Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48836 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48836 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BORRATA FRANCESCO N. IL 16/06/1968
avverso l’ordinanza n. 9089/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 03/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 3.7.2014, il Tribunale di Sorveglianza di Milano rigettava l’istanza avanzata
da BORRATA Francesco per ottenere, anche nella forma della detenzione domiciliare, il differimento
facoltativo della pena per grave infermità ai sensi dell’art. 147 c.p..
Rilevava il Tribunale, mutuando le condivise conclusioni del perito, che il quadro pluripatologico in
cui versava il detenuto – interessante i sistemi endocrino, neurologico e visivo – richiedeva un
trattamento prevalentemente farnnacologico e riabilitativo, con adeguato supporto psicologico, che il

totalità”.
Escludeva il perito che la permanenza del BORRATA in regime detentivo potesse costituire
specifico fattore di aggravamento delle patologie organiche da cui era affetto, suscettibili di essere
utilmente trattate in ambiente carcerario come le patologie di carattere secondario.
Conveniva il Tribunale con le conclusioni del consulente di parte, secondo cui la possibilità di
espiare la pena residua presso una struttura sanitaria adeguata avrebbe certamente arrecato beneficio al
condannato.
Tuttavia, la Casa di Cura “Padre Annibale di Francia s.r.l.”, indicata dal consulente ed ubicata in
Napoli, avrebbe comportato il rientro del detenuto nel territorio di origine o, comunque, nelle sue
vicinanze, il che appariva assolutamente inopportuno, in quanto il BORRATA, in ragione dei suoi trascorsi
giudiziari (condanna a ventidue anni e sei mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 74, 73-80 D.P.R.
n. 309/90, pena in espiazione) e delle gravi pendenze a suo carico (condanna in primo grado per i reati
di cui agli artt. 416 bis, 56, 575, 577 c.p. e art. 7 L. n. 203/91), presentava, quale affiliato al clan
camorristico dei casalesi, fazione bidognettiana, un profilo di spiccata pericolosità sociale e giustificava
anche una prognosi di fuga, in ragione della sua negativa personalità e dei gravi di reati per i quali era
stato condannato.
Dunque, il domicilio indicato presso la menzionata Casa di Cura, così come quello della moglie in
Aversa, non potevano considerarsi in alcun modo idonei, tenuto conto del contesto ambientale in cui il
condannato si sarebbe venuto a trovare: la richiesta misura non era, in conclusione, concedibile neppure
nella forma della detenzione domiciliare.
Nel rigettare la richiesta, il Tribunale di Milano sollecitava, in ogni caso, la Direzione sanitaria
della Casa di Reclusione di Opera affinché provvedesse a garantire un adeguato trattamento al detenuto
sottoponendolo a cure fisioterapiche, nonché a più colloqui con lo specialista psichiatra e con cadenza
regolare.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa

dell’interessato,

deducendo contraddittorietà e carenza della motivazione.
Il Tribunale di Sorveglianza era incorso in una palese contraddizione quanto al profilo delle
condizioni di salute del detenuto, laddove, da un lato, aveva richiamato le conclusioni peritali circa la
compatibilità delle condizioni stesse con il regime carcerario e, dall’altro, aveva ritenuto di sollecitare la
Direzione Sanitaria della Casa di Reclusione di Opera al fine di sottoporre il detenuto a cure fisioterapiche
e a più colloqui con lo psichiatra.
Il provvedimento, poi, peccava di carenza di motivazione in ordine alla ritenuta peric,otósità
sociale del BORRATA in termini di concretezza e specificità.

1

centro clinico della Casa di Reclusione di Opera, dove egli era ristretto, era in grado di fornire “nella quasi

Infine, parimenti carente si rivelava l’ordinanza a proposito della valutazione sulla idoneità della
Casa di Cura “Padre Annibale di Francia s.r.l.” a far fronte al quadro pluripatologico in cui versava il
ricorrente.
In data 30.4.2015 sono state depositate in cancelleria dal difensore “Deduzioni in ordine alla
chiesta dichiarazione di inammissibilità”, incentrate sul disguido per cui i motivi del ricorso erano
pervenuti in ritardo presso la cancelleria di questa Corte.

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Il Tribunale di Sorveglianza ha dato conto di una corretta interpretazione del disposto
normativo e di un’esatta valutazione dei dati di fatto, in relazione ai quali si è pronunciato sulla
pericolosità del prevenuto.
La valutazione dello stato di salute del medesimo è stata compiuta con aderenza agli elementi
risultanti dalla documentazione clinica e nell’ambito degli spazi di plausibile opinabilità di apprezzamento,
senza forzature dei parametri normativi di riferimento, di talché non può essere oggetto di censura nella
presente sede.
Non è dato ravvisare il vizio di contraddittorietà della motivazione, dedotto dal difensore del
ricorrente in ordine al profilo delle condizioni di salute del suo assistito, atteso che la sollecitazione finale
formulata dal Tribunale integra, senza contraddirlo, il conclusivo giudizio di compatibilità delle condizioni
del BORRATA con la detenzione in un istituto dotato, come il carcere di Opera, di adeguato centro clinico.
Le censure sul tema della pericolosità implicano, d’altro canto, una improponibile rilettura delle
emergenze acquisite in senso favorevole all’interessato.
3. Il ricorso deve essere, in conclusione, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa
delle ammende, che si ritiene congruo fissare in euro 1.000,00 (mille), non essendo configurabile nella
specie assenza di colpa del ricorrente.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015

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CONSIDERATO IN DIRITTO

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