Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48817 del 23/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48817 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAGANO GAETANO N. IL 07/08/1943
avverso la sentenza n. 1416/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 12/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte
Uditi difensor vv.

ile, l’Avv

Data Udienza: 23/10/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Gabriele Mazzotta
concluso per l’inammissibilità del ricorso ;
Letti i motivi del Difensore che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

che ha

CONSIDERATO IN FATTO

Ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in
data 12.02.2013 confermativa della decisione del Tribunale della stessa città
che lò aveva condannato per i reati :
-capo A)-art. 640 CP per truffa, perché prospettava ad Aurelio Molica , che gli
aveva consegnato la propria autovettura incidentata previo pagamento delle
spese perché la rottamasse , di avere effettivamente fatto demolire l’auto a cura
della società Trinacria Metalli srl , inducendolo in errore nel rilasciargli un
certificato di demolizione automobilistica , apparentemente emesso dalla
Trinacria Metalli srl poi rivelatosi falso;
-capo B)-art. 485 CP per avere formato o comunque concorso a formare l’atto
falso di cui al capo A);
-fatti del maggio 2006;
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) c) e) c.p.p.
1)-In primo luogo, si deduce violazione di legge osservando che , a seguito della
morte del difensore di fiducia, si era proceduto oltre nel dibattimento di primo
grado senza provvedere alla notifica del decreto di citazione al difensore di
uffiéiò nominato;
2)-In secondo luogo si deduce la manifesta illogicità della sentenza nella parte in
cui ha ritenuto il reato di falso , al capo B), senza procedere a rinnovazione
dell’istruzione e a perizia grafica al fine di verificare la paternità del falso
attribuito all’imputato, ovvero, in subordine, onde verificare se l’imputazione
andava modificata in quella ex art. 489 CP;
3) In terzo luogo si deduce l’illogicità della motivazione per avere trascurato di
considerare che il fatto ascritto all’imputato al capo A) , andava qualificato ai
sensi dell’art. 646 CP e non in quello di truffa, posto che l’autovettura era stata
consegnata spontaneamente dal Molica senza alcun raggiro o artificio e che
l’attività eventualmente appropriativa era intervenuta in un secondo momento;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1)-Quanto al merito, il ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove
già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado,
richiamando una diversa valutazione dei fatti , che risultano vagliate dalla Corte
di appello, con una sequenza motivazionale ampia e coerente con i principi della
logica, sicché non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione
di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.
-Invero, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il giudice di appello ha
motivato in ordine alla ricorrenza del reato di truffa, osservando che l’attività
fraudolenta dell’imputato
si era concretizzata nella condotta menzognera ,

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PAGANO GAETANO

3.2)-È configurabile il concorso materiale – e non l’assorbimento – tra il reato di
falso e quello di truffa quando la falsificazione costituisca artificio per commettere
la truffa; Cassazione penale, sez. V, 05/02/2008, n. 21409
E, difatti, il ricorso risulta infondato anche riguardo al reato di falso che la Corte
di appello riconduce, con incensurabile valutazione in fatto, alla condotta ed alla
volontà dell’imputato che si è servito di tale falso per indurre in errore la persona
offesa circa l’avvenuta demolizione.
3.3)-Al riguardo, la Corte di appello ha rilevato l’inutilità dell’accertamento
grafico peritale e della rinnovazione dell’istruttoria , osservando con
motivazione congrua, per un verso, che nel capo di imputazione il falso era
contestato anche a titolo di concorso, sicché non rilevava se la materialità del
reato era attribuibile ad altri e, per altro verso, che la condotta dell’imputato
risultava chiaramente ricostruita così da escludere la necessità di ulteriori
approfondimenti istruttori;
motivazione corretta atteso che la rinnovazione del dibattimento nel giudizio di
appello è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso
esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter
decidere allo stato degli atti, sicché non può essere censurata la sentenza nella
quale siano indicati i motivi per i quali la riapertura dell’istruttoria dibattimentale
non si reputi necessaria. Cassazione penale, sez. II, 21/09/2010, n. 36276
3.4.a)-Ugualmente infondato è poi il motivo di carattere processuale relativo alla
mancata notifica del decreto di citazione a giudizio al nuovo di difensore di
ufficio nominato in sostituzione di quello di fiducia deceduto nelle more, atteso
che la Corte di appello ha sottolineato correttamente che il decreto di citazione a
giudizio era stato ritualmente notificato sia all’imputato che al difensore di
fiducia, sicché il contraddittorio era stato pienamente e regolarmente costituito
al momento del decesso del difensore di fiducia, decesso intervenuto nel corso
del processo che, nel frattempo, aveva subito già due rinvii di udienza.
b)-In tale situazione, la Corte territoriale ha ritenuto di procedere alla nomina
di un difensore di ufficio, senza nuova notifica del decreto di citazione a giudizio
proprio sulla scorta dell’avvenuta regolare costituzione del contraddittorio.

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consistita nel raggiro di assicurare il compimento dell’attività di demolizione e
nell’artificio di avere formato un certificato falso di demolizione , così da
indurre in errore il Molica;
-con tale motivazione la Corte di appello ha incisivamente sottolineato come la
condotta fraudolenta sia stata rivolta ad omettere la demolizione del veicolo e
ad intascare in via definitiva il compenso versato dal Molica, sicché risulta
congrua la motivazione impugnata nella parte in cui ha ritenuto il reato di truffa;
correttamente la Corte di appello ha escluso l’ipotesi dell’appropriazione indebita
che, impropriamente il ricorrente riconduce all’impossessamento dell’autovettura
laddove nel capo di imputazione si chiariva che la truffa era preordinata alla
indebita percezione del compenso per la demolizione , mai effettuata.

d)-I1 motivo non coglie nel segno , trattandosi di un principio non applicabile alla
fattispecie, ove il decreto di citazione a giudizio era stato già notificato al
difensore di fiducia , sicchè , in presenza della regolare costituzione del
contraddittorio non occorreva nuova notifica dello stesso decreto al difensore di
ufficio nominato successivamente, essendo pacifico in Giurisprudenza che il
giudice, prima del dibattimento, deve provvedere immediatamente alla nomina
di un difensore d’ufficio allorchè dalla relazione dell’ufficiale giudiziario risulti
che non si è potuto provvedere alla notificazione del decreto di citazione al
difensore di fiducia dell’imputato a causa del suo decesso, Cassazione penale,
sez. II, 26/11/2009, n. 48881 e non come nel caso, ove la notifica era
ritualmente avvenuta e il decesso è intervenuto dopo la regolare costituzione del
contradditorio .
e)-In fattispecie analoga – richiamabile in tema di esame di vizi procedimentali si è ritenuta l’abnormità, in quanto comporterebbe un’indebita regressione del
procedimento, la declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio,
derivante dalla nullità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari
notificato all’indagato ed al difensore di ufficio, perché non reiterato al difenSoré
di fiducia successivamente nominato, sulla scorta della considerazione che, a
seguito del compimento delle indagini con l’interrogatorio dell’indagato, il
contraddittorio risulta assicurato dal deposito della documentazione relativa alle
nuove indagini, imposto dall’art. 416 c.p.p. Cassazione penale, sez. III,
03/03/2004, n. 14756
O-Nella specie , essendo stato già iniziato il giudizio e già costituito il
contraddittorio, soccorre l’art. 97 CPP che disciplina, al comma 1, la nomina del
difensore di ufficio all’imputato che è privo di un difensore di fiducia o ne è
restato privo – come nella specie -.
E’ noto che il comma 2° del citato articolo di legge prevede una speciale
procedura di nomina del difensore di ufficio che, nella specie, non è stata seguita,
essendosi proceduto – de plano – alla nomina del difensore di ufficio a norma del
successivo comma 4 dello stesso art. 97 CPP , tra i legali immediatamente
reperibili, relativo però alla diversa ipotesi dell’assenza temporanea del
difensore ovvero all’abbandono della difesa.
g)-Tuttavia, la designazione, quale difensore di ufficio, di un difensore diverso da
quello di turno secondo la tabella formata dal Consiglio dell’ordine forense
d’intesa con il Presidente del Tribunale non configura una nullità sussumibile nella
previsione dell’art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.
Cassazione penale, sez. III, 04/11/2011, n. 2176

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c)-Al riguardo il ricorrente richiama il principio affermato da questa Corte per il
quale ricorre la nullità assoluta e insanabile della citazione a giudizio qualora la
relativa notificazione non sia stata effettuata al difensore di fiducia perché
deceduto e, non avendo l’imputato nominato altro difensore, non si sia provveduto
alla nomina del difensore d’ufficio e alla notificazione allo stesso; Cassazione
penale, sez. V, 21/05/2009, n. 28444;

1)-Il Difensore così nominato a causa della cessazione definitiva dall’ufficio del
precedente difensore, per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono, avrebbe
avuto diritto alla concessione del termine a difesa, (Cassazione penale, sez. II,
05/06/2007, n. 26298) circostanza che non rileva nella specie , non rientrando tale
questione nei motivi di ricorso e, comunque, non risultando essere stato chiesto
il suddetto temine.
1)-Al riguardo si è ritenuto che il difensore nominato come sostituto del titolare,
non reperito o non comparso, non ha diritto alla concessione di un termine a
difesa, che invece spetta a quello nominato a causa della cessazione definitiva
dall’ufficio del precedente difensore, per rinuncia, revoca, incompatibilità o
abbandono; Sez. IL 5 giugno 2007, n. 26298,
m)-Invero – quand’anche si ritenesse applicabile anche al sostituto di udienza la
disposizione di cui all’art. 108 cit. – occorre dire che la violazione della norma
(con il diniego del termine ovvero la concessione di un termine inferiore a quello
minimo di legge) integra una nullità a regime intermedio ai sensi dell’art. 178 lett.
e) e art. 180 c.p.p., in quanto attiene all’assistenza dell’imputato, ma non deriva
dall’assenza del difensore, sicchè deve essere dedotta ai sensi dell’art. 182 c.p.p.,
dal difensore presente subito dopo il compimento dell’atto di diniego essendo
soggetta alle preclusioni e sanatorie di cui agli arti. 180 e segg. c.p.p. (Cass. sez.
5, 7 marzo 2003, n. 15098).
3-5)-Conclusivamente può affermarsi il seguente principio:
L’accertamento successivo della morte del difènsore non comporta una invalidità
del decreto di citazione regolarmente emesso nè impone una sua ripetizione con
l’indicazione del nuovo difènsore nominato. Ne consegue che al difensore di
ufficio, nominato nel corso del giudizio, non compete la notifica del decreto di
citazione a giudizio. A tale difènsore compete il termine a difesa, il cui eventuale
diniego integra una nullità a regime intermedio sanabile ai sensi degli artt. 180 e
segg. c.p.p..
3.6)-Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ai sensi degli artt. 592, comma 1, e 616 c.p.p.

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h)-Invero, la violazione delle regole per l’individuazione del difensore da
nominare d’ufficio, non determina nullità perchè non incide sul diritto
all’assistenza difensiva dell’imputato . Cassazione penale, sez. III, 11/03/2009, n.
20935
D’altra parte, l’ultimo periodo del comma 4 del citato art. 97, prevede che, nel
corso del giudizio possa essere nominato come sostituto, solo un difensore iscritto
nell’elenco di cui all’art. 29 delle disp. att. c.p.p., non comminando peraltro la
nullità per l’inosservanza di tale obbligo, sicché, per il principio di tassatività
vigente in materia, la nomina come difensore di ufficio di un professionista non
inserito in detto elenco non può ritenersi affetta da nullità, perché non incide
sull’assistenza tecnica che deve essere assicurata all’interessato. (Sez. II, 22
febbraio 2007)

PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in Roma , il 23 ottobre 2013

Il Preside

Il Consigliere Estensore

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