Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48838 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48838 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ARCO BENIAMINO
avverso l’ordinanza n. 402/2013 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 02/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 14/11/2013

-1- Arco Beniamino, indagato del delitto di truffa continuata aggravata in concorso ex art. 81 cpv,
110,640 comma 2 n. 1 c.p. ricorre per cassazione avverso 1′ ordinanza datata 2.5/4.6.2013 del
tribunale di Reggio Calabria che, in riforma del pregresso provvedimento del gip del predetto
tribunale, datato 3.4.2013, che ne aveva disposto gli arresti domiciliari,sostituiva la predetta misura
con la sospensione dell’esercizio della pubblica funzione e/o del pubblico servizio per la durata di
mesi due.
-2- In breve il fatto contestato: la condotta truffaldine dell’ indagato nei confronti del suo datore di
lavoro, il Comune di Regio Calabria consisteva nell’avere timbrato numerose volte il badget per 7
colleghi e per aver indotto altri a timbrare il proprio badget in modo da risultare falsamente presente
sul luogo del lavoro per un tempo pari a 61 ore e 51 minuti, con conseguente indebita retribuzione
pari ad euro 539,78 con ingiusto danno per l’ ente datore di lavoro.
A fronte di una realtà di fatto così puntuale, il ricorrente denuncia vizio di motivazione richiamando
il diverso trattamento riservato ad altri indagati e criticando il fatto di essersi i giudici di merito
fidati delle osservazioni riferite dalla polizia giudiziaria senza però approfondire 1 ‘effettivo
allontanamento dei colleghi per i quali aveva timbrato il cartellino e di conseguenza l’apporto
causale apportato.
-3- Il ricorso è manifestamente e doppiamente inammissibile: da un lato per non tradursi le ragioni
di doglianza in una critica dell’ iter logico seguito dal discorso giustificativo giudiziale ma, in
buona sostanza, per svolgere osservazioni sul merito del provvedimento, anche attraverso il
richiamo alla comparazione con altre posizioni in violazione del principio del carattere personale
della responsabilità penale e della non configurabilità nel diritto penale della regola, propria del
diritto amministrativo, della disparità di trattamento ,laddove attraverso il suo richiamo, non si
denuncino violazioni di regole proprie deputate all’applicazione nella fattispecie in esame;
dall’altro, ed in via pregiudiziale, prt il difetto di interesse venuto a mancare in seguito alla
esecuzione della pena accesoria inflitta per la durata di due mesi..
Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso l’
imputato i che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento,
nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( Corte
cost. n. 186/2000; Cass. S.U. 27.6.2001, Cavalera Rv. 219532) – al pagamento a favore della cassa
delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14.11.2013

Letti gli atti, la ordinanza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale,Fulvio Bardi, per l’ inammissibilità del ricorso;

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