Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48820 del 23/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48820 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRUNIALTI SILVANA N. IL 01/07/1946
avverso la sentenza n. 3454/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
27/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile Avv
Udit i difensor A
(

Data Udienza: 23/10/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Gabriele Mazzotta
concluso per il rigetto del ricorso ;
Letti il ricorso ed i motivi proposti;

che ha

BRUNIALTI SILVANA
Ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova in
data 27.02.2013 confermativa della decisione del Tribunale della stessa città
che l’aveva condannata per il reato ex art. 640/co.2 CP perché , con il raggiro e
l’artificio consistito nel tacere il decesso della madre Chiara Rosa Trivisani
intervenuto in data 25.01.2006, in qualità di cointestataria del c/c su cui era
versata la pensione della madre, induceva in errore l’INPS , procurandosi così
l’ingiusto profitto relativo ai ratei di pensione corrisposti in favore della deceduta
con danno per l’ente previdenziale.
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) c) e) c.p.p.
1)-Violazione di legge per avere ritenuto il reato ex art. 640/co.2 CP anzichè
quello ex art. 316-ter CP che ricorreva nella specie atteso che il mero silenzio
osservato specie dalla ricorrente non integrava gli artifici e raggiri ex art. 640 CP;
-H reato contestato non ricorreva attesa la mancanza del rapporto di causalità ex
art. 40 CP in quanto l’evento non era conseguenza dell’attività o della ómissione
dell’ imputata che, per altro, non aveva alcun obbligo di impedire l’evento
avvisando l’INPS del decesso;
-Invero, a parere della ricorrente, l’INPS si sarebbe indotta a versare i ratei di
pensione in forza di una autonoma determinazione ed in assenza di un
comportamento fraudolento della ricorrente ;
al riguardo cita la Giurisprudenza anche di questa sezione : Cass. Pen.
08.02.2011 n. 21000;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1)-La sentenza impugnata è incorsa in violazione di legge e va , pertanto,
annullata per avere ignorato il consolidato principio, espresso anche da questa
Sezione ed applicabile alla specie, per il quale: “integra la fattispecie di indebita
percezione di erogazioni a danno dello Stato e non di truffa aggravata, per assenza
di un comportamento fraudolento in aggiunta al mero silenzio, la condotta di colui
che, percependo periodicamente l’indennità di disoccupazione prevista per legge,
ometta di comunicare all’Istituto erogante (Inps) l’avvenuta stipula di un contratto
di lavoro subordinato e conseguente assunzione, così continuando a percepire,
indebitamente, la detta indennità”. Cassazione penale, sez. II, 08/02/2011, n.
21000
-La condotta descritta dal richiamato art. 316 ter c.p. si distingue dalla figura
delineata dall’art. 640 bis c.p. per le modalità, giacche si caratterizza per l’assenza
di induzione in errore. Cassazione penale, sez. II, 08/02/2011, n. 21000

1

CONSIDERATO IN FATTO

La sussistenza, dunque, della induzione in errore, da un lato, e la natura
fraudolenta della condotta, dall’altro, non possono che formare oggetto di una
disamina da condurre caso per caso, alla stregua di tutte le circostanze che
caratterizzano la vicenda in concreto: in termini SSUU le quali con la sentenza n
16568/2007 riv 235962, hanno proprio affermato che “…. l’ambito di applicabilità
dell’art. 316 ter c.p. si riduce così a situazioni del tutto marginali, come quelle del
mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in
errore l’autore della disposizione patrimoniale”.
3.2)-Orbene, applicando i suddetti principi alla concreta fattispecie in esame, deve
concludersi per la fondatezza del ricorso riguardo alla corretta qualificazione
giuridica del fattò .

-Infatti, la Corte territoriale ha ritenuto
la ricorrenza del reato di truffa
combinando gli elementi del silenzio e della condotta antidoverosa della mancata
comunicazione del decesso all’INPS.
Tale motivazione è, però, censurabile in quanto la Corte territoriale ha ritenuto
che un semplice comportamento omissivo costituisca, di per sè, un artificio o
raggiro, senza considerare che quel comportamento diventa sussumibile
nell’ipotesi delittuosa della truffa solo ove presenti un “quid pluris” che lo
caratterizzi è qualifichi Comè un comportamento dì natura fraudòlenta.
3.3)-11 ricorrente non ha posto in dubbio la ricostruzione fattuale contenuta nella
sentenza impugnata, censurando esclusivamente la qualificazione giuridica
come compiuta dalla Corte di appello, ovvero la mancanza del rapporto di
causalità ex art. 40 C.P.
-Esclusa la fondatezza di quest’ultima deduzione, essendo pacificò che l’evento
dannoso è stato determinato dal silenzio serbato dall’agente, ed essendo pacifici
gli elementi fattuali della fattispecie, la sentenza va annullata relativamente alla
qualificazione giuridica del fatto , da individuarsi nell’ipotesi di cui all’art. 316-ter
CP , con rinvio degli atti alla Corte di appello di Genova per la
rideterminazione della pena, con rigetto —nel resto — del ricorso.
3.4)-Trattandosi di annullamento parziale ed in applicazione del disposto
dell’art. 624 CPP deve precisarsi che resta passata in cosa giudicata
l’affermazione di responsabilità della ricorrente riguardo al reato ex art. 316-ter
CP , sicché , il rinvio ai fini della rideterminazione della pena non avrà effetto
sul decorso della prescrizione del reato ; prescrizione ormai cristallizzata alla
data odierna non essendo il reato prescritto eppure in questa fase.
/’

2

-Ai fini della distinzione tra il reato di cui all’art. 316 ter c.p. (indebita percezione
di erogazioni a danno dello Stato) e quello di cui all’art. 640 bis c.p. (truffa
aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), quello che
essenzialmente rileva è l’elemento costituito dalla induzione in errore, assente nel
primo di detti reati e presente, invece, nel secondo.
Cassazione penale, sez. III, 01/12/2011, n. 2382

3.5)-Conclusivamente possono formularsi i seguenti principi di diritto:
“L’indebita percezione di ratei della pensione di pertinenza di soggetto -ormai
deceduto- conseguita dal cointestatario del medesimo conto corrente che omette
di comunicare all’Ente previdenziale il decesso del pensionato integra l’ipotesi
criminosa dell’art. 316 ter C. P.
Il reato ex art. 316 ter C.P. si consuma quando l’agente consegue la disponibilità
concreta dell’erogazione, sicchè nel caso di erogazioni protratte nel tempo, il
Momento consúlnativo del l’éato éd il termine da prendere in esame ai fini della
prescrizione, coincide con la cessazione dei pagamenti.”
PQM
Qualificato il fatto ex art. 316-ter C.P. annulla la sentenza impugnata con rinvio
ad altra sezione della Corte di appello di Genova per la rideterminazione della
pena; rigetta nel resto.
Così deliberato in Roma, il 23 ottobre 2013
Il Consigliere Estensore

Il Presidente

Va ricordato in proposito il principio espresso in tema di truffa in danno degli
enti previdenziali per ricezione di indebite prestazioni di emolumenti e previdenze
maturate periodicamente , laddove si è precisato che in tali casi non si configura
un reato permanente né un reato istantaneo ad effetti permanenti, bensì un reato a
congumazione prólungata, giacché il soggetto agente sin dall’inizio ha la volontà
di realiz7are un evento destinato a protrarsi nel tempo.
In tali casi il momento consumativo, e il “dies a quo” del termine, coincidono con
la cessazione dei pagamenti, perdurando il reato – ed il danno addirittura
incrementandosi – fmo a quando non vengano interrotte le riscossioni.
Cassazione penale, sez. II, 03/03/2005, n. 11026

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