Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48836 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48836 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CUTRUPI GIOVANNI RAFFAELE N. IL 05/10/1958
avverso l’ordinanza n. 403/2013 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 03/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 14/11/2013

-1-Cutrupi Giovanni Raffaele, indagato del delitto di truffa continuata aggravata in concorso ex
art. 81 cpv, 110,640 comma 2 n. 1 c.p. ricorre per cassazione avverso l’ ordinanza datata 3/9.5.2013
del tribunale di Reggio Calabria che, in riforma del pregresso provvedimento del gip del predetto
tribunale, datato 3.4.2013, che ne aveva disposto gli arresti domiciliari,sostituiva la predetta misura
con la sospensione dell’esercizio della pubblica funzione e/o del pubblico servizio per la durata di
mesi due.
-2- In breve il fatto contestato: la condotta truffaldine dell’ indagato nei confronti del suo datore di
lavoro, il Comune di Regio Calabria consisteva nell’avere timbrato per ben 272 volte il badget per
ben 17 colleghi e per aver indotto altri a timbrare il proprio badget in modo da risultare falsamente
presente sul luogo del lavoro per un tempo pari a 110 ore e 20 minuti, con conseguente indebita
retribuzione pari ad euro 877,38 con ingiusto danno per l’ ente datore di lavoro.
A fronte di una realtà di fatto così puntuale, il ricorrente denuncia vizio di motivazione richiamando
il diverso trattamento riservato ad altri indagati e criticando il fatto di essersi i giudici di merito
fidato delle osservazioni riferite dalla polizia giudiziaria senza però approfondirle.
-3- Il ricorso è manifestamente inammissibile, non traducendosi in una critica dell’ iter logico
seguito dal discorso giustificativo giudiziale ma, in buona sostanza, svolgendo osservazioni sul
merito del provvedimento, anche attraverso il richiamo alla comparazione con altre posizioni in
violazione del principio del carattere personale della responsabilità penale e della non
configurabilità nel diritto penale della regola, propria del diritto amministrativo, della disparità di
trattamento ,laddove attraverso il suo richiamo, non si denuncino violazioni di regole proprie
deputate all’applicazione nella fattispecie in esame. Ed è ancora inammissibile, almeno per la parte
relativa alla misura interdittiva, per la mancanza di interesse sopravvenuta, una volta che la predetta
è risultata del tutto scontata
Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte
privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento,
nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( Corte
cost. n. 186/2000; Cass. S.U. 27.6.2001, Cavalera Rv. 219532) – al pagamento,ciascuno, a favore
della cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 1#.11.2013

Letti gli atti, la ordinanza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jarmelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale,Fulvio Baldi, per l’ inammissibilità del ricorso;

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