Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48818 del 23/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 48818 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI GAETANO FRANCESCO N. IL 26/06/1923
avverso la sentenza n. 768/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
12/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

-Udito, per la parte civile
Udit i difensor Av/y/

Data Udienza: 23/10/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Gabriele Mazzotta che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso ;
Letti i motivi del Difensore che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

DI GAETANO FRANCESCO
Ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in
data 12.03.2013 che, previo il proscioglimento per prescrizione in ordine ai reati
ai capi A) e B), confermava la condanna del Tribunale della stessa città in
ordine al reato di truffa aggfaVata ex art. 640/co.II CP, ascritta al CapO C) perché,
mediante l’artificio di presentare all’Ente previdenziale una certificazione falsa
sul suo stato di salute, creata in concorso con pubblici ufficiali restati ignoti,
induceva in errore i pubblici ufficiali della Prefettura in ordine alla ricorrenza dei
requisiti di legge per ottenere il benefico dell’indennità di accompagnamento, che
conseguiva indebitamente con proprio profitto e danno per l’Ente previdenziale ;
In Palermo fino al 30.04.2006;
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) c) e) c.p.p.
1)-Violazione di legge in relazione all’art. 640 /co.1 e 2 CP erroneamente ritenuto
nonostante la mancanza degli elementi costitutivi, posto che :
-relativamente agli elementi soggettivo ed oggettivo , i Giudici del merito
avevano trascurato di considerare il “deficit neurologico” di cui era affetto il Di
Gaetano, tale da impedirgli di rendersi conto dell’accaduto;
-invero il ricorrente riteneva di avere diritto alla provvidenza sicché mancava il
dolo previsto dalla norma ;
-mancava la condotta materiale contestata, posto che il Di Gaetano non aveva
in alcun modo partecipato alla condotta fraudolenta, compiuta dai funzionari
INPS che aveva creato la certificazione ritenuta falsa, e altresì,
-mancava la prova in ordine ad un suo concorso in tale condotta ;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1)-Quanto al merito, il ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove
già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado,
richiamando una diversa valutazione dei fatti , che risultano vagliate dalla Corte
di appello, con una sequenza motivazionale ampia e coerente con i principi della
logica, sic,chè non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione
di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.
-Invero, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il giudice di appello ha
motivato in ordine all’elemento oggettivo del reato osservando:
-che dalle indagini compiute e dalla deposizione del Vice Prefetto Falletta era
emerso che l’odierno ricorrente aveva beneficiato dell’indennità previdenziale
senza avere mai presentato la domanda e senza avere mai superato la visita
medica;

1

CONSIDERATO IN FATTO

-Ne consegue l’incensurabilità della sentenza impugnata, atteso che il ricorrente
si limita a proporre interpretazioni alternative delle prove, inammissibili in questa
sede , «é in tema di Sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità
non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici
di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo
compito stabilire — nell’ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo
del provvedimento impugnato — se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli
elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione,
dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se abbiano
analizzato il materiale istruttorio facendo corretta applicazione delle regole della
logica, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate
conclusioni a preferenza di altre. Cassazione penale, sez. IV, 29 gennaio 2007, n.
12255
-Il richiamo al deficit neurologico risulta inanunissibile per genericità ,
essendo privo di ogni collegamento con la motivazione impugnata nonché privo
di ogni prova in ordine alla reale portata di tale deficit e della sua capacità di
incidenza sull’elemento soggettivo del reato ascritto.
– motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lett.e) c.p.p.
in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi
della motivazione del provvedimento impugnato , proponendo soluzioni e
valutazioni alternative, sicché sono da ritenersi inammissibili.
-Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. , con il provvedimento che dichiara inammissibile il
ricorso; l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento
delle spese del procedimento , nonché –ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità– al pagamento a favore della

2

-che , sulla scorta di una falsa documentazione , era stato formato un falso
decreto prefettizio di attribuzione della provvidenza previdenziale a favore del Di
Gaetano;
-che questi, in effetti, aveva percepito indebitamente per diversi anni l’indennità
pensionistica, per un importo cospicuo;
-che, quanto all’elemento soggettivo, il Di Gaetano, non poteva essere estraneo
alla condotta fraudolenta , avendovi partecipato in qualità di istigatore atteso che
egli era l’unico ad avervi interesse ed era l’unico ad avere percepito il relativo
indebito profitto.
Con tale motivazione la sentenza impugnata descrive compiutamente gli
elementi costituivi del delitto di truffa, ivi compreso quello soggettivo , ricavato
correttamente dall’evidente collegamento tra l’imputato e gli autori delle
falsificazioni.
-Si tratta di un’ operazione motivazionale corretta posto che il ricorso alla prova
logica può costituire un valido supporto all’affermazione di colpevolezza laddove,
come nella specie, a ciò si pervenga in esito all’esclusione di ogni ipotesi
alternativa razionalmente apprezzabile. Cassazione penale, sez. V, 28/11/2012, n.
12311

Cassa delle Ammende, della somma di E.1000,00 , così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

Così deliberato in Roma, il 23 ottobre 2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA