Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48823 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48823 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PICO ORAZIO N. IL 31/08/1970
avverso la sentenza n. 2246/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
07/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 27/11/2013

-1- Pico Orazio, già condannato, con doppia conforme – sentenze del tribunale di Roma in data
12.7.2011 e corte di appello della stessa città in data 7.1/26.2.2013 – alla pena di anni due,mesi
quattro di reclusione ed euro 400 di multa per il delitto di tentata estorsione e lesioni personali, con
la recidiva reiterata specifica ed infra – quinquennale, ricorre avverso la seconda decisione
denunciando,come primo motivo di ricorso, carenza di motivazione sul punto della insussistenza
ingiusto profitto con conseguente danno per la persona offesa,con il secondo motivo
dell
violazione del divieto della reformatio in pejus per aver mantenuto i giudici di appello la medesima
pena inflitta dal tribunale anche dopo l’eliminazione dell’aggravante dell’ uso della arma
Era accaduto che l’ imputato dopo aver minacciato i gestori del bar Fabia di Roma ,tali Uddin
Kamal e Haider Tanvir di sfasciare tutto il negozio se non avessero acquistato da lui bottiglie di
superalcoolici, al loro rifiuto aveva danneggiato il locale e rotto una bottiglia in testa all’ Uddin che
riportava dal fatto lesioni personali.
Inammissibile per manifesta infondatezza la prima ragione di doglianza, fondata, invece, la
seconda.
La difesa sostiene che dall’acquisto delle bottiglie non darebbe derivato alcun vantaggio economico
all’ imputato e nessun danno alla persona offesa: una valutazione meramente personale e soggettiva
dei concetti di danno e di profitto, a fronte di una obbligata valutazione a carattere oggettivo degli
eventi costitutivi del reato di estorsione, ancorati alla costrizione della libertà di ognuno che segna
di disvalore gli obiettivi perseguiti attraverso il mezzo illecito.
Fondato invece il secondo motivo di ricorso: invero costituisce ius receptum , informato al principio
del divieto della reformatjo in peius, la regola per la quale il giudice dell’impugnazione, qualora
accolga l’appello dell’imputato relativamente a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati
dalla continuazione, ha l’obbligo di diminuire corrispondentemente la pena complessivamente
irrogata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio ad altra
Sezione della corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma il 27.11.2013

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Antonio Gialanella,per il rigetto del ricorso;

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