Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48825 del 23/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48825 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NICOTRA ALFIO N. IL 20/10/1957
EMMI GIUSEPPA N. IL 29/09/1961
avverso l’ordinanza n. 39/2013 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del
21/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 23/10/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Gabriele Mazzotta che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
Udito il Difensore Avv. Vittorio Di Pietro, che ha concluso per l’accoglimento
dei motivi di ricorso

Nell’ambito del procedimento penale a carico di:
NICOTRA ALFIO
EMMI GIUSEPPA
indagati in ordine al concorso nel reato ex art. 643 CP per circonvenzione di
incapace in danno di Narcisi Giovanni;
il GIP presso il Tribunale di Messina, in data 22.02.2013, emetteva il decreto di
sequestro preventivo sull’immobile di proprietà degli indagati sito in Gaggi, alla
Via Berlinguer n.24 , nonché sulle disponibilità finanziarie della persona offesa
Narcisi Giovanni;
gli indagati proponevano impugnazione relativamente al sequestro déll’inunobile di
loro proprietà ma il Tribunale per il riesame di Messina respingeva il ricorso;
ricorrono
deducendo:

per cassazione gli indagati

a mezzo del Difensore di fiducia,

MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) c.p.p.
1)-Con il primo motivo si censura l’ordinanza impugnata in relazione al “fumus”
del reato per avere trascurato di considerare che la condotta criminosa di
circonvenzione contestata in relazione all’acquisto dell’appartamento in questione,
ove anche sussistente, integrerebbe un delitto commesso nel lontano 6 agosto 1997
e quindi prescritto;
al riguardo, il ricorrente censura l’ordinanza impugnata laddove ha compiuto un
riferimento alla continuazione nel reato contestato in rubrica, osservando che, in
ogni caso, ogni singolo episodio eriminóso andrebbe correlato alla data di
consumazione ai fini della prescrizione, sicchè non sarebbe legittimo il sequestro
preventivo di un bene , anche se fmalizzato alla confisca, in caso di intervenuta
prescrizione del reato, sotto il profilo della mancanza del “fumus” del reato;
2)-Con il secondo motivo si deduce la carenza del “periculum”
lamentando
l’erroneo richiamo della confisca per equivalente , ex artt. 321/c.2 CPP e 640quater
e 322 ter CP, compiuto dal Tribunale in relazione alla fattispecie che, riguardando il
reato ex art. 643 CP non prevede tale genere di misura ;
-in ogni caso, il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che l’avvenuta
imposizione della misura coercitiva di cui all’art. 282 ter CPP rendeva praticamente
impossibile per gli indagati disfarsi dell’immobile , sicché anche sotto tale profilo
mancava il requisito del “periculum”;

1

CONSIDERATO IN FATTO

RITENUTO IN DIRITTO

2.1)-11 primo motivo , relativo alla prescrizione dei reati da cui sarebbe conseguito
l’indebito profitto utilizzato per l’acquisto dell’immobile è infondato, atteso che il
Tribunale ha osservato che , oltre all’attività di circonvenzione risalente al 1997 e
relativa all’acquisto dell’appartamento in questione, viene contestata agli indagati
anche l’ulteriore cirdonvenzione compiuta nella data &l 25.0.2009, con là quale la
persona offesa Narcisi è stata indotta a conferire procura a vendere la sua quota
dell’appartamento all’indagata Emmi Giuseppa che, poi, effettivamente vendeva a
se stessa ed al marito Nicotra Alfio;
-La motivazione risulta corretta avendo puntualizzato che la condotta crirninosa relativa all’immobile in questione – è tutt’ora perdurante sicchè non è da parlarsi di
prescrizione, giusto il principio già espresso in sede di legittimità ed anche da
questa Sezione, per il quale : nella circonvenzione di incapace, reato a condotta
plurima, qualora i momenti della “induzione” e della “apprensione” non coincidono,
il reato si consuma all’atto della “apprensione”, che produce il materiale
conseguimento del profitto ingiusto nel quale si sostanzia il pericolo insito nella
“induzione”. Cassazione penale, sez. II, 16/10/2012, n. 45786
Invero, la condotta di induzione perde di rilievo autonomo ove il reato si protragga
sino alla commissione di successivi atti appropriativi, ripetuti nel tempo, i quali non
costituisconò mero “post factum” non punibile, ma integrano la complessiva
fattispecie delineata dalla norma incriminatrice.
2.2)-Riguardo al secondo motivo , va ricordato che il Tribunale individua il
“periculum” argomentando come già in passato i coniugi hanno cooperato per
assicurarsi il profitto, richiamando all’uopo l’episodio della vendita della nuda
proprietà a se stessi, sicchè se ne è ricavata la prova della loro capacità di aggravare
il reato mediante la alienazione dell’immobile.
-Infine, il richiamo agli articoli di legge contenuto nel provvedimento impugnato va
letto in relazione all’art. 321 co.2 CPP che consente il sequestro dei beni
sottoponili a confisca facoltativa , come nel caso; ne deriva che la censura sulla
possibilità di procedere nella specie alla confisca per equivalente risulta
irrilevante.
2.3)-Segue il rigetto del ricorso con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, giusto il principio ex art. 616 c.p.p.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in camera di consiglio , il 23 ottobre 2013

Il Ricorso è infondato.

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