Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48826 del 16/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48826 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE BARRE CLAUDIO N. IL 10/10/1976
s l’ordinanza n.44 2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
2)& 1- 8 Q.P(FI tgrv-(Z”Nrn,
o del 11/06/2014 ‘_..1g-10’f (21
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 16/04/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 17 luglio 2014 il Tribunale di sorveglianza
di Bologna ha revocato, con decorrenza dall’8 giugno 2014, la misura
dell’affidamento in prova in casi particolari nei confronti di De Barre
Claudio.
A ragione della decisione il Tribunale ha addotto che nel corso della
misura, concessa con ordinanza dello stesso Tribunale del 19 dicembre

era stato arrestato in flagranza e, inoltre, aveva mostrato limiti evidenti
nell’adesione al programma terapeutico, come da relazione del competente
ufficio di esecuzione penale esterna (U.E.P.E.).

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
De Barre tramite il difensore, il quale denuncia erronea applicazione dell’art.
47, comma 11, legge n. 354 del 1975 (Ord. Pen.) e assoluta mancanza di
motivazione per omessa valutazione complessiva del comportamento del
condannato.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché deduce doglianze manifestamente
infondate: il provvedimento impugnato non è carente di motivazione né
viola il disposto dell’art. 47, comma 11, Ord. Pen., poiché opera una
specifica seppur sintetica disamina della condotta del De Barre nel corso
della misura, da cui desume, con motivazione adeguata e coerente,
l’incompatibilità del suo comportamento, complessivamente valutato, con la
prosecuzione della misura alternativa.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare, tra il
minimo e il massimo previsti, in euro mille.

1

2013, il De Barre aveva commesso un furto, in data 8 giugno 2014, per cui

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.

Così deciso il 16 aprile 2015.

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