ripropone doglianze disattese già in appello.

La prima, relativa alla propria identificazione, sostenendo di essere nato il 24 febbraio
1987, mentre risultava in atti la diversa data di nascita 9 febbraio 1987.
Secondo la Corte di merito non vi era dubbio sull’identificazione del responsabile.

La seconda, riguarda il giudizio di responsabilità che si assume immotivato, contestando
il rilievo attribuito dal giudice di merito alla rilevazione del tasso alcolemico: tale
rilevazione doveva ritenersi inattendibile in ragione del risultato identico, alla prima e
seconda prova.

Considerato in diritto

Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto al primo motivo, non compete alla Corte di legittimità entrare nel merito delle
generalità anagrafiche e infatti qui sufficiente osservare, in linea con quanto accertato in
sede di merito, l’insussistenza di dubbio circa l’identificazione del ricorrente quale autore
del fatto, così dovendosi richiamare il principio secondo cui l’incertezza sull’identificazione
anagrafica dell’imputato è irrilevante ai fini della prosecuzione del processo penale
quando sia certa l’identità fisica della persona nei cui confronti sia iniziata l’azione penale,
potendosi, in seguito, pur sempre provvedere alla rettifica delle generalità erroneamente
attribuite, nelle forme previste dall’articolo 130 c.p.p. [Sezione V, 8 febbraio 2013, Godly]

Le doglianze sulla responsabilità sono nella sostanza generiche, nonostante gli argomenti
spesi a supporto, perché attinge un apprezzamento del compendio probatorio
satísfattivamente dimostrativo della condizione di irregolarità in cui versava l’imputato,
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vi

basato sugli esiti non solo della deposizione di uno degli operanti, ma anche sugli esiti del
test alcolimetrico

L’apprezzamento del giudicante non merita censure in questa sede, tra l’altro essendovi
una doppia statuizione di responsabilità sul punto della responsabilità.

Vanno richiamati i principi affermati in materia.

In primo luogo, quello secondo cui, in tema di circolazione stradale, il superamento delle
soglie del tasso alcolemico, rilevante ai fini della valutazione del disvalore del fatto,
integra una presunzione assoluta di stato di ebbrezza che non ammette prova contraria,
considerato che la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza ha natura di reato
ostativo rispetto a più gravi delitti contro la integrità fisica e la vita della persona umana
che lo stato di ebbrezza agevola nella sua consumazione [Sezione IV, 16 dicembre 2014,
Ciarnese].

In secondo luogo, in ordine alla valenza probatoria dellmalcooltest” ai fini e per gli effetti
dell’affermazione di responsabilità per la contravvenzione di guida sotto l’influenza
dell’alcool (articolo 186 del codice della strada), va ricordato l’altro principio, parimenti
pacifico, in forza del quale l’esito positivo dell’alcooltest è idoneo a costituire prova della
sussistenza dello stato di ebbrezza ed è semmai onere dell’imputato fornire
eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di
strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione ovvero vizi correlati
all’omologazione dell’apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione di
difettosità o assenza di omologazione dell’apparecchio [tra le tante, Sezione IV, 10
maggio 2012, De Rinaldis].

Per l’effetto, in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo
costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria a detto
accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure
l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione [Sezione IV, 12 luglio
2013, Varratta].

Ma certo il tema dell’inidoneità dell’apparecchio e quello della inattendibilità del test non
possono essere devoluti, specie per la prima volta, in Cassazione, non bastando in
proposito, per dedurne l’inattendibilità del test, l’opinabile assunto sulla identicità dei

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Né può censurarsi la considerazione attribuita agli esiti dell’esame.

risultati delle due prove, di per sé affatto significativo e dimostrativo di alcunché di
irregolare.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 24 novembre 2015

Il Consigliere estensore

P. Q. M.

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