Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48835 del 14/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 48835 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MISCIO LUCIA N. IL 08/03/1959
PRENCIPE ANTONIA N. IL 24/06/1937
avverso l’ordinanza n. 55/2013 TRIB. LIBERTA’ di FOGGIA, del
16/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 14/11/2013

-1- Miscio Lucia,tramite difensore, e Prencipe Antonia, di persona, indagate, la prima, per il delitto
di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640 bis c.p., la seconda per
il delitto di uso di atto falso ex art. 489 c.p., ricorrono per cassazione, con due distinti atti, avverso 1′
ordinanza del tribunale di Foggia in data 16/24.5.2013 che, in sede di riesame, confermava il
sequestro preventivo a carico delle due ricorrenti di terreni agricoli coltivati dalla Miscio, in forza
di un contratto di affitto in tesi recante la falsa firma del locatore e genitore defunto, Miscio
Giuseppe: da qui le contestazioni sopra indicate di uso di atto falso nei confronti della Prencipe
Antonia, e di truffa aggravata per aver percepito indebitamente somme a titolo di aiuti comunitari,
correlati al contratto di locazione falso , nei confronti della Miscio.
-2- Le ragioni di doglianza delle due ricorrenti, in buona parte sovrapponibili, denunciano
violazione della legge penale e vizi di motivazione, introducendo nel procedimento questioni
relative alla vicende successive al contratto di affitto- datato 12.11.2007- incidenti sulla titolarità dei
beni in seguito a contratti di donazione e di seguito fenomeni successori, che hanno originato per la
procedimenti penali e civili tra gli eredi di Miscio Giuseppe. Si diffondono anche le ragioni di
doglianza, rimarcando che il contratto di locazione riguarderebbe anche in parte terreni della
Prencipe Antonia la cui firma , in calce al contratto di locazione, sarebbe autentica ,con la
conseguente liceità per questa parte del contratto. Si deduce,poi, anche se non con grande chiarezza
, il carattere squilibrato e sproporzionato della misura che si traduce nell’ impedimento di una
attività lecita che è quella di una attivià agricola produttrice di lecito profitto.
-3- I ricorsi sono fondati nei limiti di cui alla motivazione che segue.
La misura cautelare è stata disposta sui terreni indicati dalla Miscio nella pratica finalizzata ad
ottenere indebitamente somme a titolo di aiuti comunitari, condizionati dall’avere il richiedente
legittimo possesso di terreni predetti. Ne conseguono due effetti ben distinti sul versante della
legittimità della misura in relazione alla finalità perseguita dallo strumento cautelare: da un lato, il
sequestro per equivalente, come quello di specie, funzionale alla confisca deve avere ad oggetto
terreni di valore nei limiti dell’ entità,e solo, delle indebite erogazioni,sempre che i terreni siano
nella disponibilità proprietaria del soggetto attivo del reato contestato,dall’altro, ove una tale
disponibilità proprietaria non sussiste, il sequestro, che non potrà certo essere finalizzato alla
confisca, potrà perseguire le funzioni sue proprie come definite dall’ art. 321 c.p.p., esaurite le quali
i terreni dovranno rientrare nella disponibilità dei legittimi possessori e/o proprietari non coinvolti,
si intende, nell’ illecito..
Ora, nel caso di specie, ferma restando l’ irrilevanza, ai fini della configurabilità del delitto di truffa
aggravata come contestato, delle vicende proprietarie dei terreni successive alla richiesta ed
elargizione degli aiuti comunitari, il vizio genetico dell’ ordinanza si annida nella parte in cui, da
un lato, non ha determinato una correlazione tra il valore dei benefici indebiti perseguiti e realizzati
ed il valore dei terreni oggetto di sequestro ai fini della possibile condizionata futura confisca,
dall’altro, nel non aver separato, dagli altri, i terreni, pur oggetto di sequestro, nella lecita
disponibilità della Miscio Lucia in forza di un contratto di fitto con la firma autentica della propria
madre Prencipe Antonia, titolare del diritto di proprietà. La misura cautelare reale su questi secondi
terreni sarà positivamente condizionata dalle finalità perseguite, se legittime, ma che i giudici di
merito dovranno esplicitare, tenendo conto che la Principe non è indagata, nemmeno a titolo di
concorso, per il delitto di truffa,ma solo di quello, scollegato dal primo, di uso di atto falso. L’
operazione ricostruttiva del provvedimentopotrà consentire, di conseguenza e di necessità, la

Letti gli atti, la ordinanza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Fulvio Baldi per inammissibilità del ricorso per
Miscio Lucia eper il rigetto del ricorso per Prencipe Antonia;
Udite le conclusioni del difensore dell’ imputato,Vincenzo Muscatiello, che ne ha chiesto invece
l’accoglimento.

commisurazione del valore dei terreni, suscettibili di futura confisca in correlazione con il pari
valore degli aiuti comunitari percepiti, nel rispetto del principio per il quale, assolvendo la confisca
per equivalente ad una funzione ripristinatoria della situazione economica determinatasi a seguito
del fatto illecito, vengano sottratti al patrimonio del reo beni per un valore corrispondente al profitto
del reato.
P.Q.M.

Così deciso in Roma il 14.11.2013

Annulla l’ ordinanza impugnata limitatamente ai beni che risultano di proprietà di soggetti diversi
dall’ indagata per il delitto di cui all’art. 640 bis c.p. con rinvio al tribunale di Foggia per nuovo
esame.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA