Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48840 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48840 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VIRGUTTO DANIELE N. IL 06/08/1965
avverso l’ordinanza n. 224/2013 TRIB. LIBERTA’ di ANCONA, del
02/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 14/11/2013

-1- Tramite difensore, Virgutto Daniele, già in custodia cautelare in carcere per il delitto di rapina
aggravata commessa a Fano il 14.9.2011 in forza dell’ ordinanza emessa il 3.6.2013 dal gip del
tribunale di Pesaro, ricorre per cassazione avverso 1 ordinanza datata 2.7.2013 del tribunale di
Ancona che, preso atto che nelle more la custodia cautelare in carcere era stata sostituita con la
misura degli arresti domiciliari presso la struttura psichiatrica di Villa Letizia in Roma, giusta
ordinanza datata 24.6.2013 del predetto gip, denuncia vizio di motivazione e sul versante della
ritenuta gravità degli indizi e su quello delle esigenze cautelari.
Il ricorso è inammissibile perchè generiche le ragioni di doglianza e comunque afferenti al merito
delle valutazioni giudiziali.
A fronte di un nutritissimo richiamo ai principi giurisprudenziali trascritti per esteso come formulati
in sede di legittimità, la difesa del ricorrente si limita a richiamare gli indizi esposti nel
provvedimento impugnato per rilevarne,da un lato, la non gravità senza indicare le ragioni della
valutazione, dall’ altro l’ insussistenza delle esigenze cautelari per essere risalente – 2011- il tempo
del commesso delitto
• Ma il vero è che i giudici di merito hanno tratto la responsabilità del prevenuto dai fotogrammi
estrapolati dalla telecamera a circuito chiuso della banca rapinata che evidenziavano due rapinatori
del tutto identici quanto ai tratti fisici ed all’abbigliamento ai responsabili di una analoga rapina
commessa il precedente giorno 9.9 a Modena, in occasione della quale e dell’ indagato e del di
lui figlio,Virgutto Giancarlo Niccolò, erano state reperite le impronte digitali, le stesse,riferite solo a
quest’ ultimo, rinvenute nell’ occasione della rapina de qua. Del tutto generica e comunque limitata
solo a valorizzare il dato temporale del commesso delitto è la censura in ordine alla sussistenza
delle esigenze cautelari, ricollegate dal giudice di merito al carattere seriale del delitto ed ai plurimi
specifici precedenti penali del ricorrente.
Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta dichiara inammissibile il ricorso,
l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento,
nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( Corte
cost. n. 186/2000; Cass. S.U. 27.6.2001, Cavalera Rv. 219532) – al pagamento a favore della cassa
delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti)
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14.11.2013

Letti gli atti, la ordinanza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale,Fulvio Baldi, per l’ inammissibilità del ricorso.

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